I compensi sportivi dilettantistici sotto i 15.000 euro non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF.
Tuttavia, ciò non significa che siano esclusi dalla certificazione.
Non si tratta infatti di redditi “esenti” in senso tecnico (cioè redditi che la legge esclude formalmente dall’imposizione), ma di redditi non imponibili, ovvero redditi esistenti che, per disposizione normativa, non sono soggetti a tassazione fino a un determinato limite.
Le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata possono essere trasmesse entro il 31 ottobre 2025.
Pertanto, le Certificazioni Uniche relative a tali compensi dovevano essere trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 17 marzo 2025, stesso termine previsto per i redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomo occasionale.
Inoltre, indipendentemente dal termine di trasmissione, la CU doveva essere consegnata al lavoratore sportivo entro il 17 marzo 2025, utilizzando il modello sintetico.
Anche in assenza di ritenute operate, l’obbligo di certificazione rimane, in quanto il reddito – pur non tassato – è comunque fiscalmente rilevante ai fini informativi.
Per i lavoratori sportivi dilettantistici che nel 2024 hanno percepito compensi inferiori a 15.000 euro, dunque la Certificazione Unica 2025 non può essere trasmessa entro il 31 ottobre, ma deve seguire la scadenza ordinaria del 17 marzo 2025.
Un invio tardivo, in assenza di ravvedimento, comporta l’applicazione delle sanzioni.
Si ricorda che è possibile rimediare con il ravvedimento operoso, evitando così le sanzioni più gravi.
In caso di invio tardivo ma entro 60 giorni dalla scadenza, si applica una sanzione ridotta pari a 1/9 di 100 euro, quindi 11,11 euro per ciascuna CU omessa o tardiva, purché la trasmissione sia completata e la sanzione pagata entro tale termine.