Per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione si intende una persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici.
L’Allegato II del D.Lgs. 81/08 e smi individua i casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi.
Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del RSPP deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore e relativi corsi di aggiornamento periodici, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi in forma scritta, elaborando un documento denominato “Documento di Valutazione dei Rischi” o “DVR”.
Il documento redatto a conclusione della valutazione dei rischi è denominato DVR – Documento di Valutazione dei Rischi.
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale.