Il decreto n. 38 definisce, innanzitutto, l’impianto sportivo in maniera ampia come la struttura, posta all’aperto o in un locale chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive e formata da uno o più spazi destinati ad un solo o in più sport facendovi rientrare in tale nozione anche le zone riservate agli spettatori o ai servizi accessori e di supporto.
Una delle novità introdotte al d.lgs. riguarda l’enunciazione del principio generale all’art. 4 in base al quale: gli interventi di ammodernamento o costruzione dovranno essere realizzati in maniera prioritaria attraverso il recupero di impianti già esistenti o, comunque, intervenendo in zone già edificate.
Il D.lgs. 38/2021 individua due diverse modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi: le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici e della normativa euro-unitaria e l’affidamento diretto.
L’affidamento diretto della gestione ad associazioni e società sportive non aventi scopo di lucro (art. 5) prevede la presentazione di un progetto preliminare e di un piano di fattibilità contenente le varie possibili soluzioni progettuali, tenendo conto della valutazione in termini qualitativi, ambientali, tecnici ed eccomici.
Al fine di favorire il raggiungimento di un equilibrio economico-finanziario il documento di fattibilità potrà prevedere la costruzione di immobili con destinazioni d’uso diverse da quella sportiva complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell’impianto ad esclusione degli immobili destinati all’edilizia residenziale.
Occorre tenere presente che la disciplina del Codice dei Contratti pubblici e, in particolare, quella del Project Financing - che prevede la possibilità per il promotore di essere sostituito da un aggiudicatario diverso in esito alla gara - non troverà applicazione nel caso di lavori di importo inferiore ad un milione di euro, ovvero per i lavori di importo superiore, qualora le sovvenzioni pubbliche non superino il 50%.