La collaborazione coordinata e continuativa è una forma particolarmente interessante in questo settore perché è tra quelle più usate nel settore sportivo dilettantistico. Si verifica in tutte le ipotesi di “prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente”.
Proprio con riferimento al mondo sportivo dilettantistico, l’articolo del decreto legislativo numero 36/2021 presume che il rapporto sia qualificabile come co.co.co in presenza di tutti questi presupposti: la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non deve superare le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali.
Il compenso può essere stabilito liberamente tra collaboratore e committente (cioè la società o l’associazione sportiva).
La legge, in ogni caso, prevede una misura particolarmente favorevole: ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 36/2021 “I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00”.
Inoltre, nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di 15.000 euro 15.000,00, non c’è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.
Come tutti i lavoratori sportivi, anche i collaboratori coordinati e continuativi hanno diritto alla pensione e alle prestazioni previdenziali.
A seconda del settore in cui operano, devono essere iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’INPS oppure alla Gestione separata INPS.
Per i collaboratori che operano nel settore dilettantistico è inoltre prevista un’ulteriore agevolazione: l’aliquota contributiva pensionistica è calcolata sulla parte di compenso che va oltre i primi 5.000,00 euro annui.