Il comune può provvedere al riscaldamento, alla illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l’acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici.
Sono a carico dei comuni le spese per l’arredamento, l’illuminazione, il riscaldamento, la custodia e la pulizia delle direzioni didattiche nonché la fornitura alle stesse degli stampati e degli oggetti di cancelleria.
I comuni provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l’arredamento nella realizzazione di interventi di realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici.
L’ente locale proprietario debba curare anche la fase della dismissione degli arredi scolastici e, in assenza di diversa disciplina regolamentare, procedere alla loro cessione, acquisendo gli eventuali ricavi, o al successivo smaltimento, sostenendone i relativi oneri.
Il Comune è responsabile della dismissione degli arredi scolastici, mentre la scuola provvederà per i propri beni in conformità con quanto previsto dal Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018.