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Cosa cambia dal 1 gennaio 2025 per le ASD?

Marzio Barone
Marzio Barone
2025-06-11 00:26:34
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Dal 1° gennaio 2025 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dalle associazioni che attualmente beneficiano dell'esclusione IVA fossero assoggettate a imposta. Tuttavia, grazie alla proroga approvata il 9 dicembre 2024, l'entrata in vigore della riforma slitta al 10 gennaio 2026. Il termine per l'applicazione delle nuove regole è quindi fissato al 10 gennaio 2026. Attualmente, molte associazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e formazione extrascolastica beneficiano dell'esclusione dall'IVA per le loro attività istituzionali, come le cessioni di beni e servizi ai soci o tesserati. Fino al 31 dicembre 2024, tali operazioni non necessitano di registrazione o documentazione IVA. Con l'entrata in vigore del nuovo regime previsto dal Dl n. 146/2021, le operazioni delle associazioni sarebbero state soggette a IVA dal 1° gennaio 2025. La proroga, però, fa slittare il termine, permettendo alle associazioni di continuare ad operare senza gli adempimenti IVA fino al 10 gennaio 2026. Le associazioni sportive dilettantistiche beneficiano attualmente dell’esclusione IVA per le attività svolte a favore dei soci e tesserati. Il rinvio della riforma fiscale permette loro di continuare a operare senza ulteriori oneri, sostenendo così l’accessibilità e la continuità delle attività sportive locali, senza gravare sugli aspetti burocratici e fiscali. Dal 1° gennaio 2025 le cessioni di beni e prestazioni di servizi da parte di enti associativi non sarebbero più escluse dall'IVA, ma sarebbero state soggette a esenzione IVA, con nuovi adempimenti fiscali. Il Milleproroghe 2025 ha rinviato questa riforma, posticipando l'entrata in vigore delle nuove disposizioni al 10 gennaio 2026. Gli enti beneficiari dell'esenzione IVA, tra cui le ASD, continueranno a operare sotto il regime attuale fino alla nuova scadenza. Con l'approvazione del Decreto Milleproroghe 2025, il governo ha dato tempo agli enti del Terzo Settore di adeguarsi al nuovo sistema fiscale, evitando problematiche burocratiche e fiscali per il momento.
Alessandro De rosa
Alessandro De rosa
2025-06-11 00:14:19
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Cosa cambia dal 01/01/2025? Per comprendere al meglio il cambiamento previsto dal nuovo regime IVA ribadiamo due concetti fondamentali: Attività considerate “Fuori campo IVA” Attività considerate “in campo IVA” ma esenti La sostanziale differenza è che le attività di cui al punti 1 non vengono considerate ai fini dell'applicazione e calcolo dell'IVA, mentre le attività di cui al punto 2 vengono considerate in campo di applicazione IVA, seppur poi in regime di esenzione dal versamento dell'imposta. Una volta fissati questi due concetti, possiamo introdurre la principale novità attesa per il 1 Gennaio, ovvero la nuova rilevanza fiscale di attività cd. ”istituzionali”. Infatti all'inizio del prossimo anno quelle attività che richiedevano il rilascio di una semplice ricevuta, dovranno invece essere fatturate , con l'onere poi di registrazione e presentazione dei modelli dichiarativi gravante sull'ente sportivo. Pertanto è certo che le ASD senza partita IVA ne dovranno aprire una, poiché tutte le operazioni sia istituzionali che commerciali, ad eccezione delle sole quote associative, rientreranno in campo IVA ed andranno corredate di fattura elettronica. Per i soggetti già dotati di partita IVA in regime di 398, sembrerebbe che gli obblighi di registrazione e dichiarazione non siano contemplati, fatti salvi per le attività commerciali come sponsorizzazioni e pubblicità. Tuttavia la norma non manca di criticità che avrà bisogno di ulteriori chiarimenti auspicabili dall'Agenzia delle Entrate.
Romano Bernardi
Romano Bernardi
2025-06-10 23:54:04
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L'art 3 del Decreto prevede che fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, possono ritenersi applicabili le disposizioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e, in virtu' di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, da parte delle societa' sportive dilettantistiche. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto. In pratica le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da SSD a favore dei soci possano beneficiare del medesimo regime di decommercializzazione IVA previsto per le ASD. Si ricorda che l’esclusione IVA applicabile ad ASD e SSD, sarà possibile solo fino alla data di entrata in vigore dell’art. 5 comma 15-quater del DL 146/2021, che dal 1° gennaio 2025, elimina il regime di “decommercializzazione” poiché incompatibile con la direttiva IVA. A partire dal 1 gennaio 2025 verrà meno la previsione del fuori campo iva e le prestazioni rese dalle associazioni e dalle società sportive in esame saranno esenti da iva a condizione che gli statuti prevedano che non siano distribuibili utili, condizione questa che qualifica gli enti come soggetti non lucrativi.