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Cosa significa doppia conforme?

Penelope Marchetti
Penelope Marchetti
2025-08-25 16:30:35
Numero di risposte : 21
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Con ordinanza n.9088/2022 del 21/03/2022, la Corte di cassazione VI Sezione civile ha affermato che qualora il ricorso si fondi sullo stesso articolo e vi sia identità degli elementi vagliati dai giudici di primo e secondo grado, esso è da ritenersi inammissibile ai sensi dell'art.348 ter c.p.c. Nel caso di specie, la Corte ha constatato, quindi, l'identità degli elementi vagliati dai giudici di primo e secondo grado, in quanto con la sentenza d'appello è stata confermata la sentenza di primo grado, cd. "doppia conforme". Ciò comporta una peculiare ragione di inammissibilità per violazione dell'art.348 ter c.p.c. a norma del quale "Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione (...) può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360." La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi di ricorso sono da considerarsi inammissibili, in quanto hanno natura fattuale, nel senso che non sono diretti a contestare un error iuris, ma profili di fatto non deducibili in sede di legittimità. Inoltre la Corte ha evidenziato che entrambe i motivi di ricorso hanno ad oggetto censure basate sul medesimo art.360, co. 1 n. 5 c.p.c., il quale prevede che le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione "5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".
Radames Ferrara
Radames Ferrara
2025-08-17 16:28:03
Numero di risposte : 12
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Pertanto, in caso di “doppia conforme” il ricorso per cassazione potrà essere proposto invocando la violazione dei numeri da 1) a 4) dell’art. 360 c.p.c. In realtà non ricorre il caso della inammissibilità per “doppia conforme”, posto che in primo grado il giudice ha accertato l’omessa presentazione della dichiarazione e in appello l’inconferenza della documentazione, così indicando le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. L’art. 348 ter, quarto comma, c.p.c. stabilisce che “Quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell’articolo 360”. La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all’articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado.

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Prisca Pagano
Prisca Pagano
2025-08-06 06:35:14
Numero di risposte : 21
0
L’espressione “doppia conforme” è adoperata quando la sentenza di secondo grado conferma quella di primo grado. In presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, va, peraltro, ritenuta l’ammissibilità della motivazione della sentenza d’appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi. È pacifico, innanzitutto, che, nell’ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, le due motivazioni si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Allorché, quindi, le due sentenze concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo. La sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione, e si pone dunque fuori dal pur legittimo ambito del ricorso alla motivazione “per relationem”, se si limita a riprodurre la decisione confermata, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado, e senza argomentare sull’inconsistenza o sulla non pertinenza di detti motivi.
Priamo Ferrari
Priamo Ferrari
2025-08-06 04:19:04
Numero di risposte : 16
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Con l’espressione doppia conforme si fa riferimento all’ipotesi in cui l’ordinanza di inammissibilità dell’appello, o la sentenza d’appello che lo rigetta, sia pronunciata per le medesime ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado. Insomma allorché si sia in presenza di sentenza di primo o di secondo grado contenente uguali valutazioni del fatto. La norma ivi contenuta stabilisce che, in ipotesi di questo tipo, sia esclusa la possibilità di ricorrere in Cassazione per il motivo di cui al n. 5 dell’art 360, I comma, c.p.c. Ne consegue che, per evitare l’inammissibilità di tale motivo di gravame in sede di legittimità, in presenza di doppia conforme sul fatto, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a fondamento della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto/ordinanza di inammissibilità dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. In assenza di specifiche indicazioni da parte del legislatore, è stata la stessa Corte di Cassazione a definire l’ambito di operatività del limite posto dalla doppia conforme, nonché le relative eccezioni. In particolare, è stato affermato che non opera la preclusione in esame qualora l’ordinanza di inammissibilità/sentenza di rigetto in appello sia motivata da ragioni processuali. Inoltre, la Suprema Corte ha anche precisato che non trova applicazione la limitazione derivante dalla doppia conforme quando il vizio di motivazione si fonda sul travisamento di una prova, la cui risultanza utilizzata per la decisione è smentita da uno specifico atto processuale. La preclusione derivante da una doppia conforme rappresenta, piuttosto, un filtro di ragionevolezza.

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Joshua Valentini
Joshua Valentini
2025-07-30 10:37:14
Numero di risposte : 15
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Il termine doppia conforme descrive l’ipotesi in cui le sentenze di primo e di secondo grado contengano in sostanza le stesse valutazioni dei fatti. La doppia conforme assume un rilievo particolare quando si vuole presentare un ricorso in sede di legittimità. Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4). Tale disposizione non si applica relativamente alle cause di cui all’articolo 70, primo comma. In presenza di una doppia conforme, ossia di due pronunce emesse in due diversi gradi di giudizio che concordano pienamente sull’analisi e sulla valutazione degli elementi probatori la Cassazione non può, proprio perché giudice delle leggi, invalidarne le conclusioni fornendo prospettive nuove e alternative rispetto a quelle dei giudici di merito. La doppia conforme assume un rilievo particolare quando si vuole presentare un ricorso in sede di legittimità. Si ha doppia conforme quando la sentenza di secondo grado conferma per intero quella di primo grado, comportando limiti al ricorso per Cassazione.
Ninfa Ricci
Ninfa Ricci
2025-07-18 07:44:15
Numero di risposte : 24
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La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla cosiddetta doppia conforme, riaffermando un orientamento consolidato: quando le sentenze di primo e secondo grado risultano identiche per motivazioni e ricostruzione dei fatti, il ricorso in Cassazione non è proponibile, salvo che non si dimostri una divergenza concreta tra le due decisioni. Il punto centrale della decisione riguarda la necessità, in presenza di sentenze conformi nei due gradi di merito, di specificare le eventuali difformità tra le motivazioni, pena l’inammissibilità del ricorso. Un principio che la recente riforma Cartabia, intervenuta con il decreto legislativo 149/2022, ha implicitamente confermato modificando l’articolo 360 del codice di procedura civile, pur eliminando il precedente filtro di inammissibilità previsto in appello dall’articolo 348-ter. La Suprema Corte ha inoltre ribadito che, in caso di doppia conforme, resta escluso il motivo di ricorso previsto dall’articolo 360, primo comma, n. 5, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo già discusso dalle parti, in quanto la valutazione probatoria rimane di esclusiva competenza dei giudici di merito. Un principio ribadito anche dalla sezione tributaria della Cassazione con la recente pronuncia n. 5445/2025, che conferma l’impossibilità per il giudice di legittimità di sovrapporre una propria valutazione a quella uniforme già espressa nei precedenti gradi di giudizio.

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