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Come si dichiarano i compensi sportivi?

Cinzia Colombo
Cinzia Colombo
2025-06-11 21:53:43
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Il reddito da lavoro sportivo va dichiarato in base a nuove specifiche e a nuove causali relative alle CU da lavoro autonomo. I limiti di esenzione dipendono dal periodo di realizzazione del compenso e dalla tipologia di attività esercitata. Il lavoratore sportivo esercita l’attività sportiva senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico. Le collaborazioni possono assumere solo due forme: volontariato sportivo o lavoro sportivo. Il trattamento fiscale prevede delle soglie di esenzione. In merito al trattamento fiscale, sono previste delle soglie di esenzione e per semplificare si riporta uno schema riepilogativo del trattamento dei compensi sportivi. Importo dei compensi Trattamento previdenziale e tributario fino a 5.000 euro annui esclusione di qualsiasi trattenuta fiscale e previdenziale per corrispettivi percepiti in ambito sportivo dilettantistico tra i 5.000 e i 15.000 euro annui è dovuta contribuzione previdenziale ma non quella fiscale oltre i 15.000 euro annui sono dovute contribuzioni previdenziale e fiscale; quest’ultima sulla parte di compenso che supera i 15.000 euro annui Schema riassuntivo dei redditi da lavoro sportivo: Descrizione Rigo CU Quadro Redditi PF Limite esenzione Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale in cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche causale N al punto 1 della Cu Lavoro autonomo RL21 col.2 10.000 euro Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche del CONI, della Società Sport e Salute spa, delle fondazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva causale N1 al punto 1 della Cu Lavoro autonomo RL21 col.1 10.000 euro Redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti dai lavoratori sportivi operanti nel settore dilettantistico causale N2 al punto 1 della Cu Lavoro autonomo RL28 col.2 15.000 euro Redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti dai lavoratori sportivi operanti nel settore dilettantistico 781 e 784 RC1 – RC3 cod. 8 15.000 euro Redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di co.co.co. causale N3 al punto 1 della Cu Lavoro autonomo con particolari soglie di esenzione RL29 col.2 15.000 euro Redditi di lavoro dipendente degli atleti e delle atlete operanti nel settore professionistico di età inferiore ai 23 anni 781 e 785 RC1 – RC3 cod. 9 15.000 euro
Soriana Greco
Soriana Greco
2025-06-11 21:03:17
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I compensi percepiti dai lavoratori sportivi dilettanti, inclusi atleti, allenatori e collaboratori, sono soggetti a specifiche regole fiscali. La dichiarazione dei redditi diventa obbligatoria quando il totale dei compensi supera la soglia di esenzione prevista dalla normativa. Dal 2023, la soglia di esenzione è stata modificata a 15.000 euro annui per i redditi percepiti nello stesso anno, in seguito all’entrata in vigore della Riforma dello Sport. Tutti coloro che superano questo limite devono inserire i compensi sportivi nel modello Redditi PF. I lavoratori sportivi dovranno fare attenzione a distinguere tra le due soglie di esenzione, 10.000 euro fino al 30 giugno e 15.000 euro dal 1 luglio, e riportarle nel modello Redditi PF. Per i compensi percepiti dal 1 luglio 2023 che superano i 15.000 euro, è obbligatorio anche il pagamento dei contributi previdenziali, che devono essere dichiarati e potranno essere dedotti dal reddito imponibile. I compensi sportivi percepiti fino al 30 giugno 2023 sono regolati dalla normativa precedente alla riforma dello sport e figurano come redditi diversi, con una soglia di esenzione fiscale di 10.000 euro. A partire dal 1 luglio 2023, la soglia di esenzione fiscale è stata innalzata a 15.000 euro e i compensi percepiti da questa data in poi godranno di un’esenzione fino al nuovo limite di 15.000 euro e figurano come redditi da lavoro dipendente o autonomo. La dichiarazione dei redditi sportivi segue le stesse scadenze del modello Redditi PF, che per il 2024 è il 31 ottobre. Le ASD possono svolgere un ruolo cruciale nel supportare i propri collaboratori sportivi nella gestione fiscale, comunicando i compensi all’Agenzia delle Entrate e fornendo assistenza per la compilazione della dichiarazione dei redditi.
Guendalina Fontana
Guendalina Fontana
2025-06-11 21:01:23
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I redditi di lavoro dipendente e assimilati devono essere dichiarati nel quadro RC. Le istruzioni indicano dettagliatamente le retribuzioni e i compensi da inserire in questo quadro e vi rientrano anche quelli percepiti per: redditi percepiti dai lavoratori sportivi, sia sotto forma di lavoro subordinato che tramite contratti di collaborazione coordinata e continuativa. In caso di co.co.co sportiva dilettantistica il contribuente ha ricevuto la CU 2024 compilata come nell’esempio qui sotto: Il quadro RC andrà compilato nel seguente modo: Rigo RC1 Se nella colonna 1 è stato indicato codice “8” – reddito degli sportivi dilettanti – riportare l’intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente. Al punto 784 della CU 2024 vanno indicati i redditi imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 15.000 euro. Nella verifica del limite occorre tener conto anche dei compensi, per lavoro sportivo dilettantistico, indicati nei quadri RL e RE.
Vienna De Santis
Vienna De Santis
2025-06-11 20:48:06
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I compensi percepiti in ambito sportivo dilettantistico dovessero essere inquadrati come redditi diversi e, secondo quanto previsto dall’articolo 69 del TUIR, non imponibili fino all’importo massimo di 10.000 euro. Non concorrevano “altresì a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale”. Superata invece la soglia di 10.000 euro, il sostituto di imposta avrebbe dovuto operare una ritenuta a titolo di imposta pari al 23% per i compensi complessivi fino a 30.658,28 euro, ma appunto esclusivamente sulla quota di guadagno eccedente i 10.000 euro. Tali somme vengono infatti espunte dall’articolo 67 del TUIR per essere ricollocate nell’articolo 36 del D.Lgs 36/2021, il quale prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2023, i compensi di lavoro sportivo conseguiti nell’area del dilettantismo “non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro. Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo”. Le nuove regole innalzano a da 10.000 a 15.000 euro la fascia di totale esenzione fiscale dei compensi sportivi, ma al tempo stesso “convertono” in vero e proprio reddito imponibile ai fini IRPEF (cumulabile perciò con gli altri eventuali redditi) tutte le somme percepite al di sopra dei 15.000 euro.