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Quali sono le condizioni affinché un soggetto possa svolgere l'attività di agente sportivo?

Clara Marino
Clara Marino
2025-08-17 07:23:12
Numero di risposte : 30
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Lo svolgimento dell’attività di Agente sportivo ai sensi del comma 1 dell’art. 19 del Regolamento CONI degli Agenti sportivi può essere organizzata anche attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali. I requisiti indicati del Regolamento per l’organizzazione dell’attività di Agente sportivo in forma societaria sono i seguenti: L’oggetto sociale della società deve essere quello indicato dal comma 2 dell’art. 1 del Regolamento, ovverosia il mettere in relazione due o più soggetti ai fini “della costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto avente per oggetto una prestazione sportiva professionistica” e “del tesseramento presso una federazione sportiva nazionale professionistica”, oltre ad eventuali attività connesse e/o strumentali. La maggioranza assoluta del capitale sociale della società deve essere posseduto in maniera diretta dai soci Agenti sportivi, regolarmente iscritti nel Registro, presso la sezione Agenti sportivi o Agenti sportivi stabiliti. La rappresentanza ed i poteri di gestione della società devono essere conferiti ad Agenti sportivi abilitati a svolgere la professione in conformità a quanto previsto dal Regolamento e regolarmente iscritti nel Registro nazionale alle sezioni riservate agli Agenti sportivi o Agenti sportivi stabiliti. Ad eventuali altri soggetti, non iscritti al Registro nazionale, non possono essere conferiti poteri di rappresentanza o di gestione, salvo quelli necessari ai soli fini amministrativi. I soci Agenti sportivi non devono possedere, in via diretta o indiretta, partecipazioni in altre società aventi analogo oggetto sociale. E’ vietato iscrivere “nell’elenco delle società costituite dagli Agenti Sportivi società con azioni al portatore non essendo possibile verificare l’effettiva e perdurante sussistenza del requisito della maggioranza assoluta del capitale sociale in capo ai soci Agenti sportivi”. I soci privi di titolo abilitativo possono svolgere esclusivamente mansioni amministrative di collaborazione, indipendentemente se in forza di un contratto di lavoro da dipendente o di un accordo di collaborazione occasionale. La norma esclude coloro che sono autorizzati ex lege ad fornire assistenza professionale ad atleti e associazioni o società sportive o altri enti operanti nel settore sportivo. La ratio della vigente disciplina delle società di Agenti sportivi mira a riservare l’ambito operativo della professione ai soli soggetti abilitati, garantendo così i dovuti requisiti di competenza tecnica.
Ortensia Vitale
Ortensia Vitale
2025-08-03 12:42:04
Numero di risposte : 26
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Per accedere alla professione, l’agente sportivo deve ottenere l’iscrizione presso il Registro nazionale degli agenti sportivi. Si può iscrivere un soggetto cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne penali per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente e che abbia validamente superato un esame di abilitazione diretto ad accertarne l'idoneità. L’esame si suddivide in tre prove distinti: la prova generale al CONI, articolata in uno scritto e in un orale, e dunque la prova finale in FIGC. Viene riconosciuto il carattere permanente, personale e non cedibile del titolo conseguito al termine dell’esame di abilitazione e l’iscrizione al Registro nazionale viene ritenuta compatibile anche per gli avvocati iscritti nell’apposito albo. L’attività di agente può essere esercitata in forma di società di persone o capitali, purché siano rispettati determinati e specifici requisiti il cui fine è evitare che soggetti non abilitati possano fittiziamente praticare questa professione. Una novità fondamentale, e richiesta a gran voce dai professionisti appartenenti alla categoria, è la regola per cui le società e i lavoratori sportivi che vorranno avvalersi delle prestazioni di questi professionisti dovranno esclusivamente rivolgersi a soggetti iscritti nel predetto Registro. Chi assume incarichi di agente sportivo non avendone l’abilitazione rischia di integrare la fattispecie del reato di abusivo esercizio della professione, ai sensi dell’art. 348 c.p.

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Osea Rinaldi
Osea Rinaldi
2025-08-03 11:36:50
Numero di risposte : 24
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Oggi chiunque voglia diventare Agente Sportivo deve essere in possesso di una serie di requisiti generali e specifici tra cui: cittadinanza, godimento dei diritti civili, assenza di condanne penali, titolarità di diploma di istruzione secondaria, il superamento del relativo esame presso il C.O.N.I. e dichiarare di non avere nessun conflitto di interesse e/o incompatibilità. Una volta superato l’esame l’Agente Sportivo può iscriversi al relativo Registro Nazionale degli agenti sportivi presso il C.O.N.I. L’esame ad oggi si compone di tre parti di cui: una prova generale che ha luogo presso il C.O.N.I.; una prova speciale che ha luogo presso le singole federazioni sportive professionistiche; l’aggiornamento ed il mantenimento della relativa abilitazione per il relativo Registro nazionale. Il Decreto del ministro per le politiche giovanili e lo sport 24 febbraio 2020 ha stabilito definitivamente le modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione per l’esercizio dell’attività di agente sportivo e regolate le procedure per la tenuta e l’aggiornamento del Registro nazionale degli agenti sportivi.