Il Decreto Ministeriale 236/89 fornisce specifiche indicazioni tecniche e dimensionali per garantire l'accessibilità degli edifici e degli spazi privati.
Secondo il D.M. 236/89, esistono tre livelli di qualità dello spazio costruito che devono essere tenuti in considerazione nella progettazione edilizia:
l'accessibilità: rappresenta il livello più alto e implica che un edificio, sia esso pubblico o privato, possa essere raggiunto e utilizzato in modo agevole, sicuro e autonomo;
la visitabilità: si riferisce alla possibilità di accedere agli spazi comuni e ad almeno un servizio igienico per ogni unità immobiliare, permettendo l'incontro e la comunicazione anche a individui con limitazioni motorie o sensoriali;
l'adattabilità: si riferisce alla possibilità di trasformare lo spazio costruito per renderlo completamente fruibile da persone con capacità motorie o sensoriali ridotte.
Il Decreto Ministeriale 236/89 definisce anche criteri tecnici e misure dimensionali per gli edifici e le aree private al fine di assicurare l'accessibilità.
Questi parametri riguardano diversi aspetti, come le dimensioni delle porte, le caratteristiche delle scale, la pendenza delle rampe pedonali, gli spazi necessari alla rotazione di una sedia a rotelle, le dimensioni degli ascensori e le caratteristiche dei servizi igienici accessibili.
Le disposizioni della Legge 13/89 si applicano a diversi ambiti, inclusi gli edifici privati di nuova costruzione, compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata, gli edifici di edilizia residenzionale pubblica sovvenzionata e agevolata di nuova costruzione, nonché alla ristrutturazione degli edifici privati preesistenti alla sua entrata in vigore.
Inoltre, anche gli spazi esterni di pertinenza degli edifici rientrano nel campo di applicazione del testo normativo.
È importante sottolineare che la Legge 13/89 e il D.M. 236/89 pongono l'obbligo di garantire l'accessibilità e la visitabilità degli edifici e degli spazi comuni, nonché di assicurare l'adattabilità delle parti e delle componenti per le quali non è richiesta l'accessibilità o la visitabilità.