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Chi può vedere i video di sorveglianza?

Gianantonio Messina
Gianantonio Messina
2025-06-13 03:07:51
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L’accesso ai video di sorveglianza deve essere limitato a coloro che hanno un ruolo specifico nella gestione dei dati e la cui funzione è direttamente collegata allo scopo per cui le telecamere sono state installate. In pratica si tratta dell’amministratore. Solo questi può visionare le immagini e, in caso di illeciti, fornirle all’eventuale interessato che deve tuttavia essere necessariamente uno dei condomini. Ad esempio, in caso di un’aggressione fisica, di stalking condominiale, di trafugamento della posta, la vittima può chiedere all’amministratore di visionare le immagini della videosorveglianza e consegnargli i file per far valere i propri diritti. Di conseguenza, in ambito condominiale, non è ammissibile concedere l’accesso all’applicazione mobile a ogni condòmino che ne faccia richiesta, né l’amministratore può visualizzare le immagini se non strettamente necessario per gli obiettivi prefissati. Analogamente, non è consentito al portiere visualizzare le immagini in diretta o registrate. Quindi, solo alcune persone specifiche possono vedere i video registrati dalle telecamere nel condominio. Queste persone sono scelte in base a regole precise e possono essere, ad esempio, chi gestisce il condominio, l’azienda che si occupa della manutenzione o anche uno degli abitanti, a condizione che vi sia un legittimo interesse e quindi la necessità di far valere un proprio diritto in sede giudiziaria. La visione per mera curiosità non è quindi contemplata tra le ipotesi di accesso alla videosorveglianza. Chi accede ai filmati deve dimostrare di poter gestire queste informazioni in modo sicuro, evitando che i video vengano persi, cancellati o usati in modo sbagliato, e devono essere ufficialmente incaricati di questo compito. Il principio di minimizzazione, indicato nell’articolo 5 del GDPR, suggerisce che l’uso dei dati (in questo caso, i filmati) deve essere limitato al minimo indispensabile per raggiungere l’obiettivo prefissato dall’assemblea condominiale.
Mirco Bianchi
Mirco Bianchi
2025-06-13 02:04:38
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Il proprietario del sistema di videosorveglianza o il responsabile del trattamento dei dati ha il diritto di accedere e visionare le registrazioni. Questo vale per i sistemi di sorveglianza installati all’interno di abitazioni private o in aree aziendali. Il proprietario può autorizzare altre persone a visionare le registrazioni, ma solo se queste sono necessarie per svolgere determinate attività. Ad esempio, all’interno di un’azienda, il responsabile della sicurezza o il personale incaricato della gestione dell’impianto di sorveglianza può accedere alle immagini per monitorare la sicurezza dei locali. Tuttavia, anche queste persone devono rispettare le norme sulla privacy e non divulgare le immagini o utilizzarle in modo improprio. Le autorità giudiziarie e le forze dell’ordine hanno il diritto di accedere alle registrazioni delle telecamere private in caso di indagini su atti criminali o per scopi legali. Secondo il GDPR, ogni persona ripresa da una telecamera ha il diritto di accedere ai propri dati personali, compresi i video in cui è visibile. Se una persona è stata ripresa dalle telecamere e ritiene che le registrazioni contengano immagini che la riguardano, può richiedere al proprietario o al responsabile del trattamento di visionare o ottenere una copia delle registrazioni che la coinvolgono, sempre nel rispetto delle norme sulla privacy. Se il sistema di videosorveglianza è gestito da una società terza incaricata della manutenzione o del monitoraggio, anche questa azienda potrebbe avere accesso alle registrazioni, ma solo nella misura in cui sia necessario per svolgere i propri compiti. Le aziende incaricate della gestione dei sistemi di sicurezza devono seguire rigorosamente le normative sulla privacy e protezione dei dati, limitando l’accesso alle immagini solo al personale autorizzato.
Donato Milani
Donato Milani
2025-06-13 01:18:20
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Nel caso di impianti privati può accedere alle immagini solo il proprietario mentre, per aziende ed enti, solo i soggetti autorizzati adeguatamente nominati possono visionare le registrazioni, e solo ed esclusivamente per gli scopi specificamente previsti. Possono poi accedere anche altri soggetti autorizzati, come il personale di società di vigilanza, sempre ed esclusivamente nei limiti necessari per lo svolgimento delle loro mansioni e anch’essi devono essere formalmente incaricati. Nei condomìni, la gestione delle registrazioni spetta di norma all’amministratore condominiale, il quale può visionare le immagini nel rispetto delle finalità stabilite dall’assemblea e dalla normativa vigente. In ogni caso, le forze dell’ordine e le autorità giudiziarie hanno il diritto di accedere alle registrazioni in caso di indagini, procedimenti penali o situazioni che minacciano la sicurezza pubblica.