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Chi risponde in caso di infortunio?

Ian D'angelo
Ian D'angelo
2025-08-12 05:12:55
Numero di risposte : 21
0
Il lavoratore ha l’obbligo: di informare immediatamente il proprio datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli sia capitato, anche se di lieve entità, altrimenti perde il diritto all’indennità per i giorni precedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio. Il datore di lavoro, entro due giorni da quando riceve dal lavoratore i dati di riferimento del certificato (numero identificativo, data di rilascio ed eventuale periodo di prognosi), ha l’obbligo di inviare telematicamente all’Inail, ai soli fini statistico/informativi la comunicazione dei dati dell’infortunio se la certificazione medica riporta una prognosi di almeno un giorno (escluso quello dell’infortunio). Il datore di lavoro ha l’obbligo di inviare telematicamente all’Inail, entro due giorni da quando riceve dal lavoratore i dati di riferimento del certificato (numero identificativo, data di rilascio ed eventuale periodo di prognosi), la denuncia di infortunio ai fini assicurativi in caso di infortuni con conseguenze superiori ai tre giorni di prognosi (escluso quello dell’infortunio). In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, deve segnalare l'evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio, fermo restando comunque l'obbligo di inoltro della denuncia nei termini e con le modalità di legge. Con l’invio telematico della denuncia di infortunio dal 2016 è assolto il precedente obbligo del datore di lavoro di denunciare l’infortunio all’autorità di Pubblica Sicurezza, provvedendo l’Inail ad inoltrare ad essa gli infortuni mortali oppure con prognosi riservata o superiore a trenta giorni.
Simona Donati
Simona Donati
2025-08-04 02:52:42
Numero di risposte : 20
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Il lavoratore ha il dovere di informarne immediatamente il proprio datore di lavoro. Il medico che emette il certificato utile a constatare l’infortunio sul lavoro deve essere un medico abilitato alle manovre di primo soccorso. Il medico competente a emettere il certificato utile a constatare l’infortunio sul lavoro è un medico abilitato alle manovre di primo soccorso, come il medico di pronto soccorso, il medico curante o il medico aziendale. Questo medico ha il compito di diagnosticare l’infortunio e redigere un certificato medico con la prognosi. Il datore di lavoro deve trasmettere la denuncia all’INAIL entro 24 ore se l’infortunio comporta il decesso del lavoratore o un pericolo di vita immediato. Il datore di lavoro ha 2 giorni di tempo per inviare la denuncia telematicamente all’INAIL se la prognosi è superiore a 3 giorni.

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Ettore De Angelis
Ettore De Angelis
2025-07-23 21:28:19
Numero di risposte : 32
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Il lavoratore deve immediatamente avvisare o far avvisare il proprio datore di lavoro in caso di infortunio. Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità. Il datore di lavoro ha l'obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico. Se il datore di lavoro non dovesse denunciare all'Inail l'infortunio, può farlo direttamente il lavoratore recandosi presso la sede Inail competente con la copia del certificato rilasciato dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. Gli artigiani e i soci titolari, nella loro duplice veste di assicuranti e assicurati, devono denunciare all'Inail l'infortunio da essi stessi subito entro 2 giorni dalla data del certificato medico che prognostica l'infortunio non guaribile entro 3 giorni.
Luisa Santoro
Luisa Santoro
2025-07-23 16:59:05
Numero di risposte : 26
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Il committente risponde dell'infortunio occorso al lavoratore autonomo laddove sia dimostrato che egli abbia omesso di verificare la sua idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori da compiersi, specie in relazione a situazioni di oggettiva pericolosità, immediatamente percepibile. La figura del committente ha trovato espressa definizione, con conseguente esplicitazione degli obblighi sulla stessa gravanti, previsti dall'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, quali l'informazione sui rischi dell'ambiente di lavoro e la cooperazione nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione, ferma restando la responsabilità dell'appaltatore per l'inosservanza degli obblighi prevenzionali su lui gravanti. Ai fini della responsabilità del committente occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo. Il committente ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati. Il dovere di sicurezza non conosce una applicazione automatica, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione ed andamento dei lavori.

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Joshua Valentini
Joshua Valentini
2025-07-17 17:58:42
Numero di risposte : 29
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L’INAIL coprirà le spese, tutelando così i lavoratori. La figura chiave che ha l’obbligo di garantire e far osservare determinate regole di sicurezza sul lavoro è il datore di lavoro. In caso di infortunio sul posto di lavoro, si dovrà effettuare una valutazione in merito alle responsabilità. In base a questa valutazione, verrà stabilito se da parte dell’azienda il lavoratore avrà diritto ad un risarcimento danni. I dipendenti per contratto devono essere coperti dall’assicurazione in caso di infortunio. Tuttavia, può succedere che gli incidenti vengono causati da aggravanti che dipendono dalla responsabilità del datore di lavoro come quella di non esser riuscito a predisporre un ambiente di lavoro a norma. In questi casi, l’azienda dovrà garantire un risarcimento in denaro all’infortunato. Il risarcimento viene considerato legittimo se la responsabilità è, appunto, del datore di lavoro che non ha rispettato gli obblighi di sicurezza. Può succedere che l’infortunio si verifichi a causa di un comportamento “abnorme” da parte del dipendente, cioè azioni che sono del tutto incontrollate e non prevedibili. In questi casi, l’azienda non dovrà pagare alcun risarcimento.
Cosetta D'angelo
Cosetta D'angelo
2025-07-08 07:00:51
Numero di risposte : 24
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La responsabilità esclusiva del lavoratore per c.d. “rischio elettivo” sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. Il c.d. “rischio elettivo” è solo “quello che, estraneo e non attinente all’attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del dipendente, che crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella ad essa inerente. Si è perciò esclusa la configurabilità d’una colpa a carico di lavoratori che non si siano attenuti alle cautele imposte dalle norme antinfortunistiche od alle direttive dei datori di lavoro, perché proprio il vigilare sul rispetto di tali norme da parte del lavoratore è l’obbligo cui il datore è tenuto, in quanto il datore di lavoro ha il dovere di proteggere l’incolumità del lavoratore nonostante la sua imprudenza o negligenza. In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, stante il dovere di proteggerne l’incolumità anche in tali evenienze prevedibili, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere.

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Concetta Pellegrino
Concetta Pellegrino
2025-06-30 14:51:32
Numero di risposte : 22
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Il titolare di un’azienda che opera in diverse sedi non risponde penalmente di un infortunio sul luogo di lavoro se esiste un direttore di stabilimento e questi ha poteri di spesa in materia di prevenzione antinfortunistica. Sarà il responsabile dell’unità produttiva che risponderà penalmente di un infortunio ad un lavoratore della sua sede, nei limiti di quelli che sono gli adempimenti prescritti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro. È evidente che la responsabilità del direttore dell’unità produttiva è legata ai suoi poteri decisionali e di spesa in materia di sicurezza. Egli sarà considerato come datore di lavoro ai fini della sicurezza solo se gli siano attribuiti poteri e disponibilità finanziarie adeguate ad effettuare gli adempimenti prescritti dalla legge e solo entro quei limiti. Pertanto, nel caso in esame, il direttore dello stabilimento, rientrando l’intervento sulla scala nel suo potere di spesa e nell’autonomia di cui disponeva, va considerato datore di lavoro in materia di sicurezza e non risulta necessaria la rigorosa prova della sussistenza di una delega al direttore dello stabilimento, in quanto lo stesso è da ritenersi responsabile a titolo originario e non per delega.
Cesare Bianchi
Cesare Bianchi
2025-06-24 12:00:15
Numero di risposte : 39
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In caso di infortunio sul lavoro, incluso quello in itinere, il lavoratore, a prescindere dalla prognosi, deve immediatamente avvisare o far avvisare, nel caso in cui non potesse, il proprio datore di lavoro. I dati delle certificazioni pervenute, inoltre, sono resi disponibili ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica. Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità. Per assolvere a tale obbligo il lavoratore deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del primo certificato medico -il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso- e degli eventuali ulteriori certificati. In caso di inerzia del datore di lavoro, il lavoratore può denunciare egli stesso l’infortunio sul lavoro recandosi presso la sede Inail competente con la copia del certificato rilasciato dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. La sede Inail competente alla trattazione del caso di infortunio sul lavoro è quella del domicilio del lavoratore, ove diverso dalla residenza. In particolare, sulla base della documentazione acquisita, la sede Inail verifica la presenza dei requisiti previsti dall’assicurazione per il riconoscimento del caso di infortunio - causa violenta, occasione di lavoro, inabilità temporanea assoluta per un periodo superiore a tre giorni- e procede agli accertamenti ritenuti necessari attraverso la richiesta di ulteriori notizie al datore di lavoro o al lavoratore. Come si deve comportare il lavoratore in caso di ricaduta/riammissione in temporanea Se dopo la ripresa dell’attività lavorativa il lavoratore dovesse segnalare esiti conseguenti all’infortunio può chiedere all’Inail sulla base di nuova documentazione medica che certifica un ulteriore periodo di inabilità temporanea assoluta la riapertura dell’infortunio già definito.

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Ilario Montanari
Ilario Montanari
2025-06-14 02:37:37
Numero di risposte : 21
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Il datore di lavoro risulta sempre e comunque responsabile in caso di infortunio sul lavoro, quando manca l’attuazione di misure specifiche previste dalla legge o esigibili in termini di prudenza, perizia, e diligenza del buon padre di famiglia, idonee a impedirne l’evento lesivo. Dell’infortunio del dipendente risponde il datore di lavoro, insieme all’INAIL a cui va immediatamente comunicato il sinistro se prevede lesioni che causano inabilità per più di tre giorni, nelle seguenti circostanze: quando l’infortunio sia dipeso dalla mancata adozione, da parte del datore di lavoro, delle misure di sicurezza che tutelano l’integrità psico-fisica dei dipendenti quando il datore di lavoro è stato condannato penalmente per il fatto dal quale l’infortunio è derivato quando la sentenza penale stabilisce che l’infortunio è avvenuto per fatto imputabile agli incaricati della direzione o sorveglianza da parte del datore di lavoro Un’altra importante caratteristica di questo tipo di responsabilità riguarda il fatto che se il rischio è generale, ne risponde sempre il datore di lavoro in prima persona e non le figure intermedie, ma il datore apicale. Secondo la Cassazione, cioè il datore di lavoro “è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore, sia quando, pur avendo adottate le necessarie misure, non accerti e vigili affinché queste siano di fatto rispettate da parte del dipendente”.