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Come si esonera un allenatore?

Eufemia Donati
Eufemia Donati
2025-08-16 23:10:25
Numero di risposte : 14
0
L’esonero dell’allenatore non implica la risoluzione del contratto. Di conseguenza, l’allenatore esonerato continua a ricevere il suo stipendio nonostante non sia più coinvolto nelle attività di allenamento. In sostanza, l’esonero solleva l’allenatore dall’obbligo di svolgere il suo lavoro, ma il contratto rimane valido. In altre parole, l’esonero dell’allenatore non è un licenziamento, ma una sospensione temporanea delle sue responsabilità contrattuali. La società ha il diritto di richiamare l’allenatore in qualsiasi momento per farlo tornare ad allenare la squadra. L’allenatore non può allenare altre squadre mentre è ancora un dipendente della società che lo ha esonerato. La risoluzione del contratto è diversa dall’esonero ed è un’opzione che permette la terminazione del rapporto giuridico tra l’allenatore e la società. La società deve continuare a pagare lo stipendio all’allenatore. In teoria, un allenatore esonerato, sempre sotto contratto con la società, potrebbe essere adibito a nuove mansioni, ma solo con il suo consenso e se tali mansioni sono equivalenti a quelle originarie. Le parti possono concordare una risoluzione consensuale del contratto, spesso con un pagamento di una somma di denaro a titolo di buonuscita.
Helga Villa
Helga Villa
2025-08-07 11:44:48
Numero di risposte : 15
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Il presupposto fondamentale per il ri-tesseramento è l’esonero dell’allenatore o allenatrice da parte della Società. Solo in caso di esonero potrà essere tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva. La Società mi ha esonerato, come posso sciogliermi dall’Accordo Economico stipulato? Sono stato esonerato prima del 30 novembre, ho l’obbligo di effettuare immediatamente un nuovo tesseramento per un’altra Società oppure posso tesserarmi entro la stessa stagione sportiva dell’esonero? A seguito dell’esonero prima del 30 novembre, ho esercitato il recesso dall’accordo economico o ho concluso una risoluzione consensuale: quali corrispettivi mi spettano? Mi sono ri-tesserato con una nuova società in base al protocollo d’intesa LND – AIAC, ma non ho operato il recesso dall’accordo economico o non ho concluso una risoluzione consensuale dello stesso: quali corrispettivi mi spettano? Ho l’abilitazione da professionista (UEFA Pro, UEFA A) ma alleno nei dilettanti: è valido nel mio caso il protocollo d’intesa LND-AIAC? Se vengo esonerato prima del 30 novembre da una società che partecipa ad un campionato della LND o della categoria giovanile juniores, nonché delle categorie giovanili agonistiche (allievi e giovanissimi), posso ri-tesserarmi per una squadra che svolge attività di base? Sono un allenatore/allenatrice che svolge attività di calciatore/calciatrice e/o dirigente nella medesima società. Se vengo da questa esonerato prima del 30 novembre, posso tesserarmi come allenatore presso altra società e continuare a fare il calciatore e/o il dirigente presso la società che mi ha esonerato? Sono un allenatore/allenatrice che svolge attività di calciatore e/o dirigente nella medesima società. Se vengo da questa esonerato/a prima del 30 novembre, posso tesserarmi nuovamente come allenatore in un’altra società e fare anche il calciatore e/o il dirigente sempre presso la “nuova” società?

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Maika Ferri
Maika Ferri
2025-07-27 07:16:17
Numero di risposte : 23
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L'esonero indica due situazioni diverse: infatti, mentre il licenziamento determina la conclusione del rapporto di lavoro, nel caso dell’esonero l’allenatore continua a percepire lo stipendio concordato con la società fino alla scadenza del contratto, venendo dispensato dall’obbligo di fornire le proprie prestazioni. Ma il fatto che una società non sia soddisfatta dei risultati dell’allenatore non rientra normalmente in questa casistica. A meno di plateali problemi disciplinari o di violazioni del contratto, licenziare un allenatore perché la squadra va male quindi è impossibile, a meno che una società non voglia esporsi a possibili cause legali che probabilmente perderebbe. In Italia l’esonero è disciplinato dall’accordo stipulato tra la FIGC e l’AIAC in attuazione della legge che regola il professionismo sportivo. Nel caso in cui, dopo essere stato esonerato ma prima della scadenza del contratto, l’allenatore riceva un’offerta da un’altra squadra e voglia accettarla, deve fare un accordo di risoluzione consensuale per concludere il rapporto di lavoro con quella precedente. In caso di risoluzione consensuale, all’allenatore viene normalmente riconosciuta una buona uscita, ossia una somma di denaro che va a compensare in parte lo stipendio che avrebbe dovuto ricevere da lì alla fine del vecchio contratto. In teoria la giurisprudenza stabilisce che l’esonero può essere attuato dalla società soltanto quando l’allenatore ha perso il controllo tecnico e gestionale sulla squadra. Tuttavia, nella pratica le società hanno ampia libertà negli esoneri, che in alcuni casi arrivano anche dopo poche partite.
Caterina Messina
Caterina Messina
2025-07-27 06:46:35
Numero di risposte : 17
0
Un allenatore o un'allenatrice esonerato o esonerata prima del 30 dicembre 2024 da una società associata alla Lega Nazionale Dilettanti o puro settore giovanile, avrà facoltà di essere tesserato da un’altra società FIGC nel corso della stagione sportiva in corso a patto che il nuovo club partecipi ad un girone differente della medesima categoria o ad un campionato differente. È dunque doveroso precisare e ribadire che è necessario l’ESONERO. Una società può comunicare l’ESONERO di un allenatore tramite un documento scaricabile dalla modulistica del settore tecnico, a cui poi dovrà inviarlo, ed una copia andrà rilasciata al tecnico poiché potrà servirgli per firmare con un eventuale nuovo club.

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Marcello Ferri
Marcello Ferri
2025-07-27 04:22:49
Numero di risposte : 21
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La facoltà di tesserarsi nuovamente è sottoposta alla condizione che sia avvenuto un esonero dalla precedente società, quindi non opera in ipotesi di dimissioni, e può essere esercitata in qualunque momento della stagione. Per sciogliersi dall’accordo economico in corso tra sodalizio e allenatore, è possibile inviare una comunicazione di recesso alla società oppure addivenire ad una risoluzione consensuale tra le parti. In tali circostanze, l’allenatore potrà richiedere i corrispettivi che siano maturati sino alla data di scioglimento del rapporto. Se invece non è stato risolto il rapporto, né con recesso né con accordo consensuale, allora potranno essere chiesti i diritti economici maturati fino al momento del nuovo tesseramento. La possibilità di proseguire la stagione sportiva presso altra compagine è valida anche per chi ha l’abilitazione da professionista. Attenzione, per chi sia stato esonerato prima dell’inizio del campionato, si applica la norma riportata dal Comunicato Ufficiale n. 1 della s.s. 22/23, la quale consente il ritesseramento senza alcuna limitazione.
Gianantonio Pellegrino
Gianantonio Pellegrino
2025-07-27 04:18:46
Numero di risposte : 16
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L’esonero dell’allenatore non comporta la risoluzione del contratto. Ciò significa che l’allenatore esonerato continuerà a percepire il proprio stipendio pur non svolgendo più alcuna prestazione. L’esonero solleva l’allenatore dall’obbligo di eseguire la propria prestazione lavorativa, mantenendo però in vita il rapporto giuridico, ovverosia il contratto. L’esonero dell’allenatore non è un licenziamento, ma una dispensa dall’adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali. L’allenatore esonerato, restando alle dipendenze della società, può essere adibito ad altre mansioni, ma solo con il consenso del lavoratore, cioè dell’allenatore, e sempre che le nuove mansioni siano equivalenti a quelle per le quali si è stati assunti. Ciò rende di fatto molto difficile attribuire a nuova mansione l’allenatore esonerato. Si potrebbe pensare, in effetti, di continuare a fargli ricoprire un ruolo all’interno dello staff tecnico, come ad esempio quello di vice-allenatore. La società non potrebbe mai adibire l’allenatore esonerato a mansioni inferiori, pena l’obbligo di risarcire il danno.

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Raniero Moretti
Raniero Moretti
2025-07-27 03:27:50
Numero di risposte : 25
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La regola generale del settore tecnico prevede che un allenatore non possa ritesserarsi per una nuova squadra dopo l'esonero a meno che ciò sia incluso nell'accordo collettivo. Con la modifica di detti accordi collettivi intervenuti in questi giorni tra gli allenatori e le leghe di serie B e C si è stabilito che i tecnici esonerati entro il 20 dicembre, possono risolvere unilateralmente il proprio contratto e ritesserarsi per altra società di qualsiasi categoria. La Serie B e la serie C hanno aggiunto una postilla nell'accordo collettivo, ammettendo dunque questa possibilità. La cosa al momento non è permessa per gli allenatori esonerati dalle squadre di serie A.
Cesidia Palmieri
Cesidia Palmieri
2025-07-27 01:47:17
Numero di risposte : 18
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Potrà ritesserarsi per altre società l’allenatore esonerato entro il 20 dicembre. Potrà ritesserarsi per altre società l’allenatore esonerato entro il 31 dicembre. Potrà ritesserarsi l’allenatore esonerato entro il 30 novembre purché in una squadra non del proprio stesso girone. Potrà ritesserarsi l’allenatore esonerato entro il 30 novembre.

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