La tracciabilità può essere garantita dai seguenti strumenti: bonifico sul conto individuato dal codice IBAN indicato dal lavoratore, strumenti di pagamento elettronico, pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento, emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
Ai sensi del successivo comma 912, tale obbligo si applica ai rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 c.c., indipendentemente dalla durata e dalla modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa e infine ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.
Sono esclusi dal predetto obbligo i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni, di cui al comma 2, articolo 1, d.lgs. n. 165/2001, i rapporti di lavoro domestico, i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, i rapporti autonomi di natura occasionale.
Ne rimangono fuori i premi, che godono della nuova disciplina e che potranno essere pagati in contanti fino a 999,99 euro.
La sanzione applicabile è di una certa rilevanza e pertanto occorre aver riguardo a rispettare la “tracciabilità piena” di tutte le retribuzioni di lavoro dipendente e delle co.co.co., salvo che nel decreto “correttivo-bis” in arrivo non vengano previsti esoneri di applicazione della normativa ordinaria.