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Chi paga le prove sui materiali da costruzione?

Manuele Pellegrini
Manuele Pellegrini
2025-06-27 07:52:16
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E sono a carico del committente. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attivita? di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d’appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall’organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese rientrano fra i costi per la sicurezza e non sono soggetti a ribasso. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici determina i criteri da adottarsi per la determinazione di tali costi. Sono assimilate come principio ai costi sulla sicurezza.
Loris Ferraro
Loris Ferraro
2025-06-27 06:03:49
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Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al presente articolo e alle attività di cui all’allegato II.14 oppure specificatamente previsti dal capitolato speciale d’appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall’organo di collaudo o di verifica di conformità, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Le spese per le prove ufficiali di laboratorio ed in situ, i cui importi sono obbligatoriamente da inserire nei quadri economici dei bandi e delle gare, non sono soggetti a ribasso. Tali spese non sono soggette a ribasso. I criteri per l’individuazione dei costi sono individuati dall’allegato II.15. In sostanza le spese per le prove ufficiali di laboratorio ed in situ, i cui importi sono obbligatoriamente da inserire nei quadri economici dei bandi e delle gare, non sono soggetti a ribasso.
Diamante Cattaneo
Diamante Cattaneo
2025-06-27 04:42:23
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Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al presente articolo e alle attività di cui all’allegato II.14 oppure specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo o di verifica di conformità, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. I criteri per la determinazione dei costi sono individuati dall’allegato II.15. In sede di prima applicazione l’allegato II.15 è abrogato e sostituito da un corrispondente decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. I costi delle indagini di conoscenza devono essere perfettamente inquadrati dalla Stazione appaltante alla stregua dei costi per la sicurezza.
Dindo Morelli
Dindo Morelli
2025-06-27 04:16:28
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La responsabilità delle prove sui materiali è a carico della Direzione Lavori. Le prove sui materiali edili richieste dalle NTC devono necessariamente essere effettuate e certificate da laboratori autorizzati, secondo quanto definito nell’art. 59 del DPR 380/2001. I laboratori devono implementare e certificare un Sistema di Gestione della Qualità secondo UNI EN ISO 9001 ed è necessario garantire la conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura”. Un laboratorio può essere autorizzato per più settori, ma deve in ogni caso essere in grado di effettuare e documentare tutte le prove indicate dalla circolare. I laboratori autorizzati a svolgere le suddette prove possono certificare le stesse. Nel caso si effettui una qualsiasi prova presso un centro non autorizzato, questa non può essere certificata e si parla esclusivamente di rapporto di prova e non di certificato di prova.
Abramo Ferrara
Abramo Ferrara
2025-06-27 03:45:02
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Il capitolo 11 della circolare per evitare che possa succedere quanto sopra specifica chiaramente che: “È compito del Direttore dei Lavori provvedere al campionamento dei materiali e dei prodotti da sottoporre alle prove di accettazione, quindi al confezionamento dei provini, all’esecuzione/estrazione dei saggi, al prelevamento dei campioni, nonché la corretta conservazione e custodia degli stessi fino alla consegna al laboratorio di cui all’articolo 59 del D.P.R. 380/2001 incaricato, che a tal fine rilascia apposito verbale di accettazione. Tali attività possono essere eventualmente eseguite attraverso personale a tal fine formalmente delegato dal Direttore dei Lavori, ferma restando la responsabilità del Direttore dei Lavori stesso…. Principio generale della Norma è che le prove previste dalle stesse NTC, quali quelle di accettazione in cantiere o quelle di controllo di produzione in stabilimento, siano un reale strumento di controllo e di verifica della qualità della filiera, atte a permettere il miglioramento continuo del processo, eventualmente permettendo, nel caso di esito non positivo, di adottare le idonee azioni correttive… Solitamente è l’impresa edile che si prende l’incarico di organizzare e gestire i prelievi sui materiali, come il conglomerato cementizio o su spezzoni di barre d’acciaio. Infatti, la maggior parte delle volte, a realizzare materialmente i prelievi e i campioni dei materiali sui quali eseguire le prove, è il personale dell’impresa costruttrice o il tecnico dell’impianto di betonaggio scelto dall’impresa costruttrice. Non voglio fare di tutta l’erba un fascio ma ritengo sia importante specificare che, vista la responsabilità del Direttore dei Lavori, è fondamentale che sia presente durante le fasi dei prelievi dei materiali da sottoporre a prova e il seguire scrupolosamente la normativa riguardo alla gestione di tutto il processo.