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Quando non serve il piano di sicurezza?

Santo Martino
Santo Martino
2025-07-29 09:11:43
Numero di risposte : 29
0
Il Piano operativo di sicurezza non è obbligatorio quando l’attività da svolgere non si configura come cantiere temporaneo o mobile. Il Piano operativo di sicurezza non è obbligatorio per i datori di lavoro che non configurano la loro attività come “cantiere temporaneo o mobile”. Nella fattispecie il Piano operativo di sicurezza non è obbligatorio per: il lavoratore autonomo in quanto non è subordinato ad alcun datore di lavoro, ma svolge un proprio lavoro autonomamente tramite la partita IVA; l’impresa che subappalta il lavoro, in questo caso l’obbligo di redigere il POS spetta all’azienda subentrata in subappalto; l’impresa pubblica. Sono, infatti, esenti dalla redazione del Piano operativo di sicurezza i datori di lavoro che non articolano la loro attività tramite l’utilizzo di “cantieri temporanei o mobili”.
Tolomeo Ferri
Tolomeo Ferri
2025-07-29 05:48:20
Numero di risposte : 23
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Il PSC non è obbligatorio nei cantieri in cui è prevista la presenza di una sola impresa esecutrice. Il PSC non è obbligatorio per lavori di importo inferiore a 100.000 euro. Il PSC non è obbligatorio per lavori con un’entità presunta inferiore a 200 uomini-giorno e senza rischi particolari. Il POS non è obbligatorio per i lavoratori autonomi.

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Italo Orlando
Italo Orlando
2025-07-29 04:34:15
Numero di risposte : 23
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Per alcune lavorazioni, potrebbe essere non necessario redigere il piano di sicurezza e coordinamento. Per cui, in tali cantieri, che non sarebbero soggetti all’articolo 90 del D. Lgs n°81/08 e s.m.i., cosiddetto testo unico per la sicurezza, non ci sarebbe l’obbligo di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Infatti come recita il comma 2 (g bis dell’art. 88 del D. Lgs n°81/08 e s.m.i. che riguarda il campo di applicazione dell’articolo 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori) indica chiaramente che quest’ultimo non si applica per i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Antonietta Pellegrini
Antonietta Pellegrini
2025-07-19 19:39:42
Numero di risposte : 22
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Il Piano operativo di sicurezza non è obbligatorio quando l’attività da svolgere non si configura come cantiere temporaneo o mobile. Il Piano operativo di sicurezza non è obbligatorio per i datori di lavoro che non configurano la loro attività come “cantiere temporaneo o mobile”. Con la dicitura “cantiere temporaneo o mobile” si intende un qualunque spazio esterno adibito allo svolgimento di lavori edili o di ingegneria civile. Nella fattispecie il Piano operativo di sicurezza non è obbligatorio per: il lavoratore autonomo in quanto non è subordinato ad alcun datore di lavoro, ma svolge un proprio lavoro autonomamente tramite la partita IVA; l’impresa che subappalta il lavoro, in questo caso l’obbligo di redigere il POS spetta all’azienda subentrata in subappalto.

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Helga Grassi
Helga Grassi
2025-07-19 17:35:46
Numero di risposte : 26
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Non serve il piano di sicurezza quando non ci sono imprese presenti nel cantiere. Il D.Lgs. 81/08 stabilisce l'obbligo di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento solo quando sono presenti più imprese, indipendentemente dal fatto che si tratti di lavori pubblici o privati. Pertanto, se in un cantiere è presente un'unica impresa, non si rende necessario redigere il PSC.