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Quando obbligo adattabilità?

Pericle Carbone
Pericle Carbone
2025-05-30 02:11:15
Numero di risposte : 26
0
L'adattabilità è obbligatoria quando si effettuano lavori di manutenzione straordinaria. L'intervento prevede la sola demolizione di una porzione di tramezza nel bagno per la formazione di un box doccia 90 x 70 cm. L'edificio è stato realizzato negli anni 70 quindi prima della legge 13/89. L'adattabilità è possibile dichiarare la non applicabilità in quanto l'intervento non modifica i requisiti di adattabilità. Dovresti dimostrarglieli graficamente nella tavola. Si tratta di adattabilità quindi tu dichiari solo cosa dovranno fare nel caso, ma non attesti nulla di già fatto o di progetto.
Monia Colombo
Monia Colombo
2025-05-30 01:05:05
Numero di risposte : 33
0
Obiettivi generali sono la definizione di soluzioni tipologiche e distributive innovative e di accorgimenti tecnici atti a garantire e ad ampliare, rispetto ai livelli minimi stabiliti nel citato D.M., il soddisfacimento dei requisiti di accessibilità, visitabilità e adattabilità. Una particolare attenzione deve essere posta al soddisfacimento del requisito di adattabilità e alla limitazione dell'onerosità degli interventi futuri di adeguamento, tenuto presente che la norma è a riguardo assai generica, in quanto consente di effettuare tali interventi "a costi contenuti" con il solo limite di non interessare le strutture e gli impianti comuni. Dovranno, pertanto, essere quantificati i relativi costi e descritti, anche sotto forma di manuali per l'utenza, gli interventi di modifica di spazi, di attrezzature e di componenti necessari per rendere accessibile in futuro l'alloggio ovvero l'edificio, nel caso delle tipologie per le quali è prevista la possibilità di deroga alla installazione dell'ascensore.

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Loris Bellini
Loris Bellini
2025-05-30 00:49:09
Numero di risposte : 31
0
La legge del 1989 introduce tre condizioni che dovrebbero essere rispettate anche in qualsiasi edificio privato: l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità. La legge 13/89 limita l'applicazione degli obblighi dell'eliminazione delle barriere architettoniche ai seguenti casi: costruzioni di nuovi edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, e ristrutturazione di interi edifici. Tutti gli edifici il cui progetto è stato depositato dopo l'entrata in vigore della legge del 1989 sono soggetti alla normativa. La legge prescrive che in tali edifici tutti gli alloggi debbano essere visitabili. Alcuni comuni, come il caso di Milano, prevedono anche l'elaborazione dell'elaborato di verifica della visitabilità e della adattabilità. La stessa normativa prevede la possibilità di derogare, quindi se si è comunque soggetti alla normativa suddetta ma si è costretti a creare degli impedimenti, è importante sapere che l'art. 7 punto 4 del decreto consente di derogare, ma solo nel caso di ristrutturazione.
Noemi De Santis
Noemi De Santis
2025-05-30 00:46:55
Numero di risposte : 35
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Negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori. La norma prevede che per tale tipologia di opere edilizie è sufficiente che sia garantita la sola regola dell'adattabilità anziché quella dell'accessibilità. Ai sensi dell'art. 3.2, seconda parte, del D.M. n. 236 del 14/6/1989 negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori.

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Albino Bianchi
Albino Bianchi
2025-05-29 21:08:23
Numero di risposte : 28
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Il criterio di adattabilità è richiesto in relazione agli edifici, residenziali e non, che non rispettino già i criteri di accessibilità o visitabilità, e consiste nel garantire la possibilità di adeguare l’immobile in un tempo futuro. Il criterio di adattabilità non conferisce nell’immediato alcun beneficio all’immobile dal punto di vista dell’accessibilità, e quindi dell’eliminazione delle barriere architettoniche. L’art. 3 del decreto estende poi tale principio in relazione agli immobili di qualunque destinazione d’uso, e dispone infatti che: “Ogni unità immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, deve essere adattabile per tutte le parti e componenti per le quali non è già richiesta l’accessibilità e/o la visitabilità, fatte salve le deroghe consentite dal presente decreto.” In riferimento invece agli interventi di ristrutturazione degli immobili già esistenti, il criterio di adattabilità richiede, di base, che vengano soddisfatti gli stessi criteri previsti per gli edifici di nuova costruzione. Per quanto riguarda le unità immobiliari a più piani – nelle quali sia presente una scala che, per conformazione, non consenta di poter installare servoscala o montascale – sarà obbligatorio progettare e realizzare uno spazio aggiuntivo in cui poter, successivamente, installare un ascensore o una piattaforma elevatrice.