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Quali sono le convenzioni di base che regolano le condizioni dei rifugiati?

Carla Giordano
Carla Giordano
2025-07-31 00:37:14
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La Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 sullo status dei rifugiati, successivamente integrata per mezzo di un protocollo aggiuntivo, adottato a New York il 31 gennaio 1967, ha definito la nozione di rifugiato dal punto di vista del diritto internazionale. In base a tale disposizione, per rifugiato si intende la persona che si trova fuori del paese di cui è cittadino, temendo a ragione di essere perseguitata per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, e che non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di quel paese. La Convenzione che regola aspetti specifici della questione dei rifugiati in Africa, adottata nel 1969 dall’Organizzazione per l’unità africana, oggi Unione Africana, e la Convenzione sullo status dei rifugiati negli Stati arabi, adottata dalla Lega degli Stati arabi nel 1994, hanno proposto una definizione di rifugiato più ampia rispetto a quella data dalla Convenzione di Ginevra del 1951. La definizione di rifugiato ha inoltre subito un’estensione sul piano operativo, anche tramite l’azione dell’ACNUR che, fin dalla metà degli anni 1950, ha ampliato il proprio mandato anche a gruppi di persone che varcano una frontiera internazionale in conseguenza di conflitti, o mutamenti radicali di carattere politico, sociale o economico nei loro paesi di origine e che sono sprovvisti della protezione dei propri governi. A partire dagli anni 1990 si è registrato un aumento crescente del numero dei rifugiati che, a causa di guerre civili e persecuzioni etniche e religiose, sono stati costretti ad abbandonare i loro paesi, nelle zone di crisi del Medio Oriente, dell’Asia meridionale e orientale, dell’Africa, dell’America latina e della stessa Europa, soprattutto a seguito delle guerre nelle repubbliche ex iugoslave, cercando asilo nei paesi limitrofi.