Quali sono i redditi sportivi esenti nel 2025?

Abramo Caputo
2025-06-12 02:37:27
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N2 D3 codice 4 Redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai s

Enzo Serra
2025-06-12 01:22:12
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Secondo la normativa vigente, i compensi sportivi dilettantistici sotto i 15.000 euro non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF. Tuttavia, ciò non significa che siano esclusi dalla certificazione. Non si tratta infatti di redditi “esenti” in senso tecnico, ma di redditi non imponibili, ovvero redditi esistenti che, per disposizione normativa, non sono soggetti a tassazione fino a un determinato limite.
Le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata possono essere trasmesse entro il 31 ottobre 2025.
Pertanto, le Certificazioni Uniche relative a tali compensi dovevano essere trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 17 marzo 2025, stesso termine previsto per i redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomo occasionale.
Inoltre, indipendentemente dal termine di trasmissione, la CU doveva essere consegnata al lavoratore sportivo entro il 17 marzo 2025, utilizzando il modello sintetico.
Anche in assenza di ritenute operate, l’obbligo di certificazione rimane, in quanto il reddito – pur non tassato – è comunque fiscalmente rilevante ai fini informativi.

Andrea Giuliani
2025-06-11 23:42:44
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I compensi fino a 5.000 euro annui lordi percepiti da un lavoratore sportivo in forma di co.co.co. non sono soggetti a contribuzione previdenziale.
Il limite di 5.000 euro va considerato in cumulo tra tutti gli enti sportivi con cui il lavoratore ha rapporti.
Una volta superata la soglia, scatta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS e il versamento dei contributi.
La riduzione dell’imponibile contributivo del 50% fino al 31 dicembre 2027, applicabile ai lavoratori sportivi che percepiscono compensi superiori a 5.000 euro e sono iscritti alla Gestione Separata INPS.
I compensi fino a 15.000 euro annui non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.
Anche in questo caso, il limite è cumulativo tra tutti gli incarichi sportivi percepiti.
Superata la soglia, la parte eccedente è soggetta a tassazione ordinaria, secondo il regime fiscale del percettore.
L’esenzione vale anche per gli ETS iscritti al RUNTS, limitatamente all’attività sportiva dilettantistica.

Enrica Ruggiero
2025-06-11 20:46:29
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I redditi sportivi esenti sono quelli derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che prevedono particolari soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative.
Questi redditi sono identificati dal codice N3 e si applicano per le prestazioni sportive dilettantistiche no P.IVA esenti da tassazione fino ad euro 15.000,00.
Inoltre, sono esenti anche i compensi erogati ai contribuenti che adottano il regime forfetario o il regime di vantaggio, a decorrere dall’anno di imposta 2024, secondo quanto previsto dall’art. 3 del DLgs. 8.1.2024 n. 1.
Tali compensi non sono soggetti a ritenuta d’acconto e non devono essere certificati nella Certificazione Unica.
Il codice 22 si utilizza generalmente per le anticipazioni tipo bolli e le anticipazioni articolo 15, che sono redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito.