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Cosa prevede la normativa per l'accessibilità?

Rosalba Marchetti
Rosalba Marchetti
2025-06-06 20:00:13
Numero di risposte : 35
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La Legge 13/89 stabilisce i termini e le modalità in cui deve essere garantita l'accessibilità ai vari ambienti, con particolare attenzione ai luoghi pubblici. Il D.M. 236/89 stabilisce anche, per gli edifici e gli spazi privati, i parametri tecnici e dimensionali correlati al raggiungimento dei tre livelli di qualità sopra riportati: per esempio - le dimensioni minime delle porte, - le caratteristiche delle scale, - la pendenza delle rampe pedonali, - gli spazi necessari alla rotazione di una sedia a ruote, - le dimensioni degli ascensori e le casistiche della loro necessità, - le caratteristiche di un servizio igienico accessibile ed altri ancora. I requisiti vengono stabiliti in modo differenziato a seconda della tipologia degli edifici e degli spazi. Ogni nuova costruzione deve infatti rispettare tali norme, ed i vecchi edifici devono essere opportunamente adeguati alla normativa in caso di ristrutturazione (D.M. 236/89, art. 6). Per quanto riguarda gli edifici e gli spazi pubblici vi è stata l'emanazione di un ulteriore decreto attuativo.
Kayla Montanari
Kayla Montanari
2025-06-06 19:09:26
Numero di risposte : 27
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Il Decreto Ministeriale 236/89 fornisce specifiche indicazioni tecniche e dimensionali per garantire l'accessibilità degli edifici e degli spazi privati. Secondo il D.M. 236/89, esistono tre livelli di qualità dello spazio costruito che devono essere tenuti in considerazione nella progettazione edilizia: l'accessibilità: rappresenta il livello più alto e implica che un edificio, sia esso pubblico o privato, possa essere raggiunto e utilizzato in modo agevole, sicuro e autonomo; la visitabilità: si riferisce alla possibilità di accedere agli spazi comuni e ad almeno un servizio igienico per ogni unità immobiliare, permettendo l'incontro e la comunicazione anche a individui con limitazioni motorie o sensoriali; l'adattabilità: si riferisce alla possibilità di trasformare lo spazio costruito per renderlo completamente fruibile da persone con capacità motorie o sensoriali ridotte. Le disposizioni della Legge 13/89 si applicano a diversi ambiti, inclusi gli edifici privati di nuova costruzione, compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata, gli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata di nuova costruzione, nonché alla ristrutturazione degli edifici privati preesistenti alla sua entrata in vigore. Inoltre, anche gli spazi esterni di pertinenza degli edifici rientrano nel campo di applicazione del testo normativo. È importante sottolineare che la Legge 13/89 e il D.M. 236/89 pongono l'obbligo di garantire l'accessibilità e la visitabilità degli edifici e degli spazi comuni, nonché di assicurare l'adattabilità delle parti e delle componenti per le quali non è richiesta l'accessibilità o la visitabilità.

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Caterina Gatti
Caterina Gatti
2025-06-06 16:51:39
Numero di risposte : 28
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La normativa che disciplina l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche è la Legge 13/89, che stabilisce i termini e le modalità in cui deve essere garantita l'accessibilità ai vari ambienti, con particolare attenzione ai luoghi pubblici. La Legge13/89 concede ai cittadini contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche su immobili privati già esistenti ove risiedono portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti. Accessibilità: possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. Il D.M. 236/89 stabilisce anche, per gli edifici e gli spazi privati, i parametri tecnici e dimensionali correlati al raggiungimento dei tre livelli di qualità sopra riportati: per esempio - le dimensioni minime delle porte, - le caratteristiche delle scale, - la pendenza delle rampe pedonali, - gli spazi necessari alla rotazione di una sedia a ruote, - le dimensioni degli ascensori e le casistiche della loro necessità, - le caratteristiche di un servizio igienico accessibile ed altri ancora. Ogni nuova costruzione deve infatti rispettare tali norme, ed i vecchi edifici devono essere opportunamente adeguati alla normativa in caso di ristrutturazione.
Sasha Battaglia
Sasha Battaglia
2025-05-29 17:15:03
Numero di risposte : 40
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La Legge 13/89, conosciuta come la legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche, è un importante strumento legislativo che disciplina l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche in Italia. Il Decreto Ministeriale 236/89, che attua la normativa, fornisce specifiche indicazioni tecniche e dimensionali per garantire l'accessibilità degli edifici e degli spazi privati. Secondo il D.M. 236/89, esistono tre livelli di qualità dello spazio costruito che devono essere tenuti in considerazione nella progettazione edilizia: l'accessibilità, la visitabilità e l'adattabilità. Le disposizioni della Legge 13/89 si applicano a diversi ambiti, inclusi gli edifici privati di nuova costruzione, compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata, gli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata di nuova costruzione, nonché alla ristrutturazione degli edifici privati preesistenti alla sua entrata in vigore. È importante sottolineare che la Legge 13/89 e il D.M. 236/89 pongono l'obbligo di garantire l'accessibilità e la visitabilità degli edifici e degli spazi comuni, nonché di assicurare l'adattabilità delle parti e delle componenti per le quali non è richiesta l'accessibilità o la visitabilità. Il Decreto Ministeriale 236/89 definisce anche criteri tecnici e misure dimensionali per gli edifici e le aree private al fine di assicurare l'accessibilità. Questi parametri riguardano diversi aspetti, come le dimensioni delle porte, le caratteristiche delle scale, la pendenza delle rampe pedonali, gli spazi necessari alla rotazione di una sedia a rotelle, le dimensioni degli ascensori e le caratteristiche dei servizi igienici accessibili.

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