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Chi viene sanzionato in caso di infortunio?

Manuela Parisi
Manuela Parisi
2025-07-14 22:54:05
Numero di risposte : 20
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Il datore di lavoro viene sanzionato in caso di infortunio. La sanzione per la violazione dell’articolo 53 del Dpr 1124/1965 e` compresa tra 1.290,00 e 7.745,00 euro. Il trasgressore (o l'eventuale obbligato in solido), in caso di ottemperanza alla diffida, e` ammesso al pagamento della sanzione “minima” di 1.290,00 euro. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia già regolarmente provveduto a presentare al SINP entro 48 ore la comunicazione dell’infortunio superiore ad un giorno, ma ometta o ritardi la denuncia di infortunio dovuta a seguito del prolungamento della prognosi, viene applicata la sanzione amministrativa da 1.290,00 a 7.745,00 euro di cui all’articolo 53 del Dpr 1124/1965. Gli illeciti oggetto di diffida, qualora il trasgressore (o l'obbligato in solido) non provvedano alla regolarizzazione e al pagamento della sanzione “minima” entro il termine di quindici giorni, possono essere estinti con il pagamento della sanzione in misura ridotta di 2.580,00 euro. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e` stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Liliana Monti
Liliana Monti
2025-07-03 21:38:51
Numero di risposte : 28
0
Il datore di lavoro è tenuto a denunciare gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d’opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità. La misura della sanzione è compresa tra ,00 e 7.745,00 euro. Il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido, in caso di ottemperanza alla diffida, è ammesso al pagamento di una somma pari all’importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge, quindi a 1.290,00 euro. Il datore di lavoro che abbia regolarmente provveduto a presentare al SINP tramite l’INAIL entro 48 ore la comunicazione dell’infortunio superiore ad un giorno e ometta o ritardi la denuncia di infortunio dovuta a seguito del prolungamento della prognosi, deve essere sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro. In caso di denuncia omessa, l’accertamento dell’illecito presuppone: – la ricezione da parte dell’INAIL del certificato medico attestante un infortunio sul lavoro prognosticato non guaribile entro tre giorni con indicazione della denominazione del datore di lavoro o di altro soggetto tenuto all’obbligo della denuncia e del relativo domicilio; – la mancata ricezione della denuncia di infortunio, decorso il termine di due giorni previsto dalla legge per l’adempimento dell’obbligo della denuncia; – la verifica dell’effettiva data di conoscenza dell’infortunio da parte del datore di lavoro o del soggetto tenuto all’obbligo della denuncia e dei riferimenti del relativo certificato medico.

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Terzo Martino
Terzo Martino
2025-07-03 20:15:30
Numero di risposte : 33
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Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all’Inail gli infortuni non guaribili entro tre giorni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori. In caso di inottemperanza è prevista una sanzione da € 1.290,00 a € 7.745,00. La violazione dell’obbligo di presentare la denuncia di infortunio rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria di cui all’art. 13, comma 2, del D.Lgs. 124/2004, quindi, il trasgressore che provvede alla regolarizzazione è ammesso al pagamento della sanzione, entro quindici giorni, nella misura del minimo previsto dalla legge, ovvero € 1.290,00. Se, invece, il trasgressore non provvede alla regolarizzazione e al pagamento della sanzione entro il termine di quindici giorni, viene emessa ordinanza – ingiunzione ai sensi della L. 689/1981 comportante obbligo del pagamento del doppio del minimo della sanzione edittale, pari a € 2.580,00. L’art. 55, comma 6, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dal comma 5, lett. g) del medesimo articolo, prevista per la violazione dell’obbligo di comunicare entro 48 ore gli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione della sanzione conseguente alla violazione dell’articolo 53 del D.P.R. 1124/1965.
Eleonora Farina
Eleonora Farina
2025-07-03 17:24:56
Numero di risposte : 18
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Il datore di lavoro è tenuto a denunciare gli infortuni occorsi ai dipendenti, non guaribili entro 3 giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità. La misura della sanzione è compresa tra 1.290,00 e 7.745,00 euro. Il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido, in caso di ottemperanza alla diffida, è ammesso al pagamento di una somma pari all’importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge, quindi a 1.290,00 euro. Il datore di lavoro che abbia regolarmente inoltrato denuncia di infortunio superiore ad un giorno entro le 48 h all’INAIL, ma ometta o ritardi la denuncia a seguito di prolungamento della prognosi, dovrà essere sanzionato con multa da 500 a 1.800 euro. In caso di omessa denuncia, l’accertamento dell’illecito presuppone: la ricezione di un certificato di infortunio con prognosi non guaribile in 3 giorni, la mancata ricezione della denuncia di infortunio decorso il termine perentorio di due giorni previsto dalla legge e la verifica dell’effettiva data di conoscenza dell’infortunio da parte del datore o altro soggetto tenuto e dei riferimenti della certificazione medica.

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Secondo Vitali
Secondo Vitali
2025-07-03 16:25:15
Numero di risposte : 32
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Il datore di lavoro è tenuto a denunciare gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta con modalità telematica entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto, riportando anche i riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. La misura della sanzione è compresa tra 1.290,00 e 7.745,00 euro. Il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido, in caso di ottemperanza alla diffida, è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge, quindi a 1.290,00 euro. Al datore di lavoro che abbia regolarmente provveduto a presentare al SINP tramite l’INAIL entro 48 ore la comunicazione dell’infortunio superiore ad un giorno e ometta o ritardi la denuncia di infortunio dovuta a seguito del prolungamento della prognosi è applicata la sanzione amministrativa da 1.290,00 a 7.745,00 euro. In caso di denuncia omessa, l’accertamento dell’illecito presuppone: la ricezione da parte dell’INAIL del certificato medico attestante un infortunio sul lavoro prognosticato non guaribile entro tre giorni con indicazione della denominazione del datore di lavoro o di altro soggetto tenuto all’obbligo della denuncia e del relativo domicilio. La mancata ricezione della denuncia di infortunio, decorso il termine di due giorni previsto dalla legge per l’adempimento dell’obbligo della denuncia. La verifica dell’effettiva data di conoscenza dell’infortunio da parte del datore di lavoro o del soggetto tenuto all’obbligo della denuncia e dei riferimenti del relativo certificato medico.
Giovanna Ferrari
Giovanna Ferrari
2025-06-28 03:27:36
Numero di risposte : 38
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Il soggetto responsabile di aver cagionato colposamente ad altri una lesione personale, avendo violato le norme poste a tutela della prevenzione degli infortuni sul lavoro, viene punito con reclusione da 3 mesi a 1 anno o con multa da 500,00 a 2.000,00 euro se le lesioni sono state gravi, ovvero da reclusione da 1 a 3 anni se le lesioni sono state gravissime. In caso di morte del lavoratore, l’art. 589, 2°comma prevede la reclusione da 2 a 7 anni per il soggetto responsabile di averla colposamente provocata con la violazione delle suddette norme. La speciale procedura estintiva in sede amministrativa è applicabile alle sole contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, punite con pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda. Vi si prevede che l’organo di vigilanza, allo scopo di eliminare una contravvenzione accertata, impartisca le prescrizioni ritenute più idonee, fissi un termine per la regolarizzazione, decorso il quale verifichi se la violazione sia stata eliminata e, in caso positivo, ammetta il contravventore a pagare – in sede amministrativa – una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita. Il pagamento estinguerà la contravvenzione ed il pubblico Ministero ne chiederà l’archiviazione.

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Erminio Martini
Erminio Martini
2025-06-14 06:46:55
Numero di risposte : 24
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Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro. Nel caso di infortuni superiori ai tre giorni, il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione di infortunio comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.228,50 a 5.528,28 euro. La normativa prevede inoltre - nel caso di infortuni superiori a tre giorni - l’esclusione dell’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Nell’ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi, di cui all’art. 18 comma 1, lettera r), o di omesso invio della stessa, competenti all’accertamento e alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria sopra richiamata sono gli Organi di vigilanza di cui all’art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio.
Gianmaria Barone
Gianmaria Barone
2025-06-14 05:08:37
Numero di risposte : 25
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Il responsabile in caso di infortuni sul lavoro è il datore di lavoro. Nel caso in cui in azienda sia presente un RSPP o un HSE anche loro, in quanto incaricati alla sicurezza aziendale, saranno soggetti alle sanzioni. Nel caso qualora poi si dovesse accertare un inadempimento da parte del datore di lavoro, o dalle figure da lui incaricate come l’RSSP, l’HSE e che hanno portato all’infortunio sul lavoro, in questo caso ci sono sanzioni sia civili che penali, sia per il datore di lavoro che per le figure da lui incaricate.

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Fiorentino Greco
Fiorentino Greco
2025-06-14 05:02:48
Numero di risposte : 27
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Nel caso in cui le denunce di infortunio non avvengano nei tempi previsti dalla legge, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una cifra tra i 1.290€ e i 7.745€. In particolare nel caso in cui il datore di lavoro proceda a pagare la cifra dovuta entro 15 giorni dal verificarsi della violazione (ovvero dall’omissione della denuncia di infortunio) egli è tenuto a pagare la cifra minima (appunto i 1.290€). In caso si verifichi la violazione, rimane possibile sanarla spontaneamente pagando una cifra doppia rispetto a quella minima (ovvero 2.580€). Nel caso in cui il pagamento non avvenga spontaneamente da parte del trasgressore, spetta all’ispettorato del lavoro, competente nel territorio ove ha sede l’azienda, emettere un’ordinanza con cui obbliga il datore di lavoro a pagare la sanzione.
Cesare Ferretti
Cesare Ferretti
2025-06-14 04:21:21
Numero di risposte : 24
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Il datore di lavoro è obbligato a rendere la sicurezza del lavoratore prioritaria in senso assoluto e può essere riconosciuto in qualche modo colpevole in caso di infortuni anche solo per non aver reso la sicurezza una priorità o aver tratto vantaggi economici dal non aver investito su di essa. Le stesse pene stabilite per l’assenza del DVR in azienda sono applicate alla mancata nomina dell’RSPP: multa fino a 6400€ e reclusione fino a 6 mesi. È utile inoltre ricordare che anche il medico competente, quando previsto, dev’essere nominato dal datore di lavoro; in caso di inadempienze le sanzioni pecuniarie vanno da 1644 a 6576€ e quelle penali dai due ai quattro mesi. Sempre secondo il DL 81/08 il datore di lavoro può andare incontro a sanzioni anche nei casi in cui l’attribuzione delle mansioni lavorative non sia ritenuta congrua alle condizioni di salute ed alle capacità del lavoratore. Il datore di lavoro è anche tenuto a comunicare all’INAIL tutti gli eventi di infortunio sul lavoro che comportino almeno un giorno di assenza. In caso di mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale la multa può arrivare 6576€ e la reclusione fino a quattro mesi. Carenze su questo fronte possono portare, oltre che a gravi sanzioni, anche alla sospensione delle attività imprenditoriali.

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