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Come funziona l'accompagnamento a scuola?

Nicola Grasso
Nicola Grasso
2025-08-15 20:59:05
Numero di risposte : 21
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La normativa sul trasporto scolastico, nello specifico il Decreto Legislativo 112/1998, afferma che spetta alle Province il compito di provvedere al trasporto scolastico relativo alle scuole superiori, ai Comuni garantire il trasporto per tutti i gradi inferiori di istruzione, scuola dell’infanzia inclusa. Un altro Decreto Legislativo (63/2017), inoltre, afferma che questi enti locali sono tenuti a garantire il trasporto scolastico in quanto servizio fondamentale per il diritto allo studio di tutti gli studenti delle scuole dell’obbligo, senza distinzioni. Hanno diritto al trasporto tramite scuolabus, quindi, tutti gli alunni fino ai 16 anni, residenti nel bacino di utenza di un plesso scolastico. Tuttavia, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23464 del 19 novembre 2010, in seguito ad un danno arrecato da un alunno di 10 anni ad un altro bambino, ha precisato che un alunno di quella età non può considerarsi maturo e per questo, in caso di danni, il risarcimento spetta al Comune. La stessa sentenza afferma che, anche in mancanza di un obbligo normativo, il Comune è comunque tenuto a “garantire la presenza di un accompagnatore, oltre all’autista, nella gestione del servizio di trasporto scolastico” proprio in considerazione dell’età dei passeggeri. Per quando riguarda gli studenti con disabilità, nel 2008 il Consiglio di Stato ha definitivamente sancito l’obbligo del trasporto con assistenza anche per le scuole superiori (a carico delle Province).
Eliziario Negri
Eliziario Negri
2025-08-08 14:02:40
Numero di risposte : 21
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L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica riconosciuta agli invalidi civili totali. Spetta a coloro che, a causa di gravi minorazioni fisiche o psichiche, necessitano di assistenza continua per compiere le attività quotidiane o per deambulare autonomamente. L’indennità è riconosciuta a chi è in possesso dei seguenti requisiti: riconoscimento dell’inabilità totale e permanente, riconoscimento dell’impossibilità a deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di un accompagnatore; riconoscimento dell’impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua; residenza stabile e abituale sul territorio nazionale; cittadinanza italiana. Nel caso di minori che percepiscono l’indennità di accompagnamento, una volta raggiunta la maggiore età, ottengono automaticamente anche la pensione di inabilità, riservata ai soggetti totalmente inabili. Per richiedere l’accompagnamento si può fare domanda con tre modalità alternative.

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Omar Santoro
Omar Santoro
2025-08-01 11:41:13
Numero di risposte : 11
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L'indennità di accompagnamento si conferma una misura emblematica di questo impegno. Una scelta che sottolinea il valore della dignità e dell’inclusione sociale per chi affronta situazioni di non autosufficienza. Il beneficio viene concesso esclusivamente in base alla condizione sanitaria del richiedente, senza considerare la situazione economica o anagrafica. Tuttavia, questa misura si distingue anche per la possibilità di essere cumulata con altre prestazioni assistenziali e con attività lavorative, salvo specifiche eccezioni come il bonus anziani, che può inglobare l’indennità stessa. Il percorso per ottenere questa prestazione inizia dal proprio medico curante, il quale deve certificare elettronicamente la condizione di disabilità del paziente. La richiesta può essere effettuata attraverso i canali telematici o con l’assistenza di un patronato. Un aspetto vantaggioso di questa misura è il riconoscimento retroattivo del diritto. Nonostante i tempi amministrativi possano dilatarsi, l’indennità viene riconosciuta a partire dal mese successivo alla presentazione della domanda. Questo garantisce una copertura anche per il periodo di attesa dell’esito, offrendo così un ulteriore elemento di tutela per le famiglie coinvolte.
Filippo Amato
Filippo Amato
2025-07-19 13:00:29
Numero di risposte : 16
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L'indennità di accompagnamento si ottiene solo dopo aver presentato la domanda telematica all'INPS come per tutte le altre provvidenze economiche, richiedendo una visita di accertamento medico sanitario. L'indennità viene erogata dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. È corrisposta per 12 mensilità con un importo mensile fissato anno per anno. Per ottenere questa indennità è necessario soddisfare i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge. PERCENTUALE INVALIDITÀ CIVILE: 100%, cioè è riconosciuta la totale e permanente inabilità per i richiedenti che hanno fra i 18 e i 65 anni. L'indennità di accompagnamento non può essere percepita da chi è ricoverato gratuitamente presso istituti la cui retta è pagata dallo Stato o da un Ente pubblico.

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Raffaella Vitali
Raffaella Vitali
2025-07-19 11:27:09
Numero di risposte : 22
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L'accompagnamento è un’indennità economica, introdotta mediante un’apposita legge, riservata a chi, per patologie fisiche o psichiche, indipendentemente dall’età, non possa attendere alle proprie necessità autonomamente. Al fine di ottenere il beneficio economico, la persona affetta dalla patologia invalidante deve recarsi presso il proprio medico curante che, in seguito ad accurata visita medica, possa attestare la presenza dei requisiti predetti, redigendo un apposito certificato, in forma telematica, che viene inoltrato all’Inps quale Ente di previdenza ed assistenza di riferimento. La richiesta di accompagnamento può essere presentata esclusivamente in maniera telematica e può essere effettuata in maniera autonoma, accedendo al sito internet dell’Inps e richiedendo il Pin di ingresso per operare all’interno del portale, ad esempio da un familiare del richiedente, oppure avvalendosi dell’aiuto di appositi patronati. In seguito all’invio della domanda di accompagnamento, il richiedente viene convocato presso l’Azienda Sanitaria di riferimento da una commissione medica, composta almeno da tre elementi, che ha il compito di valutare la situazione clinica e accordare o meno l’indennità economica. Se il richiedente, a causa dell’invalidità, è impossibilitato ad uscire di casa, può richiedere di essere visitato a domicilio.
Karim De rosa
Karim De rosa
2025-07-19 10:38:10
Numero di risposte : 22
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L'indennità di accompagnamento è una prestazione economica erogata dall'INPS, introdotta dalla legge n. 18 dell'11 febbraio 1980, destinata a supportare le persone con disabilità gravi che necessitano di assistenza continua. Questo beneficio non è vincolato al reddito e ha l'obiettivo di contribuire alle spese derivanti dalla condizione di non autosufficienza. L'indennità viene corrisposta con cadenza mensile per tutto l'anno, senza alcuna sospensione, e non è soggetta a tassazione IRPEF. L'importo aggiornato annualmente dall'INPS può variare; attualmente l'importo rivalutato dall'Inps nel 2025 è pari a 542,02 euro. Il beneficio, in via sperimentale nel 2025, viene assorbito per il periodo sperimentale 2025-2026 dalla prestazione universale (cosiddetto bonus anziani) erogata agli anziani non autosufficienti e già titolari di indennità di accompagnamento. L'indennità è destinata a: Cittadini italiani o stranieri con regolare permesso di soggiorno, residenti in Italia; Persone che abbiano ricevuto il riconoscimento di invalidità totale (100%) e che necessitano di assistenza continua per compiere le attività quotidiane o per deambulare; Indipendentemente dall'età, purché non sia soddisfatta la capacità di autonomia personale o motoria. Non spetta invece a chi: È ricoverato gratuitamente in strutture pubbliche o private convenzionate per oltre 30 giorni consecutivi; Non soddisfa i requisiti medico-legali richiesti dall'INPS. L'indennità non spetta, inoltre, a chi è titolare di altre indennità simili per una invalidità riconducibile a causa di guerra, lavoro o servizio. La domanda deve essere presentata online all'INPS, seguendo questi passaggi: Certificato medico: Il medico curante deve inviare telematicamente all'INPS il certificato introduttivo, che descrive lo stato di salute del richiedente. Domanda online: Il richiedente, o un patronato delegato, deve presentare la richiesta accedendo al portale INPS con SPID, CIE o CNS. Visita medico-legale: L'INPS convocherà il richiedente per una visita presso la Commissione medico-legale, che valuterà la sussistenza dei requisiti sanitari. Esito: In caso di accoglimento della domanda, l'indennità verrà erogata mensilmente, con accredito sul conto indicato dal richiedente.

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Iacopo Grasso
Iacopo Grasso
2025-07-19 07:03:08
Numero di risposte : 22
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I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche. I genitori dei minori di 14 anni potranno legittimamente autorizzare le scuole frequentate dai propri figli a consentirne l’uscita autonoma dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni, in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo di autoresponsabilizzazione. Il rilascio dell’autorizzazione da parte della famiglia avrà l’effetto di esonerare il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
Roberta Conte
Roberta Conte
2025-07-06 18:01:28
Numero di risposte : 17
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Secondo l’INPS le operazioni relative all’accredito dell’indennità di frequenza o dell’indennità di accompagnamento sono atti di ordinaria amministrazione e quindi non è richiesta alcuna autorizzazione da parte del Giudice tutelare. Tali indennità sono quindi gestite direttamente da coloro che esercitano la potestà genitoriale per l’assistenza e la cura del minore. Quindi il rappresentante legale del minore(chi esercità la potestà genitoriale) ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari per percepire gli importi spettanti (inclusi gli eventuali arretrati), compresa l’apertura e la gestione di un conto corrente intestato al minore beneficiario della prestazione. Ad oggi Poste Italiane e gran parte degli istituti bancari si sono uniformati alle più recenti indicazioni giurisprudenziali e di INPS non richiedendo più, come in passato, l’autorizazione del Giudice tutelare. Consentono quindi l’apertura di conti correnti o libretti nominativi speciali intestati al minore e tale operazione può essere effettuata da entrambi i genitori oppure da uno solo munito di delega. Successivamente gli esercenti la potestà genitoriale, poi, possono compiere le operazioni di versamento e di prelievo ammesse, cioè usare il conto nell’interesse del minore che ne è l’intestatario.
Lauro Donati
Lauro Donati
2025-06-28 22:15:26
Numero di risposte : 20
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L’indennità di frequenza spetta ai minorenni con difficoltà a svolgere compiti e funzioni tipiche della loro età, con la finalità di agevolarne l’inserimento scolastico. L’erogazione di questa indennità è sospesa nel caso in cui il minore smetta di frequentare la scuola, anche in seguito a un ricovero continuativo o permanente. L’indennità di frequenza per il 2019 è di € 285,66 al mese ed è erogata per tutta la durata dei corsi di formazione professionale, dei trattamenti terapeutici o dell’anno scolastico. L’assegno è erogato per 9 mensilità su 12, coerentemente con la durata dell’anno scolastico. Soltanto nel caso in cui il minore frequenti un centro di cura in maniera continuativa per tutto l’anno, l’assegno sarà erogato per 12 mesi. In questa ultima eventualità, nel mese di gennaio di ogni anno si dovrà inviare all’INPS il certificato che attesti la frequenza al centro di cura. REQUISITI: minore età; frequenza di una scuola o corsi di formazione professionale, oppure frequenza di trattamenti terapeutici e di recupero in centri specialistici; affezione di determinate patologie, che interferiscano con la normale “capacità scolastica” dei minori; invio all’INPS di apposita domanda, con certificato medico attestante la patologia del minore, i cicli terapeutici eseguiti, la frequenza ai corsi di studio o formazione professionale.
Raffaella Vitali
Raffaella Vitali
2025-06-28 22:00:12
Numero di risposte : 22
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Di scuole pubbliche o private a partire dagli asili nido, oppure a centri di formazione professionale. Altro requisito, necessario per la concessione dell’indennità, è la frequenza: a centri ambulatoriali specializzati in trattamenti terapeutici, nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap. Per ottenere l’indennità di frequenza è necessario non aver compiuto 18 anni di età e aver ottenuto il riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età, oppure una perdita uditiva di particolare entità. Inoltre, è necessario l’ulteriore requisito riguardante la sussistenza dello stato di bisogno economico e il limite di reddito per l’anno 2025 è di €. 5.771,35. Hanno diritto all’indennità di frequenza i cittadini minori di 18 anni con riduzioni uditive, quindi ipoacusici, o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, in possesso dei requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.