Come vengono tassati i compensi sportivi nel 2025?

Jole Sanna
2025-06-07 17:34:14
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A partire dal periodo d’imposta 2024, i redditi da lavoro sportivo non sono più assimilati a quelli di lavoro autonomo.
Redditi percepiti fino al 30 luglio 2024: Vanno dichiarati nei righi da D3 a D5 del Quadro D, seguendo le indicazioni della TABELLA DI RACCORDO TRA CERTIFICAZIONE UNICA 2025 – LAVORO AUTONOMO E RIGHI DA D3 A D5 DEL QUADRO D DEL MODELLO 730/2025.
Redditi percepiti dal 31 luglio 2024: Rientrano nei redditi di lavoro dipendente e vanno dichiarati nella SEZIONE I Quadro C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Specificatamente, vanno compilati i campi da C1 a C3, inserendo i codici 8 o 9 nella colonna 1, a seconda della tipologia di lavoratore sportivo.
Nella colonna 2 andranno indicati i codici relativi al tempo determinato o indeterminato.
Nella colonna 3 andrà inserito l’importo del reddito.

Giobbe De luca
2025-06-07 17:30:27
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Come noto, dal 1° luglio 2023, e come previsto dall’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021, i compensi di lavoro sportivo dilettantistico non concorrono a formare la base imponibile a fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000,00 euro.
La parte eccedente dovrà essere assoggettata a tassazione ordinaria.
Pertanto, con riferimento alla CU dei co.co.co. sportivi dilettanti, avremo riguardo a compilare il punto 2 della sezione dati fiscali della CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE solo se l’importo del reddito complessivo annuo è superiore a € 15.000,00.
Va indicato solo l’importo eccedente la predetta franchigia.
In questo caso, come data di inizio deve essere comunque indicata la data di inizio del primo contratto, anche se riferita alla fine del 2023.
Per i co.co.co. sportivi, qualora si sia superata la FRANCHIGIA PREVIDENZIALE di 5.000,00 euro, occorre indicare: al punto 53 i compensi corrisposti nell’anno 2024.
Quanto sopra vale sia per le collaborazioni coordinate e continuative da lavoro sportivo che per le amministrativo-gestionali.

Federico Gatti
2025-06-07 16:53:36
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I compensi sportivi dilettantistici sotto i 15.000 euro non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF. Tuttavia, ciò non significa che siano esclusi dalla certificazione. Non si tratta infatti di redditi “esenti” in senso tecnico, ma di redditi non imponibili, ovvero redditi esistenti che, per disposizione normativa, non sono soggetti a tassazione fino a un determinato limite.
Le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata possono essere trasmesse entro il 31 ottobre 2025. Tuttavia, poiché i compensi sportivi sotto i 15.000 euro sono redditi non imponibili ma certificabili, essi non rientrano in questa categoria.
Pertanto, le Certificazioni Uniche relative a tali compensi dovevano essere trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 17 marzo 2025, stesso termine previsto per i redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomo occasionale.
Inoltre, indipendentemente dal termine di trasmissione, la CU doveva essere consegnata al lavoratore sportivo entro il 17 marzo 2025, utilizzando il modello sintetico. Anche in assenza di ritenute operate, l’obbligo di certificazione rimane, in quanto il reddito – pur non tassato – è comunque fiscalmente rilevante ai fini informativi.
Per i lavoratori sportivi dilettantistici che nel 2024 hanno percepito compensi inferiori a 15.000 euro, dunque la Certificazione Unica 2025 non può essere trasmessa entro il 31 ottobre, ma deve seguire la scadenza ordinaria del 17 marzo 2025.

Leonardo Longo
2025-06-07 16:29:14
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Dal 1° gennaio 2025 torna in vigore il regime ordinario, senza soglia di esenzione.
Questo significa che qualsiasi premio corrisposto a un atleta o tecnico dilettante viene assoggettato alla ritenuta del 20%.
L’ente erogatore dovrà quindi:
Applicare la ritenuta del 20% al momento del pagamento del premio;
Versare l’importo trattenuto entro il 16 del mese successivo tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 1047;
Decidere se esercitare la rivalsa, ossia trattenere il 20% dall’importo lordo del premio, oppure sostenere direttamente l’onere fiscale versando il premio intero e la ritenuta a proprie spese.
A partire dal 1° gennaio 2025, l’esenzione dalla ritenuta per i premi fino a 300 euro non è più valida, e tutti i premi saranno soggetti a una ritenuta del 20%.
L’articolo 36, comma 6-quater del D.Lgs. 36/2021, che rinvia all’articolo 30, comma 2 del D.P.R. 600/1973, stabilisce che i compensi erogati da enti riconosciuti (CONI, CIP, federazioni sportive, ecc.) sono soggetti a una ritenuta del 20%.
Una deroga temporanea nel 2024 aveva esentato i premi fino a 300 euro, ma questa non è stata prorogata.
L’ente erogatore deve applicare la ritenuta del 20% al momento del pagamento del premio, versare l’importo trattenuto entro il 16 del mese successivo tramite modello F24 (codice tributo 1047), e decidere se rivalersi sull’atleta trattenendo il 20% dal premio lordo o sostenere direttamente l’onere fiscale.
Se un’associazione sportiva eroga un premio di 1.000 euro, l’atleta riceverà 800 euro se viene applicata la rivalsa (l’associazione trattiene il 20% come ritenuta).
In alternativa, l’atleta può ricevere 1.000 euro netti, ma l’associazione dovrà versare 200 euro di ritenuta.
Anche i premi in natura (buoni spesa, carburante, ecc.) sono soggetti alla stessa ritenuta del 20%.
Il valore del premio deve essere convertito in denaro per calcolare l’importo della ritenuta.
Ad esempio, un buono spesa di 500 euro implica una ritenuta di 100 euro.

Sue ellen Villa
2025-06-07 15:50:44
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I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00.
Nel calcolo della soglia di 15.000 euro non dovranno essere considerati gli importi riconosciuti come premio per i risultati sportivi, considerando la non cumulabilità con la generalità dei compensi di lavoro sportivo.
Il premio sarà inquadrato secondo le regole previste dall’articolo 30, comma 2 del DPR n. 600/1973 e alla somma si deve applicare una ritenuta alla fonte del 20%.
Dal 1° gennaio 2025 non è più prevista l’esenzione fino alla soglia di 300 euro e quindi sulle somme riconosciute a titolo di premio bisogna applicare la ritenuta a titolo d’imposta.
Continua in ogni caso ad applicarsi l’esenzione fino al valore di 25,38 euro, da considerarsi complessivo per l’intero periodo d’imposta.

Kociss Riva
2025-06-07 15:46:29
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L’art. 14 del d.l. 215/2023 che escludeva l’applicazione della ritenuta alla fonte del 20% sulle somme non superiori a 300,00 Euro versate a ciascun atleta a titolo di premio per la partecipazione a manifestazioni sportive dilettantistiche, non è più operativo.
L’agevolazione è stata prevista solo per l’anno 2024.
Pertanto, a partire dal 1° Gennaio 2025, i premi versati in occasione delle manifestazioni sportive nel dilettantismo tornano ad essere sempre sottoposti all’applicazione della ritenuta alla fonte del 20%, anche là dove l’ammontare complessivo delle somme versate non superi l’importo di 300,00 Euro.
La ASD/SSD che eroga il premio può esercitare la rivalsa trattenendo dal premio l’importo dovuto a titolo di ritenuta d’acconto e che gli importi delle ritenute dovranno in ogni caso essere versati dalla ASD/SSD che eroga il premio, entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del premio, con modello F24 utilizzando il codice tributo 1047.