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Qual è la responsabilità del datore di lavoro per un fatto illecito commesso dal dipendente?

Oreste Farina
Oreste Farina
2025-07-24 00:29:34
Numero di risposte : 36
0
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. Il datore di lavoro risponde, insieme al lavoratore, per i danni arrecati a questi soggetti, anche se dimostra di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il fatto. Una volta risarcito il danno, tuttavia, il datore di lavoro può rivalersi sul dipendente, per il rimborso di quanto anticipato. L’elemento di ancoraggio di questa responsabilità è ovviamente la sussistenza di un vincolo di dipendenza tra il lavoratore che provoca il danno a terzi ed il datore di lavoro chiamato a risponderne. Tale elemento viene inteso dalla giurisprudenza in senso “estensivo” e cioè affinché sussista tale vincolo non è necessario che vi sia un formale rapporto di lavoro subordinato ma è considerato sufficiente che la prestazione si sia svolta di fatto in regime di subordinazione e comunque ogni volta che il danno è stato causato da un soggetto che è inserito in modo stabile nell’organizzazione dell’imprenditore, soggetto al potere direttivo di quest’ultimo. Quando il danno è commesso nell’ambito del rapporto di lavoro il datore di lavoro ne risponde anche se dimostra il comportamento colposo o doloso del dipendente. V’è responsabilità solidale fra dipendente e datore di lavoro sicché il danneggiato ha facoltà di chiedere il risarcimento anche al datore di lavoro che è così legittimato ad agire sul dipendente per la restituzione di quanto pagato.
Elga Conte
Elga Conte
2025-07-15 07:03:01
Numero di risposte : 25
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Il datore di lavoro risponde dei fatti illeciti commessi dai propri preposti. Una specifica norma del Codice civile prevede che il datore di lavoro è responsabile per il fatto posto in essere dai propri dipendenti e dai propri preposti nell’esercizio dell’attività di lavoro. Il datore di lavoro deve pagare i danni prodotti al terzo dal proprio dipendente sia che quest’ultimo abbia agito con colpa che con dolo. L’unica ipotesi in cui il datore di lavoro può tirarsi indietro ed evitare di pagare il danno ricorre quando il lavoratore ha realizzato il fatto illecito al di fuori dell’esercizio delle proprie mansioni. Per le ragioni che abbiamo illustrato, quando un dipendente danneggia un terzo nell’esercizio delle sue mansioni è molto difficile per il datore di lavoro evitare di risarcire il terzo. Tuttavia, esiste comunque la possibilità per il datore di lavoro di recuperare le somme corrisposte al terzo attraverso l’azione di rivalsa. Si tratta di un’azione con la quale il datore di lavoro chiede al lavoratore di restituirgli le somme che egli ha dovuto pagare al terzo a causa del fatto illecito posto in essere dal lavoratore.

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Ciro Barbieri
Ciro Barbieri
2025-07-13 02:10:40
Numero di risposte : 31
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Il nostro ordinamento giuridico prevede il diritto al risarcimento dei danni causati dal dipendente durante lo svolgimento della propria attività lavorativa. In questi casi il datore di lavoro risponde direttamente per il danno causato dal proprio dipendente. L'articolo 2049 c.c. intitolato "Responsabilità dei padroni e dei committenti" così dispone: I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che tale forma di responsabilità “non discende dalla esecuzione delle specifiche mansioni da parte del dipendente, essendo sufficiente che la condizione lavorativa sia occasione necessaria per la realizzazione o anche solo l'agevolazione della condotta dannosa, e che questa non consista quindi in un'attività del tutto estranea al rapporto di lavoro” (Cass. Civ. n. 6033/2017). Pertanto, affinchè il datore di lavoro risponda della condotta illecita del suo dipendente sarà sufficiente "un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l'incombenza abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purchè sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro" (Cass. Civ. 24.01.2007). Da quanto detto discende anche un obbligo di vigilanza a carico del datore di lavoro sul dipendente, per assicurarsi che lo stesso utilizzi le attrezzature correttamente, per le finalità per le quali esse sono deputate, evitando così di cagionare danni a sé o ad altri.
Michela Mariani
Michela Mariani
2025-06-30 21:50:28
Numero di risposte : 28
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La responsabilità indiretta del datore di lavoro per il fatto dannoso commesso dal dipendente non richiede che fra le mansioni affidate all’autore dell’illecito e l’evento sussista un nesso di causalità, essendo sufficiente un nesso di occasionalità necessaria. Trattandosi di una responsabilità oggettiva è assolutamente irrilevante la valutazione della componente soggettiva dell’autore rispetto all’illecito, poiché sussiste la responsabilità datoriale anche laddove il lavoratore abbia agito con dolo o per finalità strettamente personali. In caso di un illecito perpetrato da un dipendente, il datore deve liquidare alla vittima il risarcimento del danno biologico patito, aumentato secondo la “personalizzazione”, necessaria ad indennizzare le conseguenze che detto danno ha provocato nella relazione del soggetto con la realtà esterna. Inoltre, qualora il danno abbia provocato una sofferenza interiore collocabile nel rapporto del soggetto con sé stesso, la vittima avrà diritto a vedersi riconosciuta anche una autonoma voce risarcitoria da identificarsi nel danno morale.

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Nunzia Ricci
Nunzia Ricci
2025-06-22 05:55:49
Numero di risposte : 25
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Il datore di lavoro risponderà per il fatto commesso dal lavoratore a prescindere da qualsiasi sua colpa nella scelta dello stesso. Il preposto, per rispondere civilmente, dovrà commettere il fatto illecito in adempimento di un incarico che lui ha affidato al preposto. Ciò comporta che il datore di lavoro risponderà solo qualora il danno derivi da incombenza da lui affidata al lavoratore. A tal proposito si ritiene che debba sussistere un nesso di occasionalità necessaria, per cui se al commesso non fossero state attribuite determinate mansioni, costui non sarebbe stato in grado di provocare il danno. E’ comunque irrilevante che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni attribuite, od abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali in quanto basta che le mansioni poste in essere abbiano determinato o anche soltanto agevolato la realizzazione del fatto lesivo. Ne deriva che non possono essere accollate al datore di lavoro le conseguenze di un fatto realizzato non durante l’espletamento delle incombenze demandate al lavoratore e non a fine di adempiere ad esse ma al di fuori di esse, venendo meno in tal caso il vincolo di occasionalità tra le incombenze e il fatto implicante l’illecito.
Michela Colombo
Michela Colombo
2025-06-22 05:27:44
Numero di risposte : 27
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Il datore di lavoro è responsabile in via indiretta del fatto illecito commesso da un dipendente nell’esercizio delle sue mansioni. La responsabilità indiretta del datore di lavoro ex art. 2049 del Codice civile per il fatto dannoso commesso dal dipendente, non richiede che fra le mansioni affidate all’autore dell’illecito e l’evento sussista un nesso di causalità, essendo sufficiente un nesso di occasionalità necessaria, per essere irrilevante che il dipendente medesimo abbia agito con dolo o per finalità strettamente personali.

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Maristella Piras
Maristella Piras
2025-06-14 09:46:42
Numero di risposte : 24
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La responsabilità indiretta del datore di lavoro ex art. 2049 c.c., per il fatto dannoso commesso dal dipendente, non richiede che fra le mansioni affidate all'autore dell'illecito e l'evento sussista un nesso di causalità, essendo sufficiente un nesso di occasionalità necessaria. Trattandosi di una responsabilità oggettiva è, inoltre, assolutamente irrilevante la valutazione della componente soggettiva dell'autore rispetto all'illecito, sussistendo la responsabilità datoriale anche laddove il lavoratore abbia agito con dolo o per finalità strettamente personali. Il datore, in quanto oggettivamente responsabile, deve risarcire il danno provocato dall’illecito commesso da un suo dipendente durante lo svolgimento del proprio lavoro. In caso di un illecito perpetrato da un dipendente, il datore deve liquidare alla vittima il risarcimento del danno biologico patito, aumentato secondo la c.d. personalizzazione, necessaria ad indennizzare le conseguenze che detto danno ha provocato nella relazione del soggetto con la realtà esterna. Però, qualora il danno abbia provocato una sofferenza interiore - scaturita da vergogna, delusione, disistima, paura - collocabile nel rapporto del soggetto con sé stesso, la vittima avrà diritto a vedersi riconosciuta anche una autonoma voce risarcitoria da identificarsi nel danno morale.