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Quali sono i redditi sportivi esenti nel 2025?

Nunzia Rizzi
Nunzia Rizzi
2025-07-03 00:25:30
Numero di risposte : 9
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L’articolo 69 del DPR 917/86 stabilisce che i rimborsi spese forfettari, premi e compensi sportivi sono esenti da tassazione fino a 15.000 euro annui. Oltre questa soglia: Solo la parte eccedente i 15.000 euro concorre alla formazione del reddito imponibile; I compensi inferiori a 5.000 euro restano esenti anche da contribuzione previdenziale. Queste regole aiutano gli sportivi dilettanti a capire quando e in che misura i loro redditi saranno tassati nella CU 2025. Una delle novità principali della CU 2025 riguarda le somme non soggette a ritenuta, evidenziate nei codici 21, 22 e 24 nella sezione fiscale. Questi codici identificano specifici redditi: Codice 21: somme non soggette a ritenuta; Codice 22: redditi esenti da imposta; Codice 24: somme non imponibili o già tassate in altri modi.
Loretta Martino
Loretta Martino
2025-06-23 18:09:39
Numero di risposte : 16
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A partire dal periodo d’imposta 2024, i redditi da lavoro sportivo non sono più assimilati a quelli di lavoro autonomo. Redditi percepiti fino al 30 luglio 2024 vanno dichiarati nei righi da D3 a D5 del Quadro D, seguendo le indicazioni della TABELLA DI RACCORDO TRA CERTIFICAZIONE UNICA 2025 – LAVORO AUTONOMO E RIGHI DA D3 A D5 DEL QUADRO D DEL MODELLO 730/2025. In particolare, si dovrà fare riferimento ai codici N2 e N3 della certificazione unica. Redditi percepiti dal 31 luglio 2024 rientrano nei redditi di lavoro dipendente e vanno dichiarati nella SEZIONE I Quadro C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati. Specificatamente, vanno compilati i campi da C1 a C3, inserendo i codici 8 o 9 nella colonna 1, a seconda della tipologia di lavoratore sportivo. Nella colonna 2 andranno indicati i codici relativi al tempo determinato o indeterminato. Nella colonna 3 andrà inserito l’importo del reddito. Per gli atleti under 23 che operano in società sportive professionistiche con un fatturato inferiore a 5 milioni di euro, è necessario utilizzare il codice 9 nella colonna 1 della SEZIONE I Quadro C.
Abramo Caputo
Abramo Caputo
2025-06-12 02:37:27
Numero di risposte : 21
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N2 D3 codice 4 Redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai s
Enzo Serra
Enzo Serra
2025-06-12 01:22:12
Numero di risposte : 13
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Secondo la normativa vigente, i compensi sportivi dilettantistici sotto i 15.000 euro non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF. Tuttavia, ciò non significa che siano esclusi dalla certificazione. Non si tratta infatti di redditi “esenti” in senso tecnico, ma di redditi non imponibili, ovvero redditi esistenti che, per disposizione normativa, non sono soggetti a tassazione fino a un determinato limite. Le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata possono essere trasmesse entro il 31 ottobre 2025. Pertanto, le Certificazioni Uniche relative a tali compensi dovevano essere trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 17 marzo 2025, stesso termine previsto per i redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomo occasionale. Inoltre, indipendentemente dal termine di trasmissione, la CU doveva essere consegnata al lavoratore sportivo entro il 17 marzo 2025, utilizzando il modello sintetico. Anche in assenza di ritenute operate, l’obbligo di certificazione rimane, in quanto il reddito – pur non tassato – è comunque fiscalmente rilevante ai fini informativi.
Andrea Giuliani
Andrea Giuliani
2025-06-11 23:42:44
Numero di risposte : 13
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I compensi fino a 5.000 euro annui lordi percepiti da un lavoratore sportivo in forma di co.co.co. non sono soggetti a contribuzione previdenziale. Il limite di 5.000 euro va considerato in cumulo tra tutti gli enti sportivi con cui il lavoratore ha rapporti. Una volta superata la soglia, scatta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS e il versamento dei contributi. La riduzione dell’imponibile contributivo del 50% fino al 31 dicembre 2027, applicabile ai lavoratori sportivi che percepiscono compensi superiori a 5.000 euro e sono iscritti alla Gestione Separata INPS. I compensi fino a 15.000 euro annui non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF. Anche in questo caso, il limite è cumulativo tra tutti gli incarichi sportivi percepiti. Superata la soglia, la parte eccedente è soggetta a tassazione ordinaria, secondo il regime fiscale del percettore. L’esenzione vale anche per gli ETS iscritti al RUNTS, limitatamente all’attività sportiva dilettantistica.
Enrica Ruggiero
Enrica Ruggiero
2025-06-11 20:46:29
Numero di risposte : 12
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I redditi sportivi esenti sono quelli derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che prevedono particolari soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative. Questi redditi sono identificati dal codice N3 e si applicano per le prestazioni sportive dilettantistiche no P.IVA esenti da tassazione fino ad euro 15.000,00. Inoltre, sono esenti anche i compensi erogati ai contribuenti che adottano il regime forfetario o il regime di vantaggio, a decorrere dall’anno di imposta 2024, secondo quanto previsto dall’art. 3 del DLgs. 8.1.2024 n. 1. Tali compensi non sono soggetti a ritenuta d’acconto e non devono essere certificati nella Certificazione Unica. Il codice 22 si utilizza generalmente per le anticipazioni tipo bolli e le anticipazioni articolo 15, che sono redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito.