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Quando e dove è consentito installare una telecamera?

Carlo Piras
Carlo Piras
2025-07-26 10:22:57
Numero di risposte : 36
0
Le telecamere possono essere installate esclusivamente per scopi legittimi, come la sicurezza personale, la prevenzione di furti o vandalismi, o il controllo di accessi non autorizzati. Le telecamere non devono riprendere spazi pubblici o aree di proprietà altrui, come strade, marciapiedi, cortili condivisi o abitazioni vicine. Le riprese devono limitarsi agli spazi privati di chi le installa. Per installare telecamere è necessario un accordo con i rappresentanti sindacali o, in alternativa, l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro. Le telecamere devono essere installate esclusivamente per motivi di sicurezza o per la tutela del patrimonio aziendale, e non per controllare i dipendenti.
Matilde Fabbri
Matilde Fabbri
2025-07-15 17:14:32
Numero di risposte : 23
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Di norma, infatti, installare delle telecamere per sorvegliare i propri possedimenti non è vietato. All’Art. 1102 del Codice viene infatti specificato che si possono installare tranquillamente delle telecamere, ma solo nel caso in cui queste non vengano posizionate su aree comuni, per esempio condominiali. Nel caso in cui le telecamere dovessero invece videoregistrare delle aree comuni, il sistema di videosorveglianza potrebbe causare dei guai con la Legge al proprietario. Per l’installazione di telecamere in condominio, oltre ad accertarsi che il dispositivo inquadri solo la propria area di pertinenza, colui che intende dotarsi della videosorveglianza dovrà richiedere il parere formale ai condomini. Questo genere di cartello andrebbe di base installato nelle vicinanze dell’area in cui il sistema opera. L’installazione del cartello, per motivi legati alla privacy, deve essere sempre prevista, e il segnale deve essere posizionato per essere visibile a tutti. Anche la posizione deve essere a norma di Legge: va installato prima del campo d’azione delle telecamere di videosorveglianza.

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Eleonora Farina
Eleonora Farina
2025-07-06 20:01:48
Numero di risposte : 18
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Le telecamere private possono essere installate a patto che non riprendano aree comuni o private della zona di condivisione. Installare una telecamera fuori la porta di casa è possibile, rispettando la norma del codice civile, nell’articolo 1102. Quando vengono trattati i dati da una persona fisica per scopi personali o domestici, e quindi di difesa, le norme del regolamento non possono essere applicate. Chi utilizza telecamere per proteggere la propria casa o la propria attività può farlo senza che debba affiggere un cartello che lo segnali, né fornire indicazioni o comunicazioni alle autorità, né è obbligatorio informare il condominio o l’amministratore. Se ovviamente il sistema di videosorveglianza inquadra aree comuni e condivise con altre persone, le riprese diventano illegittime e scatta il reato di illecite interferenze nella vita privata.
Enzo Riva
Enzo Riva
2025-07-06 14:57:50
Numero di risposte : 32
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Le telecamere devono essere posizionate in modo da non riprendere aree private, come ad esempio balconi o finestre di abitazioni, ma solo luoghi pubblici o di accesso al negozio. È necessario informare chiaramente i clienti e i visitatori dell'esistenza delle telecamere tramite appositi cartelli. Sì, è possibile installare le videocamere in un negozio con lo scopo di tutelarne i beni e il personale, per evitare furti, rapine e ogni genere di attacco. La telecamera “a sorpresa” infatti non è consentita, così come non lo è quella finta.

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Alfonso Palmieri
Alfonso Palmieri
2025-07-06 14:26:17
Numero di risposte : 21
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Possono essere riprese solo aree di esclusiva pertinenza dell’abitazione. Si può quindi ad esempio riprendere il cancello, ma non la strada, posizionando la telecamera con un angolo di ripresa che ne limita il campo di visione, in modo da escludere il più possibile riprese accidentali di passanti, ecc. In caso le telecamere filmino aree soggette a servitù di passaggio, occorre che il proprietario ne autorizzi la presenza. Il singolo condomino può installare delle telecamere solo nelle aree di sua esclusiva pertinenza e senza inquadrare parti comuni. Ad esempio, una telecamera può inquadrare la sua porta di ingresso ma non il resto del pianerottolo. L’installazione di videocamere nelle aree comuni è esplicitamente vietata. Solo l’assemblea condominiale può deliberare in tal senso.
Teresa Bianchi
Teresa Bianchi
2025-06-28 23:37:18
Numero di risposte : 33
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L’installazione di una telecamera in condominio da parte di un privato è stato considerato un intervento legittimo, in virtù dell’articolo 1102 del Codice civile, per consentire al singolo condomino di utilizzare il bene comune senza pregiudicare il pari uso agli altri comproprietari. Il trattamento non si deve estendere oltre gli ambiti di stretta pertinenza del titolare riprendendo immagini in aree comuni tipo parcheggi, scale, androni e luoghi pubblici come vie, incroci, piazze o aree di pertinenza di terzi come giardini, terrazzi. In tali circostanze il trattamento è da ritenersi illecito, in quanto privo di un’idonea base giuridica. Nel caso in cui per riprendere la propria proprietà o una propria pertinenza, il privato si trova a violare la riservatezza altrui, riprendendo anche un’area condominiale o di terzi, bisognerà effettuare una valutazione caso per caso prima di poter ritenere legittima o meno l’installazione. È stata ritenuta legittima l’installazione di un impianto di videosorveglianza privato che, però, inquadrava il pianerottolo e la porta dei dirimpettai. Soltanto in presenza di situazioni di rischio effettivo, il titolare del trattamento può, sulla base di un legittimo interesse, estendere la ripresa delle videocamere anche ad aree che esulano dalla propria esclusiva pertinenza, purché la necessità sia adeguatamente motivata e sostenibile. Il titolare del trattamento è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dati personali, rinvenibili nelle Linee guida 3/2019, sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e nel Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010. Ogni condomino potrà installare un proprio impianto di videosorveglianza su parti comuni ma sarà responsabile del trattamento dei dati personali così trattati dovendo, se chiamato in tal senso, motivare alle competenti autorità le ragioni giustificatrici dell’installazione nel caso in cui la ripresa si spinga sino a luoghi comuni.

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Cleopatra De luca
Cleopatra De luca
2025-06-22 08:05:36
Numero di risposte : 28
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Per installare una telecamera di videosorveglianza all’interno di una casa, non è richiesto alcun permesso o comunicazione alle autorità. Ogni condomino può installare una telecamera sul pianerottolo comune senza chiedere il permesso al condominio. Se vivi in una villa, puoi installare telecamere nel tuo giardino privato senza chiedere autorizzazioni alle autorità. Lo stesso vale se intendi installare una telecamera rivolta al cancello o al marciapiede pubblico. Tuttavia, quando le telecamere sono posizionate all’esterno, è necessario affiggere cartelli di avviso per informare i passanti. Le telecamere sul luogo di lavoro sono ammesse solo se soddisfano specifici criteri: Tutela del patrimonio. Tutela dei lavoratori. Esigenze di organizzazione e produzione. L’installazione della videosorveglianza deve avvenire d’intesa con le organizzazioni sindacali o, in loro assenza, previa autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro. Non è necessaria alcuna autorizzazione per installare una telecamera in auto rivolta verso la strada, come le dashcam. È consentito installare una telecamera sul balcone di casa rivolta verso la tua auto parcheggiata al fine di prevenire furti o atti di vandalismo.
Roberta Bernardi
Roberta Bernardi
2025-06-13 10:55:56
Numero di risposte : 26
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Un’azienda che vuole installare telecamere di sorveglianza sul posto di lavoro, prima di mettere in funzione l’impianto, deve: Informare i lavoratori interessati fornendo un’informativa privacy;Nominare un responsabile alla gestione dei dati registrati;Posizionare le telecamere nelle zone a rischio evitando di riprendere in maniera unidirezionale i lavoratori;Affiggere dei cartelli visibili che informino i dipendenti ed eventuali clienti, ospiti o visitatori della presenza dell’impianto di videosorveglianza;Conservare le immagini per un tempo massimo di 24-48 ore;Formare il personale addetto alla videosorveglianza;Predisporre le misure minime di sicurezza;Predisporre misure idonee di sicurezza atte a garantire l’accesso alle immagini solo al personale autorizzato;Nel caso in cui le videocamere riprendano uno o più dipendenti mentre lavorano si deve procedere ad un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, con la DPL e ottenere l’autorizzazione all’installazione dei dispositivi elettronici di controllo a distanza. Le telecamere possono quindi essere montate e installate solo dopo la ricezione dell’autorizzazione: la presenza dell’impianto di videosorveglianza, per quanto spento, necessita di previa approvazione. L’autorizzazione all’ utilizzo di videocamere di sorveglianza e apparecchi di controllo deve essere fornita dalle rappresentanze sindacali unitarie o aziendali. Qualora l’accordo con queste ultime non possa essere raggiunto, la legge prevede che la direzione territoriale del lavoro possa intervenire rilasciando direttamente l’autorizzazione.

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