Come dichiarare compensi sportivi?

Eugenio Martino
2025-07-07 05:37:58
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Il lavoratore sportivo esercita l’attività sportiva senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico.
Il reddito da lavoro sportivo va dichiarato in base a nuove specifiche e a nuove causali relative alle CU da lavoro autonomo.
I limiti di esenzione dipendono dal periodo di realizzazione del compenso e dalla tipologia di attività esercitata.
In merito al trattamento fiscale, sono previste delle soglie di esenzione e per semplificare si riporta uno schema riepilogativo del trattamento dei compensi sportivi.
Fino a 5.000 euro annui esclusione di qualsiasi trattenuta fiscale e previdenziale per corrispettivi percepiti in ambito sportivo dilettantistico.
Tra i 5.000 e i 15.000 euro annui è dovuta contribuzione previdenziale ma non quella fiscale.
Oltre i 15.000 euro annui sono dovute contribuzioni previdenziale e fiscale, quest’ultima sulla parte di compenso che supera i 15.000 euro annui.
Schema riassuntivo dei redditi da lavoro sportivo:
Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale in cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche.
Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.
Redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti dai lavoratori sportivi operanti nel settore dilettantistico.
Redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di co.co.co..
Redditi di lavoro dipendente degli atleti e delle atlete operanti nel settore professionistico di età inferiore ai 23 anni.

Cesare Ferretti
2025-07-01 15:13:56
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I compensi percepiti in ambito sportivo dilettantistico dovevano essere inquadrati come redditi diversi e, secondo quanto previsto dall’articolo 69 del TUIR, non imponibili fino all’importo massimo di 10.000 euro. Non concorrevano altresì a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
Tali somme vengono infatti espunte dall’articolo 67 del TUIR per essere ricollocate nell’articolo 36 del D.Lgs 36/2021, il quale prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2023, i compensi di lavoro sportivo conseguiti nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro.
Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.
Quindi, in estrema sintesi, le nuove regole innalzano a da 10.000 a 15.000 euro la fascia di totale esenzione fiscale dei compensi sportivi, ma al tempo stesso convertono in vero e proprio reddito imponibile ai fini IRPEF tutte le somme percepite al di sopra dei 15.000 euro.

Alighiero Riva
2025-06-24 04:21:40
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I compensi percepiti entro il 30 giugno 2023 rientrano tra i redditi diversi, da indicare dunque nella Sez. II-B del quadro RL, e nel quale, oltre agli ordinari righi da RL22 a RL24 dove indicare gli importi fino a €. 10.000, esenti Irpef, e quelli eccedenti assoggettati a ritenuta d’imposta per ulteriori €. 28.658 ed a ritenuta d’acconto.
I compensi percepiti dal 01/07/2023 rientrano tra i redditi di lavoro dipendente/assimilato oppure tra quelli di lavoro autonomo, nel quale ultimo caso vanno compilati i righi RL28 e RL29 della Sez. III.
Per i compensi percepiti dall’1 Luglio, quanto scritto vale solo per i redditi da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato/co.co.co., in quanto in caso contrario, vanno dichiarati nel quadro RC.
Per i primi opera la franchigia di €. 15.000, che spetta per tutti i “compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo”.
In dichiarazione occorrerà compilare il rigo RL28 se si tratta di compensi percepiti da sportivi che operano nel professionismo, oppure il rigo RL29 per gli sportivi che operano nel dilettantismo.

Michael D'amico
2025-06-11 08:40:05
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La dichiarazione dei redditi diventa obbligatoria quando il totale dei compensi supera la soglia di esenzione prevista dalla normativa. Dal 2023, la soglia di esenzione è stata modificata a 15.000 euro annui per i redditi percepiti nello stesso anno, in seguito all’entrata in vigore della Riforma dello Sport. Tutti coloro che superano questo limite devono inserire i compensi sportivi nel modello Redditi PF (Persone Fisiche).
I lavoratori sportivi dovranno fare attenzione a distinguere tra le due soglie di esenzione (10.000 euro fino al 30 giugno e 15.000 euro dal 1 luglio).
La distinzione deve essere chiaramente riportata nel modello Redditi PF, per evitare errori o sovrapposizioni che potrebbero portare a sanzioni o richieste di rettifica da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Per i compensi percepiti dal 1 luglio 2023 che superano i 15.000 euro, è obbligatorio anche il pagamento dei contributi previdenziali.
Questi devono essere dichiarati e potranno essere dedotti dal reddito imponibile nella misura consentita dalla legge, contribuendo così a ridurre l’imponibile fiscale.
La dichiarazione dei redditi sportivi segue le stesse scadenze del modello Redditi PF, che per il 2024 è il 31 ottobre.
La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, quando necessaria, comporta sanzioni che possono variare a seconda della gravità dell’omissione.
Se l’Agenzia delle Entrate rileva compensi non dichiarati, il lavoratore sportivo potrebbe incorrere in multe e altre penalità.
Le ASD possono svolgere un ruolo cruciale nel supportare i propri collaboratori sportivi nella gestione fiscale.
Oltre a comunicare i compensi all’Agenzia delle Entrate, le ASD possono fornire assistenza per la compilazione della dichiarazione dei redditi e tenere i collaboratori aggiornati sulle novità normative.

Loretta Ferrari
2025-06-11 05:42:20
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I redditi di lavoro dipendente e assimilati devono essere dichiarati nel quadro RC.
Le istruzioni indicano dettagliatamente le retribuzioni e i compensi da inserire in questo quadro e vi rientrano anche quelli percepiti per redditi percepiti dai lavoratori sportivi, sia sotto forma di lavoro subordinato che tramite contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
In caso di co.co.co sportiva dilettantistica il contribuente ha ricevuto la CU 2024 compilata come nell’esempio qui sotto.
Il quadro RC andrà compilato nel seguente modo: Rigo RC1 Se nella colonna 1 è stato indicato codice “8” – reddito degli sportivi dilettanti – riportare l’intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente.
Nella colonna 4 indicare la quota esente di reddito di lavoro sportivo tenendo conto anche della eventuale quota diu esenzione relativa ai redditi di lavoro sportivo dei quadri RL e RE.
Nella colonna 6 riportare il risultato della seguente operazione: RC1 col.3– RC5 col. 4.
Nel quadro RN verrà riportato il dato del rigo RC5 colonna 6.
Nella dichiarazione dei redditi è possibile recuperare le eventuali detrazioni per lavoro dipendente e assimilati non calcolate nel corso dell’anno 2023.

Hector Ferrara
2025-06-11 05:00:01
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Redditi percepiti fino al 30 luglio 2024: Vanno dichiarati nei righi da D3 a D5 del Quadro D, seguendo le indicazioni della “TABELLA DI RACCORDO TRA CERTIFICAZIONE UNICA 2025 – LAVORO AUTONOMO E RIGHI DA D3 A D5 DEL QUADRO D DEL MODELLO 730/2025”.
In particolare, si dovrà fare riferimento ai codici N2 e N3 della certificazione unica.
Redditi percepiti dal 31 luglio 2024: Rientrano nei redditi di lavoro dipendente e vanno dichiarati nella “SEZIONE I Quadro C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati”.
Specificatamente, vanno compilati i campi da C1 a C3, inserendo i codici 8 o 9 nella colonna 1, a seconda della tipologia di lavoratore sportivo (dilettantistico o professionistico).
Nella colonna 2 andranno indicati i codici relativi al tempo determinato o indeterminato.
Nella colonna 3 andrà inserito l’importo del reddito.
Per gli atleti under 23 che operano in società sportive professionistiche con un fatturato inferiore a 5 milioni di euro, è necessario utilizzare il codice 9 nella colonna 1 della SEZIONE I Quadro C.
Prestare attenzione alla corretta indicazione dei codici e dei righi, a seconda del periodo di percezione dei redditi.
Consultare le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate per ulteriori dettagli e chiarimenti.
Se necessario, rivolgersi a un intermediario abilitato per assistenza nella compilazione del modello.
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