Quando è obbligatorio presentare un progetto di impianti?

Eriberto Giordano
2025-05-29 13:29:53
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Il D.M. 37/08 stabilisce che il progetto dell’impianto elettrico è sempre obbligatorio in tutti i casi in cui si deve procedere con l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento di un edificio, indipendentemente dalla destinazione d’uso. Il progetto di un impianto elettrico è sempre obbligatorio, come sancito dal D.M. 37/2008, mentre le tipologie di impianti per cui il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi professionali sono definite dall’art. 5.
Le tipologie di impianti per cui il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi professionali includono: impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere per edifici ad uso civile e adibiti ad attività produttive, commercio, terziario ed altri usi.
In particolare, per le utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o di superficie superiore a 400 m², e per le utenze alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 m², è obbligatorio il progetto firmato da un professionista abilitato.
Inoltre, sono soggetti all’obbligo di progetto gli impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori, e gli impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI.
Sono inoltre soggetti all’obbligo di progetto gli impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici aventi obbligo di progetto, e gli impianti di rilevamento antincendio, quando sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi o quando gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
In tutti gli altri interventi non ricadenti nelle fattispecie degli impianti indicati, il progetto può essere predisposto anche a cura del responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

Francesca Russo
2025-05-29 12:01:19
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Il progetto è obbligatorio per tutti gli impianti elettrici e può essere firmato da un tecnico abilitato o da un professionista iscritto all’albo.
Il Decreto Ministeriale 37/2008 impone l’obbligo di progettazione degli impianti elettrici per l’installazione, la trasformazione e/o l’ampliamento degli stessi.
Di conseguenza la risposta è “Sì, TUTTI gli impianti elettrici devono essere progettati prima della loro installazione”.
Il Decreto Ministeriale 37/2008 individua dei professionisti differenti in base alla dimensione dell’impianto elettrico con obbligo di progetto.
In particolare, per Edifici ad uso civile con utenze condominiali superiori a 6 kW o unità abitative che superino i 400 mq o più di 6 kW di potenza impegnata; Edifici adibiti ad esercizi commerciali o ad altri usi con utenze alimentate a più di 1.000 V di tensione o con superficie superiore a 200 mq o, ancora, con utenze alimentate a più di 6 kW; Unità immobiliari generiche con ambienti destinati a uso medico o a maggior rischio in caso d’incendio o, ancora, con luoghi con pericolo d’esplosione è necessaria la redazione da parte di un professionista iscritto agli albi professionali.
In tutti gli altri casi, quindi per un impianto elettrico con obbligo di progetto rientrante al di sotto dei limiti sovrastanti, può essere apposta la firma del responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

Filippo Amato
2025-05-29 11:10:08
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La legge 46/90 disponeva anche l’obbligo del progetto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti, fosse di esclusiva competenza di professionisti iscritti in albi professionali.
Il Decreto Ministeriale 37/2008: abroga la Legge 46/90, rendendo il progetto per l’impianto elettrico obbligatorio e introducendo la Dichiarazione di Rispondenza (DIRI), per gli impianti dove la Dichiarazione di Conformità ( rilasciata dall’impresa abilitata) non sia reperibile, perché realizzati prima dell’entrata in vigore del DM 37/08.
La legge 186/1968, prima del 1990, non prevedeva l’ obbligo di progetto per l’impianto elettrico, ma stabiliva che gli impianti dovessero essere realizzati a regola d’arte ( norme CEI ).
Il nuovo decreto 37/08, introduce dei documenti obbligatori da allegare alla dichiarazione di conformità degli impianti, rilasciati a lavoro ultimato dall’installatore, come il progetto dell’impianto e la relazione con l’elenco dei materiali utilizzati.
Il DM 37/08 si applica a tutti gli impianti in tutti gli edifici, a prescindere dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze, a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’Ente distributore.
Inoltre stabiliva il diritto del committente (e l’obbligo dell’installatore artigiano o impresa) ad una dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme, per utenze condominiali con potenza maggiore di 6 Kw; immobili ad uso produttivo con superficie maggiore di 200 mq; immobili residenziali con superficie maggiore di 200 mq etc.
Il rilascio della Dichiarazione di Rispondenza viene rilasciata quando: quando non sia stata prodotta, o non sia reperibile, la Dichiarazione di Conformità, per gli impianti realizzati nel periodo compreso tra il 13 marzo 1990 ed il 26 marzo 2008; quando, per impianti realizzati nel periodo compreso tra 13 marzo 1990 ed il 26 marzo 2008, la Dichiarazione di Conformità non sia stata rilasciata, oppure sia stata rilasciata ma priva di almeno uno dei requisiti essenziali a suo tempo previsti dalla legge; per l’attivazione di una nuova fornitura di energia elettrica o per una richiesta di aumento di potenza della fornitura di energia elettrica per gli impianti (sprovvisti di Dichiarazione di conformità) realizzati nella fascia temporale compresa tra il 13 marzo 1990 ed il 26 marzo 2008 (art.8 comma 3 DM37/2008)
La DiCo garantisce al committente, che l’impresa installatrice ha realizzato l’impianto elettrico seguendo le norme tecniche, con materiali consoni, come da indicazioni del progetto per l’impianto elettrico e dichiara di aver verificato la sicurezza e la funzionalità dell’ impianto.

Antimo Benedetti
2025-05-29 11:01:50
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Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti posti al servizio degli edifici è redatto un progetto.
Il progetto è sempre obbligatorio, non sempre però è necessario rivolgersi ad un termotecnico o ad un altro professionista abilitato.
Al di sotto di determinate soglie, infatti, il progetto può essere redatto direttamente dal responsabile tecnico dell’azienda che realizza l’impianto.
In questo caso esso è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera, ovvero quanto normalmente si allega alla dichiarazione di conformità che viene rilasciata al cliente.
Tale obbligo sussiste nel caso di impianti elettrici, di protezione contro le scariche atmosferiche e per l’automazione di porte, cancelli e barriere, per tutte le utenze abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq.
Il progetto è obbligatorio anche per impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori.
Inoltre, il progetto è obbligatorio per impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonchè impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora.
Il progetto è obbligatorio anche per impianti del gas, relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio.
In ogni caso, a conclusione dei lavori, deve essere sempre emessa dall'installatore la dichiarazione di conformità dell'impianto, corredata dagli allegati obbligatori, che, quando previsto, andrà inviata all’ufficio preposto del comune dove sono stati eseguiti i lavori.

Isabel Vitale
2025-05-29 09:32:45
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Il progetto per l’impianto elettrico è diventato sempre obbligatorio.
Questo significa che si impone la redazione di un progetto in tutti i casi di installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti.
Il DM 37/2008 ha stabilito che il progetto di un impianto elettrico è sempre obbligatorio e l’unica vera differenza è stata introdotta nell’articolo 5 dello stesso decreto ministeriale.
Infatti, nell’art.5 viene specificato che in alcuni casi il progetto può essere firmato dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice mentre in altri da un professionista iscritto negli albi professionali.
Le tipologie di impianti per cui il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi professionali sono:
edifici ad uso civile: per utenze condominiali con potenza impegnata superiore a 6 kwh e utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m²
edifici adibiti ad attività produttive, commercio, terziario: per utenze alimentate a tensione superiore di 1000V, dalla superficie maggiore di 200 m² o per utenze alimentate in bassa tensione con potenza impegnata superiore a 6 kW
impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo: con potenza complessiva maggiore di 1200 VA
unità immobiliari generiche: Per unità immobiliari provviste di ambienti soggetti a normativa specifica CEI, ovvero locali adibiti ad uso medico per i quali è presente pericolo di esplosione o rischio di incendio
impianti di rilevamento antincendio: per attività soggette al rilascio del certificato prevenzione incendi
impianti di protezione da scariche atmosferiche: per edifici con superficie superiore ai 200 m²
Nel caso in cui un impianto elettrico con obbligo di progetto rientrasse al di sotto dei limiti sopraelencati, basta la firma del responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

Assunta De rosa
2025-05-29 08:55:28
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Il DM 37 del 2008 ha reso il progetto SEMPRE OBBLIGATORIO, differenziando solo chi deve firmare a seconda dei casi.
Il progetto è sempre obbligatorio.
La differenza è che per alcuni casi può essere firmato dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice, altrimenti dovrà essere redatto da un professionista iscritto negli albi professionali.
Il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto ad albo professionale nei seguenti casi:
Edifici ad uso civile: Per tutte le utenze condominiali che abbiano Potenza impegnata superiore a 6 kW; unità abitative aventi almeno una delle seguenti caratteristiche: superficie maggiore di 400 m2; potenza impegnata superiore a 6 kW.
Edifici adibiti ad attività produttive, commercio, terziario ed altri usi: quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000V quando la superficie è maggiore di 200 mq; quando le utenze sono alimentate in bassa tensione con potenza impegnata superiore a 6 kW.
Unità immobiliari generiche: quando l'unità immobiliare è provvista, anche parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica, quali: locali medici locali per i quali sussista pericolo d'esplosione; locali a maggior rischio in caso d'incendio.
Impianti elettronici: Sempre quando coesistono con impianti elettrici aventi obbligo di progetto.
Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere progettati se soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti: Il volume dell'edificio supera i 200 m3; per le unità abitative e per le utenze domestiche quando superano i 6 kW di potenza contrattuale; per le unità abitative quando superano i 400 m2; per gli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario ed a altri usi quando superano i 200 m2 o i 6 kW di potenza impegnata.
Impianti di Rivelazione incendi: Il progetto è obbligatorio quando sono inseriti in attività soggette al rilascio del certificato prevenzione incendi.
L'obbligo di progetto, redatto da professionista iscritto negli albi professionali, era obbligatorio per i seguenti impianti: negli edifici ad uso civile : per tutte le utenze condominiali comuni aventi con potenza impegnata maggiore di 6 kW; per le unità abitative aventi superficie maggiore a 400 m2 ; negli edifici adibiti ad attività produttive: Impianti alimentati a tensione superiore a 1.000 V; Superficie superiore a 200 m2 in bassa tensione; Nelle unità immobiliari generiche : Con potenza impegnata maggiore di 1,5 kW con presenza anche parziale di locali medici, o locali Ma.R.C.I., o locali con pericolo d'esplosione.
Negli impianti elettronici: Per gli edifici ad uso civile solo se presenti contestualmente ad impianto elettrico con obbligo di progetto.
Negli impianti di protezione scariche atmosferiche: negli edifici con volume superiore a 200 m3, dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica.
negli edifici con volume superiore a 200 m3.
e con altezza superiore a 5 metri.
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