Fino a poco più di un decennio fa, Comuni e Province avevano nei confronti della scuola statale un prevalente ruolo di servizio.
Fornivano i locali, l’illuminazione, il riscaldamento, l’approvvigionamento idrico, i servizi telefonici.
Per gli edifici scolastici, di cui normalmente Comuni e Province sono anche proprietari, avevano l’obbligo di sostenere le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Competono a questi Enti locali: a) l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d’intesa con le istituzioni scolastiche;
e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
f) le iniziative e le attività di promozione relative all’ambito delle funzioni conferite;
g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.
Inoltre i Comuni, anche in collaborazione con le Comunità montane e le Province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d’intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a: a) educazione degli adulti;
b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
e) interventi perequativi;
f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.
I Comuni, oltre a detenere il potere di chiusura e istituzione di scuole, insieme a tutti i Comuni della provincia hanno anche il compito, periodicamente, di formalizzare le proposte di dimensionamento delle istituzioni scolastiche secondo i criteri stabiliti dalla Regione.
Per quanto riguarda edifici scolastici e diritto allo studio, i Comuni hanno competenza nei settori della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado;
le Province hanno competenza per gli istituti di istruzione secondaria di II grado.