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Come pagare collaboratori ASD?

Elga Testa
Elga Testa
2025-06-11 01:27:45
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La tracciabilità può essere garantita dai seguenti strumenti: bonifico sul conto individuato dal codice IBAN indicato dal lavoratore, strumenti di pagamento elettronico, pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento, emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. Ai sensi del successivo comma 912, tale obbligo si applica ai rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 c.c., indipendentemente dalla durata e dalla modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa e infine ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci. Sono esclusi dal predetto obbligo i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni, di cui al comma 2, articolo 1, d.lgs. n. 165/2001, i rapporti di lavoro domestico, i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, i rapporti autonomi di natura occasionale. Ne rimangono fuori i premi, che godono della nuova disciplina e che potranno essere pagati in contanti fino a 999,99 euro. La sanzione applicabile è di una certa rilevanza e pertanto occorre aver riguardo a rispettare la “tracciabilità piena” di tutte le retribuzioni di lavoro dipendente e delle co.co.co., salvo che nel decreto “correttivo-bis” in arrivo non vengano previsti esoneri di applicazione della normativa ordinaria.
Tazio Bianchi
Tazio Bianchi
2025-06-11 01:24:15
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Il lavoratore assunto con Co.co.co sportivo non può essere impegnato per più di 24 ore alla settimana e deve essere retribuito con compensi tracciabili, ad esempio attraverso bonifico bancario. I Co.co.co, così come i lavoratori autonomi, devono iscriversi alla gestione separata INPS, con la possibilità di versare il 25% dei contributi annui. Sono previste diverse agevolazioni fiscali per l’associazione sportiva che stipula un contratto di collaborazione sportiva Co.co.co. Con l’entrata in vigore della Riforma dello Sport, per questi contratti è eliminato l’obbligo contributivo per tutti i redditi percepiti inferiori ai 5.000 euro annui, e il reddito risulta esente da IRPEF fino a quota 15.000 euro. È inoltre stato stabilito che, fino al 31 dicembre 2027, la base imponibile per il calcolo dei contributi obbligatori sia fissata al 50%.
Elisa Fontana
Elisa Fontana
2025-06-10 20:45:01
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La riforma dello sport chiarisce che i lavoratori sportivi possono essere inquadrati come lavoratore subordinato, come co.co.co con il limite massimo di 24 ore di lavoro settimanale, come prestatore di lavoro occasionale. In alternativa si può collaborare come volontario, con l'espresso divieto di compenso economico e la possibilità di ricevere rimborsi delle spese sostenute, solo se documentate. La riforma stabilisce che i collaboratori gestionali amministrativi che prestano attività di natura non professionale presso ASD E SSD riconosciuti da CONI o CIP Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e i Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, possono godere delle agevolazioni fiscali e contributive dettate per il lavoro nell’area del dilettantismo. I collaboratori possono godere di esenzione contributiva fino alla soglia di 5.000 euro annui e, sulle somme eccedenti, l’aliquota del 25%, nonché la riduzione dell’imponibile contributivo IVS fino al 31 dicembre 2027. I collaboratori possono anche beneficiare di franchigia fiscale fino a 15.000 euro annui come per tutti i rapporti di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo. Ai collaboratori amministrativo-gestionali si applica l’obbligo assicurativo INAIL con gli adempimenti previsti dal Testo Unico 81 2001 e con premio ripartito per 1/3 a carico del lavoratore e di 2/3 a carico del committente.