Le comunicazioni possono essere effettuate dalle associazioni o società nonché dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, dalle associazioni benemerite, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e da Sport e salute S.p.a con due modalità alternative in via telematica utilizzando il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, disponibile all’indirizzo registro.sportesalute.eu, o, in alternativa, compilando il modello “UNILAV-Sport”, utilizzando l’applicativo del Ministero del lavoro, all’indirizzo servizi.lavoro.gov.it.
Viene specificato che anche attraverso il Registro possono essere effettuate le comunicazioni tramite gli intermediari abilitati.
Il decreto precisa che le comunicazioni rese dai datori di lavoro sportivo a partire dal 1° luglio 2023 e fino alla data di entrata in vigore del decreto, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, restano valide ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione.
Il termine ordinario previsto per le comunicazioni obbligatorie di avvio del lavoro sportivo è fissato al 30mo giorno del mese successivo a quello di inizio dell'attività, ad esempio in caso di inizio attività il 1° dicembre 2023 la comunicazione andra effettuata entro il 30 gennaio.
Viene specificato comunque che il termine è valido anche in fase di prima applicazione per i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 1 luglio 2023 e fino all'entrata in vigore del provvedimento attuativo.