La normativa sul trasporto scolastico, nello specifico il Decreto Legislativo 112/1998, afferma che spetta alle Province il compito di provvedere al trasporto scolastico relativo alle scuole superiori, ai Comuni garantire il trasporto per tutti i gradi inferiori di istruzione, scuola dell’infanzia inclusa.
Un altro Decreto Legislativo (63/2017), inoltre, afferma che questi enti locali sono tenuti a garantire il trasporto scolastico in quanto servizio fondamentale per il diritto allo studio di tutti gli studenti delle scuole dell’obbligo, senza distinzioni.
Hanno diritto al trasporto tramite scuolabus, quindi, tutti gli alunni fino ai 16 anni, residenti nel bacino di utenza di un plesso scolastico.
Tuttavia, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23464 del 19 novembre 2010, in seguito ad un danno arrecato da un alunno di 10 anni ad un altro bambino, ha precisato che un alunno di quella età non può considerarsi maturo e per questo, in caso di danni, il risarcimento spetta al Comune.
La stessa sentenza afferma che, anche in mancanza di un obbligo normativo, il Comune è comunque tenuto a “garantire la presenza di un accompagnatore, oltre all’autista, nella gestione del servizio di trasporto scolastico” proprio in considerazione dell’età dei passeggeri.
Per quando riguarda gli studenti con disabilità, nel 2008 il Consiglio di Stato ha definitivamente sancito l’obbligo del trasporto con assistenza anche per le scuole superiori (a carico delle Province).