Il presupposto fondamentale per il ri-tesseramento è l’esonero dell’allenatore/allenatrice da parte della Società.
Solo in caso di esonero potrà essere tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva.
L’ulteriore tesseramento può essere fatto in qualunque momento della Stagione Sportiva.
In ipotesi di ri-tesseramento dell’allenatore/allenatrice senza recesso o risoluzione consensuale del precedente accordo economico, quest’ultimo, di fatto, non produrrà più alcun effetto giuridico dal momento del nuovo tesseramento.
L’allenatore/allenatrice potrà dunque ri-tesserarsi senza i limiti introdotti con il protocollo d’intesa LND-AIAC, pubblicato con il Comunicato Ufficiale LND n. 108 22/23.
Sono escluse le attività che non rientrano nella competenza della LND e l’attività giovanile di base.
Se vengo esonerato prima del 30 novembre da una società che partecipa ad un campionato della LND o della categoria giovanile juniores, nonché delle categorie giovanili agonistiche, posso ri-tesserarmi per una squadra che svolge attività di base.
L’allenatore/allenatrice che è stato esonerato/a da una squadra LND che partecipa all’attività di prima squadra LND, juniores o giovanile agonistica, può ri-tesserarsi solo nell’ambito di tali contesti, seppur in un girone o campionato diverso.
Come regola di carattere generale, infatti, i calciatori possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati come calciatori.
Ugualmente, i dirigenti non possono essere tesserati come calciatori o tecnici né assumere la qualifica di dirigenti in altra società associata alla stessa Lega o di puro settore giovanile.
Sono un allenatore/allenatrice che svolge attività di calciatore e/o dirigente nella medesima società.
Se vengo da questa esonerato/a prima del 30 novembre, posso tesserarmi nuovamente come allenatore in un’altra società e fare anche il calciatore e/o il dirigente sempre presso la “nuova” società.
Si, ma solo a condizione che perda ogni rapporto di tesseramento con la precedente società e che si rispettino le altre disposizioni sul tesseramento.