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Quando è obbligatoria l'adattatabilità?

Cecco Orlando
Cecco Orlando
2025-06-11 04:48:25
Numero di risposte : 22
0
L’obbligo di accessibilità senza adattabilità è previsto per prodotti e servizi che sono immessi sul mercato a partire dal 28 giugno 2025. L’obbligo di accessibilità con adattabilità è invece previsto per i prodotti e servizi già sul mercato alla data di entrata in vigore del Decreto, ma che per i quali è possibile effettuare gli aggiornamenti tecnologici che consentano di renderli accessibili senza aggravi eccessivi. Il Decreto legislativo n. 82/2022 entrerà in vigore a partire dal 28 giugno 2025. In base a quanto indicato dall’art. 25, fino al 28 giugno 2030 i fornitori di servizi possono continuare a prestare i loro servizi utilizzando prodotti che utilizzavano in modo legittimo prima di tale data per fornire servizi analoghi. L’obbligo di accessibilità si applica alle categorie di prodotti e servizi elencate all’art. 1, commi 2 e 3, se immessi sul mercato a partire dal 28 giugno 2025. Gli obblighi si applicano quindi ai fabbricanti, importatori, distributori e fornitori di servizi che devono garantire specifici requisiti di accessibilità ai propri prodotti e servizi offerti.
Sasha Testa
Sasha Testa
2025-05-29 23:04:30
Numero di risposte : 26
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Il D. Lgs. 82/2022 si applica ai prodotti e servizi immessi sul mercato a partire dal 28 giugno 2025. I prodotti e servizi già in uso prima del 28 giugno 2025 potranno continuare a essere utilizzati fino al 28 giugno 2030. I requisiti di accessibilità includono la disponibilità di informazioni attraverso più canali sensoriali, l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili, la compatibilità dei prodotti e servizi con tecnologie assistive, testi leggibili, chiari e comprensibili. L'adattabilità è obbligatoria per i prodotti e servizi che non comportino una modifica sostanziale del prodotto o servizio e non comportino un onere sproporzionato per l’operatore economico. Il Decreto prevede sanzioni amministrative significative per gli operatori economici che violano i requisiti di accessibilità. In caso di mancato adeguamento, possono essere adottate misure restrittive, come il ritiro del prodotto dal mercato.

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Siro Ferrara
Siro Ferrara
2025-05-29 21:15:05
Numero di risposte : 25
0
L'adattabilità è obbligatoria per i prodotti e servizi immessi sul mercato a partire dal 28 giugno 2025. I requisiti di accessibilità riguardano la progettazione di prodotti e servizi inclusivi. L'adeguamento di siti web e applicazioni mobili e la disponibilità di informazioni e interfacce accessibili anche per utenti con disabilità sono obbligatori. I servizi debbano includere funzioni, strategie e procedure volte a garantire la piena fruibilità da parte delle persone con disabilità, favorendo l’interoperabilità con le tecnologie assistive. La disponibilità di informazioni attraverso più canali sensoriali è obbligatoria. Modalità flessibili per migliorare la chiarezza delle immagini e l’utilizzo di elementi visivi accessibili sono necessarie. Accorgimenti per limitare gli effetti della fotosensibilità sono obbligatori. Opzioni per la gestione di luminosità e volume nel caso di contenuti visivi o sonori sono necessarie. Le imprese devono adottare misure correttive in caso di prodotti o servizi non conformi, pena il ritiro dal mercato e possibili sanzioni amministrative fino a €40.000.
Annunziata Sala
Annunziata Sala
2025-05-29 19:27:08
Numero di risposte : 29
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Il criterio di adattabilità è richiesto in relazione agli edifici, residenziali e non, che non rispettino già i criteri di accessibilità o visitabilità, e consiste nel garantire la possibilità di adeguare l’immobile in un tempo futuro. Il criterio di adattabilità non conferisce nell’immediato alcun beneficio all’immobile dal punto di vista dell’accessibilità, e quindi dell’eliminazione delle barriere architettoniche. Viene inteso infatti come “un’accessibilità differita”, ovvero rimandata ad un tempo futuro. L’art. 3 del decreto estende poi tale principio in relazione agli immobili di qualunque destinazione d’uso, e dispone infatti che: “Ogni unità immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, deve essere adattabile per tutte le parti e componenti per le quali non è già richiesta l’accessibilità e/o la visitabilità, fatte salve le deroghe consentite dal presente decreto.” La legge di settore citata prevede che i luoghi di lavoro e le sedi di attività – che non siano aperte al pubblico, e che non siano soggette alle normative sul collocamento obbligatorio di disabili – siano tenute solo al rispetto del criterio di adattabilità. In questi casi, se il luogo di lavoro dovesse essere successivamente assoggettato all’assunzione obbligatoria di disabili, la struttura dell’edificio – se è stata realizzata seguendo i criteri di adattabilità – potrà essere facilmente adeguata per garantire l’accesso completo all’edificio a tutti. La stessa cosa vale per gli immobili abitativi unifamiliari e plurifamiliari nei quali non siano presenti parti in comune. Anche queste potranno essere realizzate o ristrutturate in base al solo criterio dell’adattabilità.

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