Il D.M. 37/08 stabilisce che il progetto dell’impianto elettrico è sempre obbligatorio in tutti i casi in cui si deve procedere con l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento di un edificio, indipendentemente dalla destinazione d’uso. Il progetto di un impianto elettrico è sempre obbligatorio, come sancito dal D.M. 37/2008, mentre le tipologie di impianti per cui il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi professionali sono definite dall’art. 5.
Le tipologie di impianti per cui il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi professionali includono: impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere per edifici ad uso civile e adibiti ad attività produttive, commercio, terziario ed altri usi.
In particolare, per le utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o di superficie superiore a 400 m², e per le utenze alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 m², è obbligatorio il progetto firmato da un professionista abilitato.
Inoltre, sono soggetti all’obbligo di progetto gli impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori, e gli impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI.
Sono inoltre soggetti all’obbligo di progetto gli impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici aventi obbligo di progetto, e gli impianti di rilevamento antincendio, quando sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi o quando gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
In tutti gli altri interventi non ricadenti nelle fattispecie degli impianti indicati, il progetto può essere predisposto anche a cura del responsabile tecnico dell’impresa installatrice.