Quando obbligo adattabilità?

Albino Bianchi
2025-05-29 21:08:23
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Il criterio di adattabilità è richiesto in relazione agli edifici, residenziali e non, che non rispettino già i criteri di accessibilità o visitabilità, e consiste nel garantire la possibilità di adeguare l’immobile in un tempo futuro.
Il criterio di adattabilità non conferisce nell’immediato alcun beneficio all’immobile dal punto di vista dell’accessibilità, e quindi dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’art. 3 del decreto estende poi tale principio in relazione agli immobili di qualunque destinazione d’uso, e dispone infatti che: “Ogni unità immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, deve essere adattabile per tutte le parti e componenti per le quali non è già richiesta l’accessibilità e/o la visitabilità, fatte salve le deroghe consentite dal presente decreto.”
In riferimento invece agli interventi di ristrutturazione degli immobili già esistenti, il criterio di adattabilità richiede, di base, che vengano soddisfatti gli stessi criteri previsti per gli edifici di nuova costruzione.
Per quanto riguarda le unità immobiliari a più piani – nelle quali sia presente una scala che, per conformazione, non consenta di poter installare servoscala o montascale – sarà obbligatorio progettare e realizzare uno spazio aggiuntivo in cui poter, successivamente, installare un ascensore o una piattaforma elevatrice.
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