Per quelli percepiti dal 31 luglio 2024, che rientrano nei redditi di lavoro dipendente, dovrà essere utilizzata la “SEZIONE I Quadro C - Redditi di lavorodipendente e assimilati”.
In tale sezione devono essereindicati i redditi percepiti dai lavoratori sportivi nell’ambito del dilettantismo, sia sotto forma di lavoro subordinato che tramite contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
In particolare devono essere compilati i campi da C1 a C3.
Nella colonna 1 devono essere inseriti i seguenti codici: 8 per i redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti dai lavoratori sportivi operanti nel settore del dilettantismo; 9 redditi di lavoro dipendente degli atleti e delle atlete operanti nel settore professionistico, di età inferiore a 23 anni.
Per gli atleti che praticano sport di squadra questo codice va utilizzato se i compensi sono corrisposti da società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro e se è compilato il relativo punto 782 o 785 della Certificazione Unica.
Dovrà inoltre essere compilata la colonna 2, con i codici relativi al tempo indeterminato o determinato e poi dovrà essere indicato il reddito nella colonna 3.
Per i redditi percepiti fino al 30 luglio 2025, invece si dovrà compilare i righi da D3 a D5 del modello 730/2025.
Causale indicata nel punto 1 della CU Rigo e codice da indicare nel quadro D Tipologia di reddito N2 D3 codice 4 Redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, erogati fino al 30 luglio 2024
N3 D3 codice 5 Redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che prevedono particolari soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative, erogati fino al 30 luglio 2024.
La trasmissione del modello in via telematica deve essere effettuata entro la scadenza canonica del 30 settembre 2025.