Per alcune lavorazioni, potrebbe essere non necessario redigere il piano di sicurezza e coordinamento.
Per cui, in tali cantieri, che non sarebbero soggetti all’articolo 90 del D. Lgs n°81/08 e s.m.i., cosiddetto testo unico per la sicurezza, non ci sarebbe l’obbligo di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Infatti come recita il comma 2 (g bis dell’art. 88 del D. Lgs n°81/08 e s.m.i. che riguarda il campo di applicazione dell’articolo 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori) indica chiaramente che quest’ultimo non si applica per i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X.
I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento,
la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali
le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.