Quando serve la scia per eventi?

Rudy Greco
2025-06-16 18:33:20
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Serve la scia per eventi come la segnalazione certificata di inizio attività di pubblico spettacolo temporaneo in area all’aperto o al chiuso con partecipazione fino ad un massimo di 2000 persone, che termina entro le ore 01:00 del giorno successivo, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative.
La segnalazione certificata di inizio attività effettuata dal soggetto attuatore di Manifestazione Cittadina in riferimento alla presenza di operatori addetti alla vendita è un esempio di quando serve la scia per eventi.
Un altro esempio è la segnalazione certificata di inizio attività di somministrazione di alimenti e/o bevande in via temporanea nel contesto di un evento.
La domanda per il rilascio di autorizzazione per spettacoli/Trattenimenti temporanei all’aperto o al chiuso che si protraggono oltre le ore 24,00 del giorno di inizio e/o con capienza superiore alle 200 persone è un ulteriore esempio di quando serve la scia per eventi.

Liliana Barone
2025-06-16 18:04:59
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La SCIA per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo o trattenimento deve necessariamente seguire il rilascio e il pagamento della concessione di suolo pubblico e quindi la Scia deve essere presentata solo dopo che si è ottenuta detta concessione.
Inoltre, eventualmente, dopo aver ottenuto, se del caso, la concessione del suolo pubblico previo relativo pagamento, l’interessato dovrà provvedere a inviare l’attestazione relativa al corretto montaggio del palco, la certificazione di messa a terra dell’impianto elettrico e la certificazione di previsione di impatto acustico se non addirittura, sulla base dell’emissione di rumorosità, la richiesta e se del caso il rilascio dell’autorizzazione in deroga all’emissione del rumore.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 56 del 1970 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 68 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 del codice penale, nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell’esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del Questore.
Per ns parere quindi in un luogo pubblico, qual è una piazza, dove chiunque può accedere senza alcuna formalità, questa sentenza non dovrebbe trovare applicazione e quindi necessita la licenza di cui all’art. 68 tulps ovvero la Scia nei casi previsti dallo stesso art. 68 ovvero dall’art. 38 bis dal DL 76/2020.
Si tratta comunque di un’interpretazione personale dettata anche da motivi di opportunità in quanto essendovi un titolare della licenza/SCIA o suo rappresentante sempre presente questi dovrà e potrà vigilare sulla sicurezza delle persone intervenute.

Liborio Bruno
2025-06-16 16:04:50
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La SCIA con relazione antincendio diventa il titolo ordinario per gli spettacoli dal vivo fino a 2.000 spettatori.
Per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, le rassegne e i festival che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Per effetto dell’art. 7, comma 2 D.L. 201/2024 a partire dal 1° gennaio 2025 è sufficiente presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo comprendenti attività culturali di teatro, musica, danza e musical, nonché le proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso tra le ore 08.00 e le ore 01.00 del giorno successivo, destinate a un massimo di 2.000 spettatori.
La SCIA deve esplicitare: il numero massimo di spettatori; il luogo in cui si svolge lo spettacolo; l’orario della manifestazione.
La circolare Ministero dell’Interno n. 15015 del 7 maggio 2024 indica i casi di aggiramento e specifica meglio a quali condizioni si applica il regime semplificato autorizzativo con SCIA, chiarendo che esso: non si applica alle discoteche e locali di ballo; riguarda eventi la cui durata è compresa fra le 8.00 e l’1.00, non agli eventi che si protraggono per più giorni seppure articolati in spettacoli conclusi ogni giorno entro le ore 1.00 del giorno seguente.