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Cosa dice l'articolo 3 della legge 104/92?

Loredana Ferraro
Loredana Ferraro
2025-05-30 02:45:05
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L'articolo 3, co. 1 della Legge 104/92 definisce come "persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione". Ha diritto soggiorno per cure, diritto all'educazione e all’istruzione e integrazione scolastica, sostegno alle prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni, spazi gialli nei parcheggi pubblici o privati, trasporto per raggiungimento del seggio elettorale. L'articolo 3, co. 3 della Legge 104/92 riconosce come "grave" la persona handicappata con ridotta autonomia personale, correlate all'età, "in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione". Ha diritto il lavoratore affetto da grave disabilità ha diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, frazionabile anche in sei mezze giornate, oppure a due ore di permesso giornaliero o a un'ora di permesso giornaliero. La persona che assiste la persona con disabilità può usufruire nell'arco del mese di 3 gg. di permesso retribuito o di 6 mezze giornate o di ore. La persona che assiste la persona con disabilità può usufruire di due anni di congedo retribuito.
Osvaldo Bianchi
Osvaldo Bianchi
2025-05-30 01:26:36
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È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.
Adriana Bianchi
Adriana Bianchi
2025-05-29 21:20:45
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Il diritto del lavoratore al trasferimento a domanda, ancorché fondato su situazioni meritevoli di particolare tutela ai sensi della normativa vigente, come nel caso del riconoscimento dello stato di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 104/1992, non assume carattere assoluto, ma risulta subordinato alla concreta possibilità di attuazione, da valutarsi in relazione alla compatibilità con le esigenze organizzative e funzionali del datore di lavoro, nonché all’assenza di pregiudizio per il regolare svolgimento dell’attività istituzionale. L’art. 3, comma 1, della Legge 104/1992, riconosce lo stato di disabilità. Il lavoratore può chiedere il trasferimento a domanda in base a questa normativa. La domanda di trasferimento può essere accolta se non arreca pregiudizio al datore di lavoro.