Le novità Iva maggiormente impattanti riguardano principalmente il trattamento Iva dei corrispettivi specifici, peraltro riferibili alle associazioni di promozione sociale e alle associazioni sportive dilettantistiche.
Le norme Iva attuali consentono all’APS di escludere i proventi del corso di arte, dall’area impositiva Iva.
L’apertura di un procedimento di infrazione dell’Unione Europea su questo tema ha spinto il legislatore, con il D.L. 146/2021, a “spostare” alcune operazioni attualmente considerate fuori campo Iva, dall’art. 4 all’art. 10 D.P.R. 633/1972.
Ciò significa che tali operazioni non saranno più fuori campo, ma saranno considerate esenti.
Tale variazione non è però un mero tecnicismo, ma porta con sé probabili futuri obblighi per le associazioni che annoverano i corrispettivi specifici tra i loro introiti, non ultimo, l’apertura della partita Iva.
Sotto l’aspetto dell’entrata in vigore, la L. 23.02.2024, n. 18 ha rinviato l’applicazione dell’esenzione Iva su tali operazioni al 1.01.2025.
In sintesi, le novità riguardano quasi esclusivamente le associazioni di promozione sociale che, oltre a incassare le quote associative ed altre entrate istituzionali, incassano corrispettivi specifici dai soci, e che ad oggi sono sprovviste di partita Iva.
Le associazioni sportive dilettantistiche che effettuano prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, e che a oggi sono sprovviste di partita Iva.
È quindi errato asserire che la partita Iva è obbligatoria per tutte le associazioni.
Sotto l’aspetto degli adempimenti Iva, appare chiaro che per coloro che si troveranno costretti ad aprire la partita Iva per la presenza di corrispettivi specifici in esenzione a partire dal 2025, sarà possibile optare per la dispensa per operazioni esenti.