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Cosa dice l'articolo 2048 del codice civile?

Augusto Grasso
Augusto Grasso
2025-07-09 06:25:29
Numero di risposte : 26
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Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto. Rispetto alla previsione normativa dell'art. 2048 cc secondo cui i genitori sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori che abitano con essi e sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto, per giurisprudenza pacifica, i genitori, per superare la presunzione di colpa prevista dall'art. 2048 c.c..
Giovanna Ferrari
Giovanna Ferrari
2025-07-06 11:16:57
Numero di risposte : 38
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L'Art. 2048 del Codice Civile prevede che "Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi". I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. La responsabilità dei genitori, tutori, precettori e maestri d'arte sorge quando: Mancanza di sorveglianza: Non è stata esercitata una vigilanza adeguata sull'incapace o sul minore. Collegamento tra danno e sorveglianza: Il danno è una conseguenza diretta della mancata sorveglianza.

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Carmelo Fiore
Carmelo Fiore
2025-06-24 19:34:30
Numero di risposte : 29
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L’art. 2048 del Codice Civile stabilisce che gli insegnanti sono responsabili patrimonialmente per i danni arrecati a terzi dagli alunni durante il tempo in cui sono loro affidati, se non provano di aver fatto tutto quanto era possibile per evitare i danni. Questo è una forma di responsabilità civile molto grave perché, in caso di danno fa scattare la presunzione di responsabilità dell’insegnante che deve cercare di provare di non averne. L’art. 61 della L. n° 312/80 ha ridotto di molto tale responsabilità prevedendo che essa sia limitata solo ai casi di dolo, cioè la volontà di far provocare il danno dall’alunno o l’assoluta inerzia per evitarlo pur potendolo, oppure ai casi di colpa grave, cioè negligenza totale nel controllo degli alunni. In tali casi, come in quelli di colpa lieve, esiste la responsabilità diretta dell’amministrazione scolastica. Per tanto il danneggiato può chiamare in giudizio per il risarcimento del danno, direttamente l’amministrazione. Qualora il danneggiato abbia iniziato la causa contro l’insegnante, questi ha diritto ad essere sostituito nel processo dall’amministrazione scolastica che, in caso di perdita e solo nei casi di dolo o colpa grave, può rivalersi nei confronti dell’insegnante.
Dindo Carbone
Dindo Carbone
2025-06-16 06:14:39
Numero di risposte : 16
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L'art. 2048 del codice civile dispone che il padre e la madre sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori conviventi. In particolare, l'art. 2048 del codice civile prevede la responsabilità dei genitori per il danno causato dal fatto illecito commesso dai figli. La responsabilità dei genitori per il fatto illecito dei figli è da inquadrare nel seguente modo: responsabilità esclusiva, nel caso in cui sia accertata l'incapacità naturale del figlio, responsabilità concorrente, nel caso in cui il minore sia considerato capace di intendere e di volere. Ne discende che, mentre nel primo caso il genitore risponde per culpa in vigilando, nel secondo caso risponde sia per culpa in vigilando che per culpa in educando. Parte della dottrina e della giurisprudenza considerano la responsabilità dei genitori ex art. 2048 come oggettiva o quanto meno aggravata in virtù della colpa presunta.

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Cecco Barbieri
Cecco Barbieri
2025-06-16 03:37:52
Numero di risposte : 21
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Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.
Davis Montanari
Davis Montanari
2025-06-16 02:12:55
Numero di risposte : 29
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Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilita' soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

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Renata Amato
Renata Amato
2025-06-05 19:35:07
Numero di risposte : 31
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L’art. 2048 del Codice Civile stabilisce che gli insegnanti sono responsabili patrimonialmente per i danni arrecati a terzi dagli alunni durante il tempo in cui sono loro affidati, se non provano di aver fatto tutto quanto era possibile per evitare i danni. Questo è una forma di responsabilità civile molto grave perché, in caso di danno fa scattare la presunzione di responsabilità dell’insegnante che deve cercare di provare di non averne. L’art. 61 della L. n° 312/80 ha ridotto di molto tale responsabilità prevedendo che essa sia limitata solo ai casi di dolo, cioè la volontà di far provocare il danno dall’alunno o l’assoluta inerzia per evitarlo pur potendolo, oppure ai casi di colpa grave, cioè negligenza totale nel controllo degli alunni.
Olimpia De rosa
Olimpia De rosa
2025-06-05 15:05:01
Numero di risposte : 31
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Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

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