Cosa si intende per impianti di sicurezza?

Costantino Messina
2025-05-31 09:14:17
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Gli impianti di sicurezza sono sistemi progettati per proteggere persone, beni, e strutture da una varietà di minacce, come intrusioni, incendi, furti, e altre emergenze.
Questi impianti possono variare ampiamente in termini di complessità e funzionalità, a seconda delle specifiche esigenze di sicurezza.
Di seguito sono descritti alcuni dei principali tipi di impianti di sicurezza:
Sistemi di Allarme Antintrusione
Sistemi di Videosorveglianza
Sistemi di Controllo Accessi
Sistemi di Rilevamento e Allarme Incendio
Sistemi di Sicurezza Perimetrale
Sistemi di Comunicazione di Emergenza
Sistemi di Protezione contro le Sovratensioni e i Danni Elettrici
La scelta e l’implementazione di questi sistemi richiedono un’attenta pianificazione e analisi dei rischi per identificare le soluzioni più adatte alle specifiche esigenze di sicurezza di un’organizzazione o di una proprietà.
È anche fondamentale una manutenzione regolare per garantire che gli impianti di sicurezza funzionino correttamente quando più ne hanno bisogno.

Marzio Rossetti
2025-05-31 04:56:57
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Gli impianti soggetti all’ambito di operatività della L. 46/90 sono:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici, a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari, nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all’interno degli edifici, a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici, a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.
Sono abilitate alla installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti le imprese iscritte negli appositi registri od albi, ed in possesso di specifici requisiti tecnico-professionali.
Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui alle lettere a), b), c), e) e g) è obbligatoria la redazione di un progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell’ambito delle rispettive competenze.
Le imprese installatrici devono eseguire gli impianti a regola d’arte, utilizzando materiali parimenti costruiti a regola d’arte.
Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare una dichiarazione di conformità delle opere realizzate alle norme di legge.
Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto.
Gli impianti di uso comune già esistenti vanno adeguati alle norme della legge sulla sicurezza degli impianti entro il 31 dicembre 1998, ai sensi della L. 266/97.
Il mancato adeguamento comporta una sanzione amministrativa, nei confronti dell’amministratore inadempiente, compresa tra Lire 500.000 e Lire 5 milioni.
Quanto alla natura delle opere di adeguamento, si ritiene che dette opere abbiano carattere di manutenzione e che pertanto sia necessaria la maggioranza semplice per l’approvazione delle delibere, anche quando ciò comporti interventi su parti comuni che costituirebbero innovazioni, purché essi siano strettamente dipendenti dalla necessità di eseguire gli adeguamenti.
Nel caso in cui gli adeguamenti si rendano necessari al fine del rispetto delle previsioni di legge, l’assemblea è tenuta ad assumere le necessarie delibere.
In caso di mancata deliberazione, è applicabile alla fattispecie l’art. 1105, ult. co., c.c., ai sensi del quale se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria.
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