L’articolo 2 della Costituzione recita: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
Il diritto a una vita piena e senza limitazioni è sicuramente uno dei diritti inviolabili dell’uomo.
Va garantito sia in forma individuale sia in forma sociale, consentendo alle persone con disabilità di inserirsi nella società.
L’articolo 3 della Costituzione introduce il principio di uguaglianza, con le seguenti parole: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso , di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Sono quindi necessari investimenti per far sì che le persone con disabilità abbiano concretamente le stesse possibilità del resto della popolazione.
Secondo l’articolo 4 della Costituzione, la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Le persone con disabilità hanno quindi diritto al lavoro: per promuoverlo, esistono le assunzioni obbligatorie dei disabili.
Secondo questa disposizione, è dovere dello Stato italiano promuovere la ricerca scientifica.
Com’è evidente, questo aspetto consente di rimuovere limiti importanti che toccano la vita delle persone con disabilità.
L’articolo 32 introduce il diritto alla salute, con le seguenti parole: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Questo principio, da leggere in combinato disposto con l’articolo 3, garantisce sostegno economico a chi, per ragioni di necessità, debba sottoporsi a un carico di cure maggiore rispetto al resto della popolazione.
Il testo dell’articolo 38 recita: Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Innanzitutto si rinviene il diritto al mantenimento, qualora non si sia in grado di provvedervi autonomamente.
Inoltre, dato che l’istruzione e il lavoro sono elementi necessari per l’autorealizzazione, rientrano fra i diritti anche per le persone con disabilità, che vanno aiutate qualora non vi riescano da sole.