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Quando la scuola può chiamare gli assistenti sociali?

Stella Martino
Stella Martino
2025-07-01 01:51:02
Numero di risposte : 23
0
La scuola può segnalare il minore ai servizi sociali quando emergono situazioni che compromettono il suo benessere psicofisico. La scuola ha l’obbligo di segnalare situazioni di rischio per il minore. La decisione viene generalmente presa dopo un confronto tra docenti e dirigente, con l’obiettivo di valutare se l’intervento degli assistenti sociali sia necessario. La segnalazione può partire da diversi soggetti all’interno dell’istituto scolastico: La scuola monitora il comportamento del minore e raccoglie eventuali segnali di disagio.
Matilde Fabbri
Matilde Fabbri
2025-06-18 02:21:00
Numero di risposte : 23
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La scuola può chiamare gli assistenti sociali quando un minore ha dimostrato delle difficoltà di vita nell’ambito scolastico e che hanno un bisogno palese di sostegno. In questi casi la scuola può e deve segnalare la situazione di disagio del minore per permettere così l’intervento degli operatori sociali. Condizioni di disagio importanti come un minore che si prostituisce, o vittima di reati di maltrattamento o abbandono, sono da segnalare obbligatoriamente così che il minore venga allontanato dall’ambiente familiare e venga inserito in un contesto idonea alla sua crescita psico-fisica. La richiesta di intervento può essere fatta sia personalmente che in forma anonima, da un docente, il quale indicherà generalità del minore, le prove tangibili di maltrattamenti e abbandono del minore. Tale situazione deve far capo ad una incapacità del genitore di provvedere ai bisogni del figlio minore- si pensi a malnutrizione e trascuratezza- o nei casi di genitori tossicodipendenti, alcolizzati o che si prostituiscono.

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Deborah Palmieri
Deborah Palmieri
2025-06-18 01:01:55
Numero di risposte : 30
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La scuola è tenuta per legge a segnalare al Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di abbandono, trascuratezza, maltrattamento, abuso o grave disagio psicologico/sociale. In questi casi, il dirigente scolastico o i docenti possono segnalare direttamente ai servizi sociali o alla Procura minorile. Quando un minore non frequenta la scuola, o lo fa saltuariamente, l’istituto può attivare i servizi sociali per valutare la situazione familiare e prevenire o contrastare l’abbandono scolastico. Gli assistenti sociali possono intervenire a scuola in diverse situazioni, in base a quanto previsto dalla normativa italiana e dalle prassi operative dei servizi sociali territoriali. Il loro intervento è sempre finalizzato alla tutela del minore e può avvenire su segnalazione della scuola, dell’autorità giudiziaria, o in seguito a una presa in carico da parte dei servizi sociali. Gli assistenti sociali collaborano con le scuole per sviluppare progetti di prevenzione, educazione alla legalità, affettività, lotta al bullismo e integrazione sociale. Se un minore è sottoposto a provvedimenti giudiziari l’assistente sociale svolge attività di monitoraggio e relazione con l’istituto scolastico.
Carlo Vitale
Carlo Vitale
2025-06-17 21:45:41
Numero di risposte : 23
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Un alunno frequentante la scuola primaria del nostro Istituto Comprensivo, per una serie di gravi problematiche comportamentali, è stato segnalato ai servizi sociali, i quali hanno preso in carico il caso. Si chiede se l’assistente sociale può entrare in classe per osservare il comportamento del bambino e qual è in questo caso l’iter che il Dirigente Scolastico deve seguire. Si chiede se l’ingresso e l’osservazione devono essere autorizzate dal solo Dirigente Scolastico o se si richiede altresì una delibera favorevole anche da parte del Consiglio d’Istituto. Si chiede se è necessario acquisire l’autorizzazione dei genitori degli altri alunni della classe o è sufficiente metterli a conoscenza del giorno e dell’orario in cui verrà effettuata l’osservazione in classe. Analogo problema sorge anche per quanto riguarda l’ingresso in classe di una psicologa, sempre al fine di osservare il comportamento del bambino. Si chiede se è sufficiente l’autorizzazione del Dirigente e se i genitori degli altri alunni devono soltanto essere messi a conoscenza dell’osservazione o devono espressamente autorizzarla.

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Angela Fabbri
Angela Fabbri
2025-06-09 18:35:02
Numero di risposte : 31
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Un DS può fare intervenire i Servizi Sociali anche senza il consenso della famiglia. La scuola può chiamare gli assistenti sociali quando si ravvede la necessità di farlo, ad esempio in casi di criticità comportamentali di un minore, come nel caso di un alunno di scuola primaria che ha palesato comportamenti critici. In questi casi, il DS può informare la famiglia dell'intenzione di segnalare il caso ai Servizi Sociali, ma non è sempre obbligatorio farlo, soprattutto se la situazione ha già visto inconcludente l'operato dei Servizi Sociali e dei genitori e vi è rischio per la salute e sicurezza del minore in questione o dei suoi compagni. In tali situazioni, il DS può anche segnalare il caso alla Procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni. Il DS può seguire una procedura che prevede la richiesta al personale docente di una relazione sottoscritta del caso in questione, la convocazione della famiglia o delle famiglie coinvolte e la segnalazione ai Servizi Sociali.
Boris Benedetti
Boris Benedetti
2025-06-09 16:23:45
Numero di risposte : 35
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La scuola deve quindi chiamare i servizi sociali in casi come: evidente stato di abbandono dell’alunno minore; indizi che fanno presumere che lo studente sia vittima di percosse oppure che viva un profondo disagio psicologico in famiglia, ad esempio a causa dei litigi tra i genitori; genitori che non sono in grado di occuparsi dell’educazione del figlio; figli di genitori separati o divorziati vittime del disagio derivante dalla fine traumatica del rapporto; alunni minori costretti a prostituirsi; studenti con deficit cognitivi non assistito dalla famiglia. In tutti questi casi la scuola deve attivarsi per segnalare l’alunno ai servizi sociali, affinché questi intervengano con il proprio personale specializzato al fine di verificare se sussiste effettivamente la condizione di disagio e, in caso positivo, mettano a punto gli strumenti per porvi rimedio. In ogni caso, l’obbligo di denuncia scatta anche in capo agli assistenti sociali, con la conseguenza che, se questi intervengono su segnalazione della scuola e si rendono conto che i minori sono vittime di reati, potranno essi stessi sporgere denuncia alle autorità.

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