La legge lo consente. La direttiva CE 123/2006 detta “Bolkestein” e il Dlgs n. 59/2010 che ha attuato la direttiva nel nostro Paese, all’articolo 35 ha ammesso la possibilità di esercizio di più attività nei medesimi locali a condizione che le suddette siano tra loro “compatibili”.
Ovviamente la compatibilità deve eventualmente essere stabilita per legge: tuttavia, non esistono norme nazionali o regionali che impediscano l’utilizzo di una parte del locale (o addirittura dell’intero locale) per organizzare un evento riservato, privato, solo a inviti.
Pertanto è possibile accordarsi con chi vuole organizzare un evento per affittare una sala, se non l’intero locale.
L’esercente è libero di scegliere l’orario di funzionamento che preferisce, o che meglio si adatta alle proprie scelte imprenditoriali, e dunque può decidere di rimanere chiuso una o più giornate per dedicarle a un’attività di somministrazione rivolta solo ad una cerchia determinata di persone .
Ma se invece decidesse di affittare solo una sala o una parte del locale durante l’orario di apertura al pubblico dell’esercizio non sussistono problemi di sorta.
È chiaro che nel momento in cui l’esercente concede uno spazio, se non l’intero locale, per l’organizzazione di un evento privato di varia natura, si assume la responsabilità dell’attività svolta per quanto riguarda il rispetto delle normative, per esempio acustiche o di sicurezza degli impianti messi a disposizione, e in genere acquista una responsabilità solidale con l’organizzatore dell’evento per tutte quelle problematiche che eventualmente provochino conseguenze all’esterno o all’interno del locale.
Questo avviene quando un evento privato si svolge in un luogo pubblico.
Quando si affitta l’intero locale e quindi non ci sia la possibilità di far entrare chiunque lo desideri, mettendo in pratica un’attività contraria alla natura giuridica del “pubblico esercizio” (che deve essere aperto sempre a tutti), un evento privato diventa pubblico se influisce sulla normale attività del locale.