Quali sono gli impianti con obbligo di progetto?

Valentina Sanna
2025-06-07 17:11:06
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Il progetto è obbligatorio per tutti gli impianti elettrici e può essere firmato da un tecnico abilitato o da un professionista iscritto all’albo.
In particolare, per Edifici ad uso civile con utenze condominiali superiori a 6 kW o unità abitative che superino i 400 mq o più di 6 kW di potenza impegnata;
Edifici adibiti ad esercizi commerciali o ad altri usi con utenze alimentate a più di 1.000 V di tensione o con superficie superiore a 200 mq o, ancora, con utenze alimentate a più di 6 kW;
Unità immobiliari generiche con ambienti destinati a uso medico o a maggior rischio in caso d’incendio o, ancora, con luoghi con pericolo d’esplosione
è necessaria la redazione da parte di un professionista iscritto agli albi professionali.
In tutti gli altri casi, quindi per un impianto elettrico con obbligo di progetto rientrante al di sotto dei limiti sovrastanti, può essere apposta la firma del responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
Il Decreto Ministeriale 37/2008 impone l’obbligo di progettazione degli impianti elettrici per l’installazione, la trasformazione e/o l’ampliamento degli stessi.
Di conseguenza la risposta è “Sì, TUTTI gli impianti elettrici devono essere progettati prima della loro installazione”.

Fortunata Damico
2025-06-07 16:50:41
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Gli impianti con obbligo di progetto sono tutti quelli posti al servizio degli edifici.
Il progetto è sempre obbligatorio, non sempre è necessario rivolgersi ad un termotecnico o ad un altro professionista abilitato.
Al di sotto di determinate soglie, il progetto può essere redatto direttamente dal responsabile tecnico dell’azienda che realizza l’impianto.
Tale obbligo sussiste nel caso di:
a) impianti elettrici, di protezione contro le scariche atmosferiche e per l’automazione di porte, cancelli e barriere, per tutte le utenze abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti elettrici, di protezione contro le scariche atmosferiche e per l’automazione di porte, cancelli e barriere, relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al comercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonchè per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti radiotelevisivi, relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonchè impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti del gas, relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di protezione antincendio, se sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

Gianmarco Conti
2025-06-07 14:46:42
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Gli impianti con obbligo di progetto sono quelli disciplinati dal Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37, che regolamenta le fasi di progettazione, installazione, trasformazione e manutenzione degli impianti elettrici all'interno degli edifici, sia civili che industriali.
Le tipologie di impianti per cui il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi professionali sono:
edifici ad uso civile, per utenze condominiali con potenza impegnata superiore a 6 kwh e utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m².
edifici adibiti ad attività produttive, commercio, terziario, per utenze alimentate a tensione superiore di 1000V, dalla superficie maggiore di 200 m² o per utenze alimentate in bassa tensione con potenza impegnata superiore a 6 kW.
impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, con potenza complessiva maggiore di 1200 VA.
unità immobiliari generiche, per unità immobiliari provviste di ambienti soggetti a normativa specifica CEI, ovvero locali adibiti ad uso medico per i quali è presente pericolo di esplosione o rischio di incendio.
impianti di rilevamento antincendio, per attività soggette al rilascio del certificato prevenzione incendi.
impianti di protezione da scariche atmosferiche, per edifici con superficie superiore ai 200 m².
Nel caso in cui un impianto elettrico con obbligo di progetto rientrasse al di sotto dei limiti sopraelencati, basta la firma del responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

Noemi Sartori
2025-06-07 14:32:11
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L'obbligo di progetto, redatto da professionista iscritto negli albi professionali, era obbligatorio per i seguenti impianti:
negli edifici ad uso civile : per tutte le utenze condominiali comuni aventi con potenza impegnata maggiore di 6 kW;
per le unità abitative aventi superficie maggiore a 400 m2 ;
negli edifici adibiti ad attività produttive: Impianti alimentati a tensione superiore a 1.000 V;
Superficie superiore a 200 m2 in bassa tensione;
Nelle unità immobiliari generiche : Con potenza impegnata maggiore di 1,5 kW con presenza anche parziale di locali medici, o locali Ma.R.C.I., o locali con pericolo d'esplosione.
Negli impianti elettronici: Per gli edifici ad uso civile solo se presenti contestualmente ad impianto elettrico con obbligo di progetto.
Negli impianti di protezione scariche atmosferiche: negli edifici con volume superiore a 200 m3, dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica.
negli edifici con volume superiore a 200 m3. e con altezza superiore a 5 metri.
Il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto ad albo professionale nei seguenti casi:
Edifici ad uso civile: Per tutte le utenze condominiali che abbiano Potenza impegnata superiore a 6 kW;
unità abitative aventi almeno una delle seguenti caratteristiche: superficie maggiore di 400 m2;
potenza impegnata superiore a 6 kW.
Edifici adibiti ad attività produttive,commercio, terziario ed altri usi: quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000V
(quando le utenze sono in media e alta tensione le parti a bassa tensione devono essere redatte allo stesso modo)
quando la superficie è maggiore di 200 mq;
quando le utenze sono alimentate in bassa tensione con potenza impegnata superiore a 6 kW.
Unità immobiliari generiche: quando l'unità immobiliare è provvista, anche parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica,
quali: locali medici
locali per i quali sussista pericolo d'esplosione;
locali a maggior rischio in caso d'incendio (Ma.R.C.I.).
Impianti elettronici: Sempre quando coesistono con impianti elettrici aventi obbligo di progetto.
Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere progettati se soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti:
Il volume dell'edificio supera i 200 m3;
per le unità abitative e per le utenze domestiche quando superano i 6 kW di potenza contrattuale;
per le unità abitative quando superano i 400 m2;
per gli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario ed a altri usi quando superano i 200 m2 o i 6 kW di potenza impegnata.
Impianti di Rivelazione incendi: Il progetto è obbligatorio quando sono inseriti in attività soggette al rilascio del certificato prevenzione incendi.
Il DM 37 si applica a tutti gli impianti in tutti gli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze.
Obbligo di progetto: il progetto è sempre obbligatorio.
La differenza è che per alcuni casi può essere firmato dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice, altrimenti dovrà essere redatto da un professionista iscritto negli albi professionali.