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Cosa fanno gli allenatori esonerati?

Tazio Martini
Tazio Martini
2025-08-21 17:21:50
Numero di risposte : 25
0
L’Allenatore/Allenatrice esonerato/a prima del 30 Dicembre 2023 da una Società associata alla L.N.D. o da Società di “puro settore” avrà la facoltà, in deroga alla normativa vigente, di tesserarsi e svolgere attività per altra Società della F.I.G.C. nel corso della stessa stagione sportiva, a condizione che la nuova Società partecipi ad un girone diverso o campionato diverso da quella in cui partecipava la Società che ha esonerato in Tecnico. Tale deroga non opera per gli Allenatori/Allenatrici esonerati/e dalla conduzione di squadre partecipanti alle attività giovanili di base.
Annalisa Monti
Annalisa Monti
2025-08-11 21:51:14
Numero di risposte : 17
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Un allenatore o un'allenatrice esonerato o esonerata prima del 30 dicembre 2024 da una società associata alla Lega Nazionale Dilettanti o puro settore giovanile, avrà facoltà di essere tesserato da un’altra società FIGC nel corso della stagione sportiva in corso a patto che il nuovo club partecipi ad un girone differente della medesima categoria o ad un campionato differente. È dunque doveroso precisare e ribadire che è necessario l’ESONERO. Una società può comunicare l’ESONERO di un allenatore tramite un documento scaricabile dalla modulistica del settore tecnico, a cui poi dovrà inviarlo, ed una copia andrà rilasciata al tecnico poiché potrà servirgli per firmare con un eventuale nuovo club.

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Corrado Rizzo
Corrado Rizzo
2025-08-06 05:22:53
Numero di risposte : 12
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L’esonero dell’allenatore non comporta la risoluzione del contratto. Ciò significa che l’allenatore esonerato continuerà a percepire il proprio stipendio pur non svolgendo più alcuna prestazione. L’allenatore esonerato, restando alle dipendenze della società, può essere adibito ad altre mansioni, ma solo con il consenso del lavoratore, cioè dell’allenatore, e sempre che le nuove mansioni siano equivalenti a quelle per le quali si è stati assunti. L’allenatore non può allenare altrove, continuando a essere un dipendente della società che lo ha esonerato, né svolgere altre mansioni per conto di altre squadre. L’allenatore esonerato potrebbe anche dimettersi spontaneamente e rinunciare a qualsiasi pagamento, così facendo, la società non dovrebbe pagargli nulla.
Manuele Bianco
Manuele Bianco
2025-07-27 04:36:45
Numero di risposte : 21
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Il presupposto fondamentale per il ri-tesseramento è l’esonero dell’allenatore/allenatrice da parte della Società. Solo in caso di esonero potrà essere tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva. L’ulteriore tesseramento può essere fatto in qualunque momento della Stagione Sportiva. In ipotesi di ri-tesseramento dell’allenatore/allenatrice senza recesso o risoluzione consensuale del precedente accordo economico, quest’ultimo, di fatto, non produrrà più alcun effetto giuridico dal momento del nuovo tesseramento. L’allenatore/allenatrice potrà dunque ri-tesserarsi senza i limiti introdotti con il protocollo d’intesa LND-AIAC, pubblicato con il Comunicato Ufficiale LND n. 108 22/23. Sono escluse le attività che non rientrano nella competenza della LND e l’attività giovanile di base. Se vengo esonerato prima del 30 novembre da una società che partecipa ad un campionato della LND o della categoria giovanile juniores, nonché delle categorie giovanili agonistiche, posso ri-tesserarmi per una squadra che svolge attività di base. L’allenatore/allenatrice che è stato esonerato/a da una squadra LND che partecipa all’attività di prima squadra LND, juniores o giovanile agonistica, può ri-tesserarsi solo nell’ambito di tali contesti, seppur in un girone o campionato diverso. Come regola di carattere generale, infatti, i calciatori possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati come calciatori. Ugualmente, i dirigenti non possono essere tesserati come calciatori o tecnici né assumere la qualifica di dirigenti in altra società associata alla stessa Lega o di puro settore giovanile. Sono un allenatore/allenatrice che svolge attività di calciatore e/o dirigente nella medesima società. Se vengo da questa esonerato/a prima del 30 novembre, posso tesserarmi nuovamente come allenatore in un’altra società e fare anche il calciatore e/o il dirigente sempre presso la “nuova” società. Si, ma solo a condizione che perda ogni rapporto di tesseramento con la precedente società e che si rispettino le altre disposizioni sul tesseramento.

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Francesca Marino
Francesca Marino
2025-07-27 01:23:24
Numero di risposte : 23
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Dopo l’esonero l’allenatore rimane infatti a disposizione della società, anche nel caso in cui questa decidesse di richiamarlo. Nel caso in cui, dopo essere stato esonerato ma prima della scadenza del contratto, l’allenatore riceva un’offerta da un’altra squadra e voglia accettarla, deve fare un accordo di risoluzione consensuale per concludere il rapporto di lavoro con quella precedente. In caso di risoluzione consensuale, all’allenatore viene normalmente riconosciuta una buona uscita, ossia una somma di denaro che va a compensare in parte lo stipendio che avrebbe dovuto ricevere da lì alla fine del vecchio contratto. In casi piuttosto rari, una squadra può chiedere a un allenatore esonerato di tornare ad allenare, se ha deciso di esonerare quello che aveva scelto per sostituirlo. Inoltre l’allenatore continua a percepire lo stipendio concordato con la società fino alla scadenza del contratto, venendo dispensato dall’obbligo di fornire le proprie prestazioni. L’esonero prevede che l’allenatore esonerato non possa allenare una nuova squadra fino alla scadenza del contratto.
Gianantonio Pellegrino
Gianantonio Pellegrino
2025-07-27 01:17:51
Numero di risposte : 16
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La facoltà di tesserarsi nuovamente è sottoposta alla condizione che sia avvenuto un esonero dalla precedente società, quindi non opera in ipotesi di dimissioni, e può essere esercitata in qualunque momento della stagione. Per sciogliersi dall’accordo economico in corso tra sodalizio e allenatore, è possibile inviare una comunicazione di recesso alla società oppure addivenire ad una risoluzione consensuale tra le parties; in tali circostanze, l’allenatore potrà richiedere i corrispettivi che siano maturati sino alla data di scioglimento del rapporto. Se invece non è stato risolto il rapporto, né con recesso né con accordo consensuale, allora potranno essere chiesti i diritti economici maturati fino al momento del nuovo tesseramento. La possibilità di proseguire la stagione sportiva presso altra compagine è valida anche per chi ha l’abilitazione da professionista. La possibilità di proseguire la stagione sportiva presso altra compagine è valida anche per chi abbia subito più esoneri prima del 30 novembre e anche per chi abbia svolto attività di allenatore e calciatore/dirigente nella medesima società, purché cessi ogni rapporto e siano rispettate tutte le disposizioni relative al tesseramento.

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Nicoletta Milani
Nicoletta Milani
2025-07-26 23:35:41
Numero di risposte : 23
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L’Allenatore/Allenatrice esonerato/a prima del 30 Dicembre 2024 da una Società associata alla L.N.D. o da Società di “puro settore” avrà la facoltà, in deroga alla normativa vigente, di tesserarsi e svolgere attività per altra Società della F.I.G.C. nel corso della stessa stagione sportiva, a condizione che la nuova Società partecipi ad un girone diverso o campionato diverso da quella in cui partecipava la Società che ha esonerato il Tecnico. Tale deroga non opera per gli Allenatori/Allenatrici esonerati/edalla conduzione di squadre partecipanti alle attività giovanili di base.