Lo svolgimento dell’attività di Agente sportivo ai sensi del comma 1 dell’art. 19 del Regolamento CONI degli Agenti sportivi può essere organizzata anche attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali.
I requisiti indicati del Regolamento per l’organizzazione dell’attività di Agente sportivo in forma societaria sono i seguenti:
L’oggetto sociale della società deve essere quello indicato dal comma 2 dell’art. 1 del Regolamento, ovverosia il mettere in relazione due o più soggetti ai fini “della costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto avente per oggetto una prestazione sportiva professionistica” e “del tesseramento presso una federazione sportiva nazionale professionistica”, oltre ad eventuali attività connesse e/o strumentali.
La maggioranza assoluta del capitale sociale della società deve essere posseduto in maniera diretta dai soci Agenti sportivi, regolarmente iscritti nel Registro, presso la sezione Agenti sportivi o Agenti sportivi stabiliti.
La rappresentanza ed i poteri di gestione della società devono essere conferiti ad Agenti sportivi abilitati a svolgere la professione in conformità a quanto previsto dal Regolamento e regolarmente iscritti nel Registro nazionale alle sezioni riservate agli Agenti sportivi o Agenti sportivi stabiliti.
Ad eventuali altri soggetti, non iscritti al Registro nazionale, non possono essere conferiti poteri di rappresentanza o di gestione, salvo quelli necessari ai soli fini amministrativi.
I soci Agenti sportivi non devono possedere, in via diretta o indiretta, partecipazioni in altre società aventi analogo oggetto sociale.
E’ vietato iscrivere “nell’elenco delle società costituite dagli Agenti Sportivi società con azioni al portatore non essendo possibile verificare l’effettiva e perdurante sussistenza del requisito della maggioranza assoluta del capitale sociale in capo ai soci Agenti sportivi”.
I soci privi di titolo abilitativo possono svolgere esclusivamente mansioni amministrative di collaborazione, indipendentemente se in forza di un contratto di lavoro da dipendente o di un accordo di collaborazione occasionale.
La norma esclude coloro che sono autorizzati ex lege ad fornire assistenza professionale ad atleti e associazioni o società sportive o altri enti operanti nel settore sportivo.
La ratio della vigente disciplina delle società di Agenti sportivi mira a riservare l’ambito operativo della professione ai soli soggetti abilitati, garantendo così i dovuti requisiti di competenza tecnica.