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Cosa si intende per attività libero professionale del medico?

Kristel Barone
Kristel Barone
2025-06-20 10:18:40
Numero di risposte : 29
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1. Ai fini e per gli effetti del presente atto di indirizzo e coordinamento per attività libero-professionale intramuraria del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario si intende l'attività che detto personale, individualmente o in équipe, esercita fuori dell'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio, in regime ambulatoriale, ivi comprese anche le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, di day surgery e di ricovero, sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni. 2. Ai fini e per gli effetti del presente atto di indirizzo e coordinamento per attività libero-professionale intramuraria si intende, altresì, la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale nonché in altra struttura sanitaria non accreditata. 3. Ai fini e per gli effetti del presente atto di indirizzo e coordinamento per attività libero-professionale intramuraria si intende, infine, la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando le predette attività consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le équipes dei servizi interessati. 4. L'attività libero-professionale, di cui ai comma precedenti, viene erogata nel rispetto dell'equilibrio tra attività istituzionali e libero professionali, secondo le previsioni di cui all'art. 15-quinquies, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni. 5. Ai fini e per gli effetti del presente atto di indirizzo e coordinamento ed esclusivamente per le discipline che hanno una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria, si considerano prestazioni erogate in regime libero-professionale ai sensi dell'art. 15-quinquies, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni anche le prestazioni richieste, ad integrazione delle attività istituzionali, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive soprattutto in presenza di carenza di organico, in accordo con le équipes interessate.
Tazio Martini
Tazio Martini
2025-06-06 11:12:51
Numero di risposte : 29
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La Libera Professione Individuale è l'attività svolta dai medici e dalle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario a rapporto esclusivo, al di fuori dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio, in regime ambulatoriale. Sono comprese anche le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, di day surgery o di ricovero, in favore e su libera scelta dell'assistito, con oneri a carico dell'assistito stesso o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del SSN. L'attività libero professionale ambulatoriale può essere svolta presso:I Poliambulatori esterni dedicati del Presidio di Crema I Poliambulatori periferici di Rivolta d'Adda e Soncino

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Rosita Greco
Rosita Greco
2025-06-06 11:03:43
Numero di risposte : 24
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La libera professione sanitaria è una modalità di esercizio dell’attività lavorativa che consente ai professionisti del settore sanitario di operare in autonomia, senza essere vincolati da un rapporto di dipendenza con strutture pubbliche o private. Questo significa che il professionista può offrire servizi direttamente ai pazienti, stabilendo autonomamente tariffe, orari e modalità di erogazione delle prestazioni. Per avviare un’attività in libera professione sanitaria è necessario soddisfare alcuni requisiti fondamentali: Titolo di studio abilitante: è necessario possedere una laurea specifica per la professione sanitaria che si intende esercitare. Apertura della Partita IVA: ogni libero professionista deve aprire una Partita IVA, scegliendo il regime fiscale più adatto tra ordinario e forfettario. Iscrizione alla Cassa Previdenziale di Categoria: ogni professionista sanitario deve iscriversi alla cassa previdenziale specifica per la sua categoria professionale. Stipula di un’assicurazione professionale: la legge prevede che tutti i professionisti sanitari in libera professione siano coperti da un’assicurazione per la responsabilità civile professionale. Adempimenti fiscali e normativi: il libero professionista deve rispettare una serie di obblighi fiscali e normativi.
Gianmarco Villa
Gianmarco Villa
2025-06-06 10:23:07
Numero di risposte : 19
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Per attività libero-professionale intra-moenia si intende l’attività che il personale medico e le altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, individualmente o in equipe, esercitano fuori dell’orario di lavoro, in regime ambulatoriale, o di ricovero ordinario, day-hospital e day-surgery in favore e su libera scelta dell’assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale.

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Luca Bruno
Luca Bruno
2025-06-06 06:35:37
Numero di risposte : 26
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L'articolo 28 del Acn, disciplina la possibilità per i Mmg di svolgere attività libero-professionale di fuori dell'orario di servizio, dandone comunicazione all'Azienda sanitaria, purché lo svolgimento di tale attività non rechi pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dei propri compiti convenzionali, ivi compresi quelli riferiti all'attività all'interno della Aggregazione funzionale territoriale. Analogamente, l'articolo 28 del medesimo ACN, disciplina la possibilità per i MMG di svolgere attività libero-professionale di fuori dell'orario di servizio, dandone comunicazione all'Azienda sanitaria, purché lo svolgimento di tale attività non rechi pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dei propri compiti convenzionali, ivi compresi quelli riferiti all'attività all'interno della Aggregazione funzionale territoriale. L'accordo collettivo nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successivi – triennio 2019-2021 – sancito con Intesa Stato regioni Rep. atti n. 51/CSR del 4 aprile 2024 – regola, sotto il profilo economico e giuridico, l'esercizio delle attività professionali dei medici di medicina generale convenzionati con le Aziende sanitarie nell'ambito e nell'interesse del Servizio sanitario nazionale. In particolare, l'articolo 21 del predetto ACN, disciplina il regime delle incompatibilità dell'incarico di MMG. Tra le cause di incompatibilità ritengo importante ricordare: a) la titolarità di ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, o di altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale; b) l'esercizio di altre attività che possano configurare conflitto di interessi con il Servizio sanitario nazionale; c) lo svolgimento di attività di medico specialista ambulatoriale accreditato con il Servizio sanitario nazionale; d) lo svolgimento di attività di specialista ambulatoriale interno, veterinario ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) o di pediatra di libera scelta. Lo svolgimento dell'attività non deve arrecare pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dei propri compiti convenzionali.
Gioacchino Testa
Gioacchino Testa
2025-06-06 06:34:48
Numero di risposte : 17
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Si intende per attività libero-professionale del medico l'attività svolta al di fuori dell'orario di servizio, previa autorizzazione della dirigenza e senza compromettere le esigenze organizzative del Servizio Sanitario Nazionale. Il principale riferimento normativo è l’articolo 3-quater del Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127, modificato dal Decreto-Legge 30 marzo 2023, n. 34, che consente fino al 31 dicembre 2025 agli operatori sanitari del comparto sanità di svolgere attività libero-professionale. Tentativi Legislativi Precedenti hanno tentato di regolamentare la questione, ma senza risultati concreti. Modelli Possibili per una Regolamentazione Stabile adottano diverse soluzioni, tra cui un doppio regime professionale o un tariffario nazionale regolamentato. Una regolamentazione più chiara e strutturata potrebbe favorire una migliore distribuzione dei professionisti sanitari sul territorio e garantire un migliore accesso ai servizi sanitari per la popolazione. Una riforma organica che stabilisca la libera professione per le professioni sanitarie su basi permanenti richiede un intervento normativo strutturato e un confronto politico serio.

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Mariagiulia Coppola
Mariagiulia Coppola
2025-06-06 06:33:25
Numero di risposte : 26
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L’Attività in Libera Professione (ALP) - o libero professionale - consente al cittadino di scegliere uno specifico medico o una specifica équipe di medici, per prestazioni individuali, di équipe o erogate in regime di ricovero.
Audenico Morelli
Audenico Morelli
2025-06-06 06:20:33
Numero di risposte : 17
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Per attività libero professionale intramuraria del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario – ad esclusione della dirigenza delle professioni sanitarie - s’intende l’attività che detto personale, individualmente o in equipe, esercita in regime ambulatoriale e di ricovero, in favore e su libera scelta della/del cittadino, con oneri integralmente o parzialmente a carico della/dello stesso o di Assicurazioni o di Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale. Le prestazioni erogate in regime libero-professionale, sono le medesime previste nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), garantiti dal SSN. L'attività di libera professione è disciplinata dalla normativa nazionale e regionale, oltreché da una delibera AUSL del Direttore Generale, n. 284 del 02/10/2023 e da una delibera AOU del Commissario Straordinario, n. 269 del 02/10/2023. Il ricorso a questo tipo di attività da parte del cittadino avviene esclusivamente su libera scelta dello stesso: il professionista definisce le tariffe da applicare alle prestazioni da erogare e le Aziende Sanitarie provinciali trattengono una quota a copertura dei costi sostenuti. L’attività libero-professionale può essere esercitata a pagamento in forma: individuale: il cittadino sceglie il singolo professionista che gli erogherà la prestazione; di équipe: il cittadino richiede l’erogazione della prestazione ad una équipe, senza scegliere il singolo professionista; in regime di ricovero: in questi casi il cittadino sceglie la struttura, l'équipe di fiducia e il medico.

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Oretta Testa
Oretta Testa
2025-06-06 06:01:59
Numero di risposte : 32
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L’attività libero professionale intramuraria è l'attività che la dirigenza del ruolo sanitario medica e non medica, individualmente o in équipe, esercita fuori dell'orario di lavoro, nelle strutture dell'Azienda, in favore e su libera scelta dell'assistito ad integrazione e supporto dell’attività istituzionalmente dovuta. Tale attività può essere autorizzata a condizione che: − non comporti un incremento delle liste di attesa per l’attività istituzionale; − non contrasti o pregiudichi i fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale; − non contrasti o pregiudichi gli obiettivi aziendali; − non comporti per ciascun dipendente una produttività superiore a quella assicurata per l’attività istituzionale, ovvero un impegno orario superiore al 50% di quello di servizio. L’ordinamento nazionale si è dotato, nel tempo, di istituti e strumenti finalizzati a garantire il corretto esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria, in un’ottica di efficienza, liceità e trasparenza del sistema, a tutela del diritto dell’utente alla scelta fiduciaria del medico.
Benedetta Pellegrino
Benedetta Pellegrino
2025-06-06 02:48:57
Numero di risposte : 24
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Per attività libero professionale intramuraria si intende l’attività svolta dal personale dipendente della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria - al di fuori dell’orario di servizio e delle attività previste dall’impegno di servizio ordinario, utilizzando strumenti e ambienti dell’Azienda U.S.L - in forma individuale o in équipe, in regime ambulatoriale, di day hospital, day surgery, o di ricovero, sia nelle strutture ospedaliere che territoriali aziendali, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso. L’attività libero-professionale può essere esercitata a pagamento in forma individuale, di équipe o in regime di ricovero. Le prestazioni erogate in regime libero-professionale, sono le medesime previste nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), garantiti dal SSN. Si ricorre a questo tipo di attività per libera scelta, il professionista definisce le tariffe da applicare alle prestazioni da erogare e l’Azienda U.S.L. trattiene una quota a copertura dei costi sostenuti.

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Giacinto Damico
Giacinto Damico
2025-06-06 02:05:51
Numero di risposte : 31
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Si definisce attivita' libero professionale: a) strutturata, quella espletava in forma organica e continuativa che comporta un impegno orario settimanale definito; b) occasionale, quella occasionalmente esercitata in favore del cittadino e su richiesta dello stesso. La libera professione e' esercitata secondo le norme del presente articolo. Al di fuori degli obblighi dei compiti e delle funzioni previsti agli art. 31 e 32, del presente Accordo, nonche' degli accordi regionali ed aziendali, al medico iscritto negli elenchi e' consentito svolgere attivita' di libera professione onorata dal paziente anche nei confronti dei propri assistiti e nei confronti degli assistiti dei medici eventualmente operanti nella medesima forma associativa. L'attivita' libero professionale strutturata e occasionale, non deve recare pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento degli obblighi del medico, nello studio e al domicilio del paziente. Fermo restando quanto previsto dall'art 6, comma 2, i medici iscritti negli elenchi possono svolgere attivita' di libera professione strutturata nei confronti dei propri assistiti per le categorie di prestazioni di seguito specificate.