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Quale norma disciplina la sicurezza degli impianti negli edifici?

Vitalba Milani
Vitalba Milani
2025-05-31 09:43:41
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Il Decreto 22 Gennaio 2008, n. 37 recante ‘riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici’, (in sostituzione della L. 46/90) e relativo alle norme in materia di sicurezza degli impianti. Il Decreto 22 Gennaio 2008 prevede l’estensione dell’ambito di applicazione agli impianti posti a servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso. L’obbligo di progettazione degli impianti elettrici scatta anche quando la potenza impegnata è superiore a 6 Kw. Altra novità del nuovo Decreto è la ‘Dichiarazione di Rispondenza’, indispensabile per gli impianti privi di dichiarazione di conformità prevista dalla L. 46/90. Nel caso di impianti non soggetti ad obbligo di progettazione la suddetta dichiarazione può essere resa da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata. Il progetto è necessario per tutti gli impianti, esclusi ascensori e montacarichi per cui sono in vigore specifiche disposizioni normative. Ne vengono varati due tipi: uno semplificato redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice, e uno più complesso sottoscritto da un professionista iscritto agli albi professionali. Il Decreto 22 Gennaio 2008 prevede che la dichiarazione di conformità ed il relativo progetto o certificato di collaudo vengano trasmessi dall’impresa installatrice tramite lo Sportello Unico del Comune ove ha sede l’impianto, il Comune ne invierà copia alla Camera di Commercio. In caso di nuova fornitura o aumento di potenza oltre i limiti fissati dal Decreto (6 Kw per gli impianti elettrici), il committente deve consegnare all’azienda del gas, dell’energia elettrica o dell’acqua copia della dichiarazione di conformità dell’impianto o dichiarazione di rispondenza entro 30 giorni dall’allacciamento. In caso di mancata trasmissione della documentazione entro i 30 giorni, il fornitore o distributore, sospende la fornitura.
Nadia Grassi
Nadia Grassi
2025-05-31 09:39:05
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La materia della sicurezza degli impianti ha trovato una organica regolamentazione con la L. 5-3-1990, n. 46, e con il relativo regolamento di attuazione del 6-12-1991, n. 447. La L. 46/90 si applica agli edifici adibiti ad uso civile, dovendosi intendere per tali le unità immobiliari o la parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili. Gli impianti soggetti all’ambito di operatività della L. 46/90 sono: a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici, a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore; b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche; c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie; d) gli impianti idrosanitari, nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all’interno degli edifici, a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore; e) gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici, a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore; f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) gli impianti di protezione antincendio. Sono abilitate alla installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti le imprese iscritte negli appositi registri od albi, ed in possesso di specifici requisiti tecnico-professionali. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui alle lettere a), b), c), e) e g) è obbligatoria la redazione di un progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell’ambito delle rispettive competenze. Le imprese installatrici devono eseguire gli impianti a regola d’arte, utilizzando materiali parimenti costruiti a regola d’arte. Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare una dichiarazione di conformità delle opere realizzate alle norme di legge. Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto. Gli impianti di uso comune già esistenti vanno adeguati alle norme della legge sulla sicurezza degli impianti entro il 31 dicembre 1998. Il mancato adeguamento comporta una sanzione amministrativa, nei confronti dell’amministratore inadempiente, compresa tra Lire 500.000 e Lire 5 milioni. Quanto alla natura delle opere di adeguamento, si ritiene che dette opere abbiano carattere di manutenzione e che pertanto sia necessaria la maggioranza semplice per l’approvazione delle delibere, anche quando ciò comporti interventi su parti comuni che costituirebbero innovazioni, purché essi siano strettamente dipendenti dalla necessità di eseguire gli adeguamenti. Nel caso in cui gli adeguamenti si rendano necessari al fine del rispetto delle previsioni di legge, l’assemblea è tenuta ad assumere le necessarie delibere. In caso di mancata deliberazione, è applicabile alla fattispecie l’art. 1105, ult. co., c.c., ai sensi del quale se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria.