La locazione breve non significa necessariamente locazione turistica, quando si supera il limite dei quattro appartamenti scattano i presupposti per l’esercizio di una “attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.
Il Ministero delle Finanze, con la risoluzione 31 dicembre 1986 n. 9, ha precisato, che l’affitto di camere ammobiliate, con prestazione di servizi accessori, configuri una attività commerciale.
La mera fornitura di appartamenti ammobiliati e camere mobiliate dietro corrispettivo, e non accompagnata dalla prestazione di servizi accessori, non è un'attività imprenditoriale.
L'Agenzia delle Entrate ritiene quindi che lo svolgimento dell’attività di locazione turistica in forma imprenditoriale è caratterizzato da: destinazione a locazione breve di più di quattro appartamenti per ciascun periodo di imposta senza possibilità di prova contraria;
In presenza di tali presupposti occorre richiedere l’iscrizione al Registro delle imprese dell’attività utilizzando la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025 e più specificatamente la divisione 55 “Servizi di alloggio” che prevede la fornitura di alloggi per soggiorni di breve durata.
La classe 55.20 (servizi di alloggio per vacanze e altri soggiorni di breve durata) e più precisamente sulla sottocategoria 55.20.42 – Servizi di alloggio in camere, case ed appartamenti per vacanze – comprende i servizi di alloggio forniti da famiglie private, da affittacamere, oppure in case e appartamenti per vacanze, in case e appartamenti per turisti per un periodo inferiore a un anno.
La Camera di Commercio, in presenza dei requisiti di imprenditorialità dell’attività, dovrà procedere all’iscrizione, non rilevando, se non per le locazioni brevi, il numero di unità destinate alla locazione stessa.