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Cosa cambia dal 1 gennaio 2025 per le ASD?

Italo Orlando
Italo Orlando
2025-06-26 22:35:23
Numero di risposte : 22
0
Le novità dal 1° gennaio 2026: riforma IVA A partire dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore una profonda riforma dell’IVA nel settore sportivo dilettantistico: Si passerà dal regime di esclusione IVA a quello di esenzione. Saranno introdotti nuovi obblighi di fatturazione e dichiarazione IVA. Le ASD e SSD dovranno affrontare una maggiore burocrazia fiscale e nuovi costi di gestione. Tuttavia, le realtà che adottano il regime 398/1991 continueranno a beneficiare delle agevolazioni e semplificazioni IVA anche dopo il 2026.
Giorgio Grassi
Giorgio Grassi
2025-06-26 21:59:29
Numero di risposte : 25
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Dal 2025 il quadro Iva per ASD e per SSD è destinato a mutare. Diverse, infatti, sono le disposizioni intervenute a più riprese per disciplinare il trattamento Iva dei ricavi tipici degli enti sportivi. Le modifiche del decreto Fisco-lavoro 146/21, efficaci dal 1° gennaio 2025, prevedono il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione Iva per le attività strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese dalle ASD/SSD alle persone che esercitano lo sport. A partire dal 2025 si assisterà ad un disallineamento del trattamento fiscale tra imposte dirette ed Iva. Ai fini Iva, queste operazioni entreranno in campo d’imposta, ancorché in esenzione, ed occorrerà che gli enti si dotino di una partita Iva con conseguente fatturazione e registrazione delle operazioni. Ulteriore aspetto è l’ambito di applicazione che sarà molto più ampio, dal momento che il decreto Fisco-lavoro esenta le prestazioni rese dalle ASD/SSD nei confronti di tutte le persone che praticano sport. Va tuttavia considerato che il D. Lgs. 146/21 non cita tra gli enti beneficiari dell’esenzione le SSD per le quali, in assenza di chiarimenti, potrebbe aprirsi lo scenario della piena imponibilità Iva delle somme ricevute per l’attività sportiva. Il decreto Pa-bis ha introdotto un nuovo regime Iva, in vigore dal 17 agosto 2023, che si è aggiunto a quanto già disciplinato nei decreti Iva e Fisco-lavoro. Si è prevista un’ipotesi di esenzione Iva per le prestazioni di servizi connessi con la pratica dello sport, incluse formazione e didattica, rese nei confronti di persone che praticano lo sport da parte di organismi senza fini di lucro. Si tratta di una fattispecie che riprende in parte quanto previsto dal Fisco-lavoro, estendendo il beneficio anche alle SSD ed anticipando di oltre un anno l’introduzione dell’esenzione Iva.

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Michela Colombo
Michela Colombo
2025-06-26 21:14:09
Numero di risposte : 27
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A partire dal 1° gennaio 2025, le ASD che svolgono attività commerciali, ovvero cessione di beni e prestazioni di servizi a pagamento, dovranno obbligatoriamente aprire Partita IVA. Rimangono esenti da IVA le prestazioni di servizi strettamente connesse alla pratica dello sport e dell’educazione fisica, anche se erogate a non soci. Le ASD potranno esercitare attività secondarie rispetto a quelle istituzionali, purché previste nello statuto. Le ASD potranno continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge 398/1991, che offre semplificazioni contabili e una tassazione forfettaria sui proventi commerciali, adeguando le proprie procedure fiscali alle nuove disposizioni. L’apertura della Partita IVA implica una serie di obblighi per le ASD, tra cui: Emissione di fatture elettroniche, registrazione delle fatture emesse e ricevute, tenuta delle scritture contabili, dichiarazione IVA e dichiarazione dei redditi. L’esenzione IVA per le attività sportive e di educazione fisica significa che le ASD non dovranno applicare l’IVA sui corrispettivi ricevuti per queste attività, anche se i destinatari non sono soci dell’associazione.
Samira Bianchi
Samira Bianchi
2025-06-26 19:38:48
Numero di risposte : 21
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Dal 2025, il regime IVA per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) subirà importanti modifiche, con impatti significativi sulla gestione fiscale di queste realtà. La riforma fiscale prevede un nuovo assetto dell’IVA per le ASD e le SSD, con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza e allineamento alle normative europee. Eliminazione della legge 398/91: Il regime forfettario semplificato sarà abolito, costringendo molte ASD e SSD a optare per il regime ordinario IVA. Nuove soglie di esenzione IVA: Le associazioni con ricavi inferiori a 85.000 euro potranno accedere a un regime di esenzione IVA semplificato. Obbligo di fatturazione elettronica: Tutte le ASD e SSD dovranno emettere fatture elettroniche per le operazioni commerciali, anche in caso di prestazioni rivolte ai soci. Maggior controllo sulle attività commerciali: Saranno introdotti criteri più rigidi per distinguere tra attività istituzionali e attività commerciali, con possibili effetti sulle agevolazioni fiscali.

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Raniero Moretti
Raniero Moretti
2025-06-26 19:02:09
Numero di risposte : 32
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Dal 1° gennaio 2025, entreranno in vigore nuove disposizioni fiscali che impatteranno significativamente le Associazioni Sportive Dilettantistiche e, più in generale, gli enti associativi. Le ASD che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi a pagamento, anche nei confronti dei propri associati, saranno tenute ad aprire una partita IVA. Questo include attività come la vendita di materiale sportivo, l’organizzazione di corsi a pagamento o eventi con biglietti d’ingresso. Una volta aperta la partita IVA, le ASD dovranno emettere fatture, tenere le scritture contabili, presentare la dichiarazione IVA annuale ed effettuare le liquidazioni periodiche dell’IVA. Le attività istituzionali delle ASD, come le quote associative non correlate a specifici servizi o le attività svolte in forma gratuita, rimarranno escluse dal campo di applicazione dell’IVA. Tuttavia, è fondamentale distinguere chiaramente tra attività istituzionali e attività commerciali per determinare gli obblighi fiscali applicabili. Il nuovo regime IVA per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e gli Enti del Terzo Settore (ETS), inizialmente previsto per il 1° gennaio 2025, è stato posticipato.
Mariapia Pagano
Mariapia Pagano
2025-06-26 17:39:14
Numero di risposte : 24
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Il nuovo regime di esenzione Iva per le operazioni realizzate dagli enti associativi entra in vigore al 1° gennaio 2026 anziché al 1 gennaio 2025. Fino al 31 dicembre 2025 rimarrà applicabile l’articolo 4 del D.P.R. IVA 633/1972. Questo articolo stabilisce che non si considerano attività commerciali le prestazioni rese in conformità alle finalità istituzionali, effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici e rivolte a: Associati; Tesserati appartenenti al medesimo organismo affiliante; Associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale. Pertanto le quote versate dai soci e di tesserati per partecipare alle attività sportive, didattiche e formative organizzate dall’associazione continueranno ad essere “fuori campo Iva” per tutto l’anno 2025. Il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione IVA, previsto ora per il 1° gennaio 2026, avrebbe comportato fin da subito per molte associazioni sportive dilettantistiche nuovi oneri significativi, tra cui: Apertura della partita IVA: obbligo esteso anche alle associazioni operanti con il solo codice fiscale; Registratore di cassa: introduzione dell’obbligo per la certificazione dei corrispettivi; Obbligo dell’emissione della fattura elettronica fatto salvo le semplificazioni previste dal regime forfetario di cui alla Legge 398/1991 che consentono l’esonero da TUTTI gli obblighi formali previsti dal titolo II del decreto IVA (fatturazione, certificazione dei corrispettivi, registrazione, dichiarazione), fatta eccezione per la fatturazione relativa alle attività di sponsorizzazione e pubblicità, che resta obbligatoria. La proroga rappresenta, quindi, una notizia positiva per le associazioni e società sportive dilettantistiche, che avranno un anno in più per adeguarsi alle nuove disposizioni fiscali e organizzare al meglio le proprie attività.

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Giovanna Ferrari
Giovanna Ferrari
2025-06-18 05:10:21
Numero di risposte : 38
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Dal 1 gennaio 2026 sarà eliminato dall’articolo 4 il riferimento alle prestazioni sportive rese nei confronti di soci e tesserati dalle operazioni fuori campo IVA, con l’inserimento tra le operazioni esenti delle “prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport“. Il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione IVA sarà particolarmente importante e significativo per le realtà che operano nel mondo dell’associazionismo sportivo e imporrà, come prima cosa, di dover aprire una partita IVA e gestire i conseguenti adempimenti fiscali e amministrativi. Uno dei più immediati consisterà nell’obbligo per le associazioni e le società sportive dilettantistiche di dotarsi di partita IVA. ASD e SSD dovranno quindi confrontarsi con gli obblighi correlati, primo tra tutti l’emissione della fattura elettronica, nel rispetto del termine di 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, e di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. In ambedue i casi, per una gestione ottimale degli adempimenti, diventa fondamentale dotarsi di software e programmi che permettono di ottimizzare il flusso di invio dei dati e gli adempimenti conseguenti, tra cui l’invio della dichiarazione annuale o ancora la trasmissione delle comunicazioni trimestrali, ma anche la conservazione a norma. Ferma restando la possibilità di adottare il regime speciale forfettario previsto per gli enti associativi, ci sarà un ulteriore anno di tempo per adeguarsi alle novità e farsi trovare pronti al debutto – salvo nuovi rinvii – della riforma IVA.
Marzio Barone
Marzio Barone
2025-06-11 00:26:34
Numero di risposte : 25
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Dal 1° gennaio 2025 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dalle associazioni che attualmente beneficiano dell'esclusione IVA fossero assoggettate a imposta. Tuttavia, grazie alla proroga approvata il 9 dicembre 2024, l'entrata in vigore della riforma slitta al 10 gennaio 2026. Il termine per l'applicazione delle nuove regole è quindi fissato al 10 gennaio 2026. Attualmente, molte associazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e formazione extrascolastica beneficiano dell'esclusione dall'IVA per le loro attività istituzionali, come le cessioni di beni e servizi ai soci o tesserati. Fino al 31 dicembre 2024, tali operazioni non necessitano di registrazione o documentazione IVA. Con l'entrata in vigore del nuovo regime previsto dal Dl n. 146/2021, le operazioni delle associazioni sarebbero state soggette a IVA dal 1° gennaio 2025. La proroga, però, fa slittare il termine, permettendo alle associazioni di continuare ad operare senza gli adempimenti IVA fino al 10 gennaio 2026. Le associazioni sportive dilettantistiche beneficiano attualmente dell’esclusione IVA per le attività svolte a favore dei soci e tesserati. Il rinvio della riforma fiscale permette loro di continuare a operare senza ulteriori oneri, sostenendo così l’accessibilità e la continuità delle attività sportive locali, senza gravare sugli aspetti burocratici e fiscali. Dal 1° gennaio 2025 le cessioni di beni e prestazioni di servizi da parte di enti associativi non sarebbero più escluse dall'IVA, ma sarebbero state soggette a esenzione IVA, con nuovi adempimenti fiscali. Il Milleproroghe 2025 ha rinviato questa riforma, posticipando l'entrata in vigore delle nuove disposizioni al 10 gennaio 2026. Gli enti beneficiari dell'esenzione IVA, tra cui le ASD, continueranno a operare sotto il regime attuale fino alla nuova scadenza. Con l'approvazione del Decreto Milleproroghe 2025, il governo ha dato tempo agli enti del Terzo Settore di adeguarsi al nuovo sistema fiscale, evitando problematiche burocratiche e fiscali per il momento.

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Alessandro De rosa
Alessandro De rosa
2025-06-11 00:14:19
Numero di risposte : 36
0
Cosa cambia dal 01/01/2025? Per comprendere al meglio il cambiamento previsto dal nuovo regime IVA ribadiamo due concetti fondamentali: Attività considerate “Fuori campo IVA” Attività considerate “in campo IVA” ma esenti La sostanziale differenza è che le attività di cui al punti 1 non vengono considerate ai fini dell'applicazione e calcolo dell'IVA, mentre le attività di cui al punto 2 vengono considerate in campo di applicazione IVA, seppur poi in regime di esenzione dal versamento dell'imposta. Una volta fissati questi due concetti, possiamo introdurre la principale novità attesa per il 1 Gennaio, ovvero la nuova rilevanza fiscale di attività cd. ”istituzionali”. Infatti all'inizio del prossimo anno quelle attività che richiedevano il rilascio di una semplice ricevuta, dovranno invece essere fatturate , con l'onere poi di registrazione e presentazione dei modelli dichiarativi gravante sull'ente sportivo. Pertanto è certo che le ASD senza partita IVA ne dovranno aprire una, poiché tutte le operazioni sia istituzionali che commerciali, ad eccezione delle sole quote associative, rientreranno in campo IVA ed andranno corredate di fattura elettronica. Per i soggetti già dotati di partita IVA in regime di 398, sembrerebbe che gli obblighi di registrazione e dichiarazione non siano contemplati, fatti salvi per le attività commerciali come sponsorizzazioni e pubblicità. Tuttavia la norma non manca di criticità che avrà bisogno di ulteriori chiarimenti auspicabili dall'Agenzia delle Entrate.
Romano Bernardi
Romano Bernardi
2025-06-10 23:54:04
Numero di risposte : 28
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L'art 3 del Decreto prevede che fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, possono ritenersi applicabili le disposizioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e, in virtu' di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, da parte delle societa' sportive dilettantistiche. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto. In pratica le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da SSD a favore dei soci possano beneficiare del medesimo regime di decommercializzazione IVA previsto per le ASD. Si ricorda che l’esclusione IVA applicabile ad ASD e SSD, sarà possibile solo fino alla data di entrata in vigore dell’art. 5 comma 15-quater del DL 146/2021, che dal 1° gennaio 2025, elimina il regime di “decommercializzazione” poiché incompatibile con la direttiva IVA. A partire dal 1 gennaio 2025 verrà meno la previsione del fuori campo iva e le prestazioni rese dalle associazioni e dalle società sportive in esame saranno esenti da iva a condizione che gli statuti prevedano che non siano distribuibili utili, condizione questa che qualifica gli enti come soggetti non lucrativi.