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Quali sono i compensi per i collaboratori sportivi nel 2025?

Ethan Pellegrino
Ethan Pellegrino
2025-06-26 07:44:57
Numero di risposte : 26
0
I compensi sportivi dilettantistici fino a 15.000 euro annui non sono tassati. Nessun obbligo di dichiarazione nel 730/2025 se non si supera la soglia. Serve un’autocertificazione al momento del pagamento dei compensi. I compensi rientrano tra redditi da lavoro dipendente, autonomo o assimilato. Tracciabilità e documentazione restano obbligatorie per enti sportivi e lavoratori.
Audenico Conti
Audenico Conti
2025-06-21 02:11:16
Numero di risposte : 19
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I compensi erogati ai collaboratori in ambito sportivo dovranno essere adeguati ai minimi indicati nel contratto collettivo nazionale. Il citato articolo 23 afferma che le figure professionali dei co.co.co. sono disciplinate nella classificazione del personale di cui all’articolo 55, che comprende sia le mansioni prettamente sportive che quelle ausiliarie. Relativamente al compenso spettante e alla sua determinazione, viene sancito che lo stesso “non può essere inferiore a quanto previsto nel presente CCNL e sarà corrisposto di norma mensilmente”. I valori dei compensi minimi lordi sono riepilogati nell’allegata tabella A, fissati in valori di paga oraria, con una maggiorazione del 25% rispetto alla retribuzione oraria spettante ai lavoratori subordinati a compensazione di straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, permessi e/o altri istituti riconducibili al rapporto di lavoro subordinato. Per la corretta determinazione dei compensi da corrispondere ai collaboratori in ambito sportivo, pertanto, oltre alla verifica del rispetto del limite massimo dei compensi erogati, pari alle retribuzioni stabilite dal CCNL aumentate del 40% come stabilito dall’articolo 3, comma 2, lettera b) del Dlgs 112/2017, si dovrà ora tenere conto anche degli importi minimi orari.

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Amedeo Messina
Amedeo Messina
2025-06-11 04:32:20
Numero di risposte : 26
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Per gli atleti che praticano sport di squadra questo codice va utilizzato se i compensi sono corrisposti da società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro e se è compilato il relativo punto 782 o 785 della Certificazione Unica. N2 D3 codice 4 Redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, erogati fino al 30 luglio 2024 N3 D3 codice 5 Redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che prevedono particolari soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative, erogati fino al 30 luglio 2024 I contribuenti, o i relativi intermediari, dovranno quindi prestare attenzione nell’indicare la tipologia di reddito nelle apposite sezioni del modello 730/2025. In tale sezione devono essere indicati i redditi percepiti dai lavoratori sportivi nell’ambito del dilettantismo, sia sotto forma di lavoro subordinato che tramite contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Per quelli percepiti dal 31 luglio 2024, che rientrano nei redditi di lavoro dipendente, dovrà essere utilizzata la “SEZIONE I Quadro C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati”.
Deborah D'angelo
Deborah D'angelo
2025-06-11 01:46:25
Numero di risposte : 21
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I compensi sportivi dilettantistici sotto i 15.000 euro non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF. Tuttavia, ciò non significa che siano esclusi dalla certificazione. Non si tratta infatti di redditi “esenti” in senso tecnico, ma di redditi non imponibili, ovvero redditi esistenti che, per disposizione normativa, non sono soggetti a tassazione fino a un determinato limite. Le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata possono essere trasmesse entro il 31 ottobre 2025. Pertanto, le Certificazioni Uniche relative a tali compensi dovevano essere trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 17 marzo 2025, stesso termine previsto per i redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomo occasionale. Anche in assenza di ritenute operate, l’obbligo di certificazione rimane, in quanto il reddito – pur non tassato – è comunque fiscalmente rilevante ai fini informativi. In caso di invio tardivo ma entro 60 giorni dalla scadenza, si applica una sanzione ridotta pari a 1/9 di 100 euro, quindi 11,11 euro per ciascuna CU omessa o tardiva, purché la trasmissione sia completata e la sanzione pagata entro tale termine. Sanzioni in caso di mancato ravvedimento: 100 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, con limite massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta per anno d’imposta.

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Loris Ferraro
Loris Ferraro
2025-06-11 00:43:33
Numero di risposte : 24
0
I compensi per i collaboratori sportivi nel 2025 sono disciplinati dal regime forfettario, che prevede un'aliquota fiscale agevolata del 5% per i primi 5 anni, e poi del 15%. La detassazione prevede che i primi 15.000 € annui siano esenti da imposta. I contributi INPS sono esenti fino a 5.000 €, poi si applica l’aliquota del 26,23% alla base imponibile, con una riduzione del 50% fino al 2027. Nel caso di un lavoratore sportivo con ricavi totali di 38.000 €, ad esempio, si pagheranno contributi INPS per 3.376 € e imposta sostitutiva per 897 €, per un totale di 4.273 €, che rappresenta l’11,24% dei ricavi. I contributi INPS sono ridotti del 50% fino al 31 dicembre 2027. In generale, i lavoratori sportivi possono beneficiare di un trattamento fiscale agevolato con l'apertura della Partita IVA e l'adesione al regime forfettario, con un tetto massimo di ricavi di 85.000 € annui.
Sabino Fiore
Sabino Fiore
2025-06-11 00:20:43
Numero di risposte : 30
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I compensi per i collaboratori sportivi nel 2025 sono disciplinati secondo le aliquote contributive e assistenziali confermate per i percettori di redditi sportivi oltre la soglia di 5.000,00 Euro l’anno iscritti alla Gestione Separata. L’aliquota contributiva per i co.co.co sportivi ed amministrativo-gestionali iscritti alla Gestione separata è del 25% ai fini IVS. Oltre l’aliquota indicata, per i co.co.co sportivi come pure per i co.co.co amministrativo gestionali che non beneficiano di altre forme di previdenza obbligatoria o che non siano titolari di pensione diretta, sono dovute altresì le seguenti aliquote aggiuntive da calcolarsi sul compenso erogato al netto della franchigia di 5.000,00 Euro l’anno: – 0,50% per malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera; – 0,22% per maternità; – 1,31% in materia di DIS-COLL. Per un totale del 2,03% a titolo di aliquote integrative. Ne consegue che l’aliquota complessiva per ogni singolo collaboratore è pari al 27,03%. Rispetto l’anno precedente, le soglie di massimale e minimale sono lievemente aumentate: – per l’anno 2025 il massimale di reddito è pari a 120.607,00 Euro: – per l’anno 2025 il minimale di reddito è pari a 18.555,00 Euro pertanto: i lavoratori sportivi autonomi come pure i co.co.co sportivi e gli amministrativo gestionali che applicano il 25% di aliquota contributiva previdenziale, si vedranno accreditare l’intero anno con un contributo minimo di Euro 4.638,75 ai soli fini pensionistici.

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