Cosa si rischia per atti di vandalismo?

Emilia Cattaneo
2025-06-18 19:34:00
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La nuova formulazione dell'articolo 635 del codice penale contempla ipotesi autonome di reato tra le quali è prevista quella di chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le categorie di beni già previste nella precedente formulazione del comma 2 della norma. Tra tali beni sono incluse le cose indicate nel numero 7 dell'articolo 625 del codice penale, come, ad esempio, quelle esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede. Inoltre la depenalizzazione della condotta di danneggiamento semplice non ha comportato un arretramento della tutela nei confronti dei soggetti lesi da tali atti vandalici, avendo previsto l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa, di importo sino ad 8000 euro. Il delitto di danneggiamento si configura, tra l'altro, laddove il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede. La depenalizzazione della condotta di danneggiamento semplice ha previsto l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa, di importo sino ad 8000 euro.

Graziano Mariani
2025-06-18 18:53:30
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Se la fattispecie non rientra nel penale, per l’illecito civile di danneggiamento semplice si rischia una sanzione pecuniaria tra 100 e 8.000 euro.
Il danneggiamento aggravato, invece, è punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni.
Infine, chi commette deturpamento rischia una multa di 103 euro e, nelle ipotesi più gravi (danni a immobili e mezzi di trasporto) rischia la reclusione da 1 a 6 mesi e la multa da 300 a 1.000 euro.
Se il deturpamento colpisce beni di interesse storico o artistico, invece, si rischia la reclusione da 3 mesi a 1 anno e la multa da 1.000 euro.
In questi casi più gravi, il deturpamento è procedibile d’ufficio e la recidiva (quando il reato viene ripetuto) è punita con sanzioni maggiorate: la reclusione da 3 mesi a 2 anni e la multa fino a 10.000 euro.
A prescindere dal tipo di illecito, il danneggiatore può essere chiamato a corrispondere un risarcimento danni.
Chi subisce degli atti vandalici deve quindi sporgere querela (denuncia se il fatto è procedibile d’ufficio) o avviare una causa civile se il fatto non costituisce reato.
Durante il procedimento penale è comunque possibile costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento.

Monia Santoro
2025-06-18 15:33:42
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Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Per i reati di cui, di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena e' subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione
Le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione.
Le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione
Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Sibilla Gatti
2025-06-18 15:12:24
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Il reato di danneggiamento rappresenta un’azione illecita che può avere gravi conseguenze per chi lo commette, oltre che sul piano civile e risarcitorio, anche su quello penale. La depenalizzazione di questa condotta solleva questioni riguardo alla sua efficacia nel dissuadere comportamenti dannosi. Il legislatore ha agito in senso opposto, ritenendo il presidio penale utile solo in determinate circostanze, depenalizzando il danneggiamento “semplice”. È fondamentale promuovere una cultura del rispetto e della legalità per prevenire atti dannosi e garantire un ambiente sociale più sicuro e civile, al di là della tutela penalistica. Il comma secondo dell’art. 635 c.p. prevede la sussistenza del reato anche qualora la condotta sia diretta nei confronti di alcuni beni di particolare interesse. L’articolo prevede, poi, al comma terzo, un’aggravante per chi commette condotte di danneggiamento in occasione di manifestazioni pubbliche.