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Quando il medico di base è obbligato a venire a casa?

Tolomeo Ferri
Tolomeo Ferri
2025-06-06 08:02:52
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Il medico di base è tenuto a visitare, gratuitamente, a casa tutti i suoi assistiti, quando lo richiedano. Dovrebbero chiedere la visita a domicilio solo le persone “non trasferibili”, cioè coloro che hanno difficoltà reali a recarsi in ambulatorio. Il medico deve visitare a casa nella giornata gli assistiti che chiedono la visita entro le ore 10.00 del mattino, mentre chi la chiede più tardi sarà visitato entro le ore 12.00 del giorno successivo. Nei casi urgenti, invece, il dottore deve cercare di visitare il paziente il prima possibile. Il sabato mattina e nei giorni prefestivi il medico è tenuto a visitare a domicilio solo chi ne fa richiesta entro le ore 10.00 del mattino; dopo questo orario ci si deve rivolgere alla guardia medica.
Lina Sartori
Lina Sartori
2025-06-06 07:14:23
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La visita domiciliare fa parte dei compiti del medico di famiglia e deve essere fatta, se il paziente ha una malattia, un disturbo e quindi in quel momento non è in grado di raggiungere lo studio. Il medico di famiglia deve recepire in giornata le chiamate telefoniche da parte dei suoi assistiti che arrivino entro le dieci del mattino e, qualora ritenesse opportuno fare una visita domiciliare, questa visita va fatta entro la giornata. Le richieste di visita domiciliare che arrivino dopo le dieci del mattino devono essere evase entro le ore 12 del giorno successivo, fatti salvo casi di urgenzesubentra dalle 8 della sera alle 8 della mattina, e poi nei giorni prefestivi dalle ore 14.00, salvo alcune sezioni regionali dove la guardia medica entra in servizio già dalle 8.00 del mattino dei sabati e dei prefestivi.
Tommaso Sartori
Tommaso Sartori
2025-06-06 06:30:22
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La necessità e l’urgenza di effettuare una visita domiciliare è rimessa alla valutazione discrezionale del sanitario di guardia, sulla base della propria esperienza, ma tale valutazione sommaria non può prescindere dalla conoscenza del quadro clinico del paziente, acquisita attraverso la richiesta di indicazioni precise circa l’entità della patologia dichiarata. L’accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i Medici addetti al servizio di Guardia Medica ed emergenza territoriale postula un apparente automatismo ove stabilisce che il Medico di continuità assistenziale è tenuto ad effettuare al più presto tutti gli interventi che siano chiesti direttamente dal paziente entro la fine del turno. Il Medico deve valutare, sotto la propria responsabilità, l’opportunità di fornire un consiglio telefonico, o recarsi al domicilio per una visita, o invitare l’assistito in ambulatorio. La tesi difensiva del ricorrente, secondo cui “la visita domiciliare rappresenta soltanto una delle opzioni attraverso le quali il Medico di continuità assistenziale può adempiere al suo dovere, ben potendo egli, laddove non la ritenga necessaria, limitarsi ad un consulto telefonico”, non ha fatto presa sui giudici della Suprema Corte. Gli Ermellini hanno infatti osservato che il medico imputato ha reputato opportuno scartare anche le altre due possibilità: non si è recato a visita e, da quanto emerso, non si è prestato neppure ad un consulto telefonico, non avendo rivolto un consiglio terapeutico puntuale. L’errore principale del sanitario, quindi, è stato quello di non avere indagato a fondo sui riferiti sintomi della paziente e sulle sue reali condizioni di salute, cose che gli avrebbero permesso di prendere sì una decisione corretta sul da farsi.
Sue ellen Palmieri
Sue ellen Palmieri
2025-06-06 04:58:33
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Il medico di base non è titolare dell’obbligo di visita domiciliare, anche qualora i pazienti versino in condizioni tali da non potersi presentare in ambulatorio. La trasferibilità del paziente, requisito richiesto dalla norma in esame per poter ritener sussistente l’obbligo di visita è condizione differente dall'urgenza della prestazione richiesta. Poiché nel caso di specie ciò che rileva non è la trasferibilità o meno del paziente quanto più l’urgenza della visita, non si può dunque considerare violato l’Accordo Nazionale. La Corte di Cassazione, in linea con i Giudici di Appello, ha dunque confermato che, data l’urgenza della prestazione, la competenza ad intervenire verso l’assistito non fosse del medico di base, bensì dei medici del 118. La Corte di Cassazione non contrasta con la consolidata giurisprudenza in materia, la quale riconosce un obbligo di intervento in capo al solo medico di guardia. A questa figura professionale, gli Accordi Nazionali hanno sempre assegnato un obbligo di pronta reperibilità e dunque una funzione di intervento d’urgenza, onere che, invece, non è previsto per il medico di assistenza primaria.