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Come vengono tassati i compensi sportivi?

Terzo Martino
Terzo Martino
2025-07-11 00:28:39
Numero di risposte : 33
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I compensi sportivi dilettantistici non concorrono alla formazione del reddito imponibile fino a un limite annuale di 15.000 euro. Nel caso in cui un soggetto abbia percepito, ad esempio, un importo pari a 4.500 euro nel 2024 per attività sportiva dilettantistica, non vi è alcun obbligo di indicare tale somma nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, ovvero il Modello 730/2025 o Modello Redditi PF 2025. I compensi sportivi devono ora essere ricondotti tra i redditi di lavoro dipendente, assimilato o autonomo, a seconda della natura del rapporto. Nel caso di collaborazione continuativa e coordinata, ad esempio, si tratterà di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Al contrario, in presenza di prestazioni occasionali o senza vincolo di subordinazione, il reddito sarà considerato di natura autonoma. Il solo superamento della soglia di 15.000 euro costituirà condizione sufficiente per l’inclusione dei compensi sportivi nella dichiarazione dei redditi. Per importi inferiori, come nel caso di chi ha percepito 4.500 euro nel 2024, non vi è alcun obbligo di indicazione nel Modello 730/2025, proprio perché si resta all’interno della fascia di esenzione prevista. I compensi sportivi dilettantistici fino a 15.000 euro annui non sono tassati. Nessun obbligo di dichiarazione nel 730/2025 se non si supera la soglia. I compensi rientrano tra redditi da lavoro dipendente, autonomo o assimilato. Tracciabilità e documentazione restano obbligatorie per enti sportivi e lavoratori.
Eugenio Ferrara
Eugenio Ferrara
2025-06-29 06:21:35
Numero di risposte : 27
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I compensi erogati da enti riconosciuti come il CONI, CIP, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche sono soggetti a una ritenuta a titolo d’imposta del 20%. Dal 1° gennaio 2025 torna in vigore il regime ordinario, senza soglia di esenzione. Questo significa che qualsiasi premio corrisposto a un atleta o tecnico dilettante viene assoggettato alla ritenuta del 20%. L’ente erogatore dovrà quindi: Applicare la ritenuta del 20% al momento del pagamento del premio; Versare l’importo trattenuto entro il 16 del mese successivo tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 1047; Decidere se esercitare la rivalsa, ossia trattenere il 20% dall’importo lordo del premio, oppure sostenere direttamente l’onere fiscale versando il premio intero e la ritenuta a proprie spese. La stessa disciplina fiscale si applica anche ai premi in natura (buoni spesa, buoni carburante, materiale tecnico, ecc.). L’art. 30, comma 3 del D.P.R. 600/1973 stabilisce che, in questi casi, il valore del premio deve essere convertito in denaro per calcolare la ritenuta. I premi erogati a atleti o tecnici stranieri sono anch’essi soggetti alla ritenuta del 20%. È importante sottolineare che, trattandosi di premi per risultati sportivi e non di compensi per prestazioni di lavoro autonomo, non si applica la ritenuta del 30% prevista dall’art. 25, comma 2 del D.P.R. 600/1973. Una deroga temporanea nel 2024 aveva esentato i premi fino a 300 euro, ma questa non è stata prorogata. L’ente erogatore deve applicare la ritenuta del 20% al momento del pagamento del premio, versare l’importo trattenuto entro il 16 del mese successivo tramite modello F24 (codice tributo 1047), e decidere se rivalersi sull’atleta trattenendo il 20% dal premio lordo o sostenere direttamente l’onere fiscale. Anche i premi in natura (buoni spesa, carburante, ecc.) sono soggetti alla stessa ritenuta del 20%. Il valore del premio deve essere convertito in denaro per calcolare l’importo della ritenuta. Ad esempio, un buono spesa di 500 euro implica una ritenuta di 100 euro.

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Edipo Longo
Edipo Longo
2025-06-29 01:41:10
Numero di risposte : 25
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I compensi percepiti in ambito sportivo dilettantistico dovevano essere inquadrati come redditi diversi e, secondo quanto previsto dall’articolo 69 del TUIR, non imponibili fino all’importo massimo di 10.000 euro. Non concorrevano a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Superata la soglia di 10.000 euro, il sostituto di imposta avrebbe dovuto operare una ritenuta a titolo di imposta pari al 23% per i compensi complessivi fino a 30.658,28 euro. Decade in primis l’inquadramento dei compensi sportivi dilettantistici nell’ambito della categoria dei redditi diversi. Tali somme vengono infatti espunte dall’articolo 67 del TUIR, per essere ricollocate nell’articolo 36 del D.Lgs 36/2021, il quale prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2023, i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro. Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo. Le nuove regole innalzano a da 10.000 a 15.000 euro la soglia di esenzione fiscale dei compensi sportivi, ma al tempo stesso convertono in vero e proprio reddito imponibile ai fini IRPEF tutte le somme che fossero percepite al di sopra dei 15.000 euro.
Ingrid Mazza
Ingrid Mazza
2025-06-20 00:04:57
Numero di risposte : 39
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L'esenzione IRPEF prevista dalla riforma dello sport si applica anche a tutti i compensi di lavoro sportivo dilettantistico erogati nel 2023. La nuova soglia è pari a 15.000 euro. Le somme saranno tassate per la parte eccedente tale limite, considerando eventuali compensi erogati prima del 1° luglio oltre la vecchia soglia di 10.000 euro. Il nuovo limite di esenzione IRPEF per i compensi di lavoro sportivo dilettantistico comprende anche le somme escluse da imposizione erogate nel periodo da gennaio a giugno 2023. I compensi erogati da luglio, infatti, devono essere tassati per la parte eccedente tale limite che, per il 2023, va determinata tenendo conto degli eventuali compensi erogati fino a giugno ed esclusi dalla tassazione fino a 10.000 euro. Per la quota che supera il limite nella nuova disciplina, le imposte sui redditi si applicano in via ordinaria, mentre per la vecchia disciplina la quota eccedente è tassata, per i primi 20.658,28 euro eccedenti, con un’aliquota del 23 per cento e la parte ulteriormente eccedente è assoggettata alle imposte sui redditi secondo il regime ordinario.

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Cinzia Ferrari
Cinzia Ferrari
2025-06-11 02:16:18
Numero di risposte : 40
0
La riforma dello sport, disposta dal D.Lgs. 36/2021 e in vigore dal 1.07.2023, ha previsto che l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuativa ai sensi dell’art. 409, c. 1, n. 3 c.p.c. I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non sono tassati fino all’importo annuo di 15.000 euro. All’atto del pagamento il lavoratore sportivo è tenuto a rilasciare un’autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare. Secondo la normativa transitoria prevista dall’art. 51, c. 1-bis D.Lgs. 36/2021, per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che nel periodo d’imposta 2023 percepiscono compensi, l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali non può superare l’importo complessivo di 15.000 euro. I compensi erogati dal 1.07.2023 devono essere tassati per la parte eccedente l’importo di 15.000 euro, da determinare, nell’anno 2023, tenendo conto anche degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio-giugno 2023. Per l’eventuale quota eccedente tale limite, le imposte sui redditi sono applicabili in via ordinaria. Nel caso in cui sul compenso erogato nel primo semestre del 2023 era stata operata una ritenuta sulla parte eccedente l’importo di 10.000 euro, è stata riconosciuta la necessità di assoggettare a imposizione i compensi pagati nel periodo luglio-dicembre 2023, per la parte eccedente i restanti 5.000 euro della soglia di esenzione di 15.000 euro.