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Chi paga le prove sui materiali da costruzione?

Priamo Ferrari
Priamo Ferrari
2025-07-23 22:48:34
Numero di risposte : 19
0
È compito del Direttore dei Lavori provvedere al campionamento dei materiali e dei prodotti da sottoporre alle prove di accettazione, quindi al confezionamento dei provini, all’esecuzione/estrazione dei saggi, al prelevamento dei campioni, nonché la corretta conservazione e custodia degli stessi fino alla consegna al laboratorio di cui all’articolo 59 del D.P.R. 380/2001 incaricato, che a tal fine rilascia apposito verbale di accettazione. Tali attività possono essere eventualmente eseguite attraverso personale a tal fine formalmente delegato dal Direttore dei Lavori, ferma restando la responsabilità del Direttore dei Lavori stesso. Principio generale della Norma è che le prove previste dalle stesse NTC, quali quelle di accettazione in cantiere o quelle di controllo di produzione in stabilimento, siano un reale strumento di controllo e di verifica della qualità della filiera, atte a permettere il miglioramento continuo del processo, eventualmente permettendo, nel caso di esito non positivo, di adottare le idonee azioni correttive. La maggior parte delle volte, a realizzare materialmente i prelievi e i campioni dei materiali sui quali eseguire le prove, è il personale dell’impresa costruttrice o il tecnico dell’impianto di betonaggio scelto dall’impresa costruttrice. Inoltre la normativa da chiare indicazioni sulle modalità di prelievo e di “stoccaggio” dei materiali fino al momento delle prove.
Carmela Carbone
Carmela Carbone
2025-07-12 00:52:59
Numero di risposte : 27
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Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al presente articolo e alle attività di cui all’allegato II.14 oppure specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo o di verifica di conformità, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. I criteri per la determinazione dei costi sono individuati dall’allegato II.15. I costi delle indagini di conoscenza devono essere perfettamente inquadrati dalla Stazione appaltante alla stregua dei costi per la sicurezza. Le spese di laboratorio e per rilascio certificati di prova vengono annoverate tra gli importi soggetti a ribasso. Tali spese non sono soggette a ribasso.

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Davide Giuliani
Davide Giuliani
2025-07-09 17:22:49
Numero di risposte : 23
0
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al presente articolo e alle attività di cui all’allegato II.14 oppure specificatamente previsti dal capitolato speciale d’appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall’organo di collaudo o di verifica di conformità, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Le spese per le prove ufficiali di laboratorio ed in situ, i cui importi sono obbligatoriamente da inserire nei quadri economici dei bandi e delle gare, non sono soggetti a ribasso. I criteri per l’individuazione dei costi sono individuati dall’allegato II.15. In sede di prima applicazione l’allegato II.15 è abrogato e sostituito da corrispondente decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. In sostanza le spese per le prove ufficiali di laboratorio ed in situ, i cui importi sono obbligatoriamente da inserire nei quadri economici dei bandi e delle gare, non sono soggetti a ribasso. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con una nota ufficiale risponde alle Associazioni, confermando la volontà di adoperarsi affinché tale disposizione venga correttamente applicata, anche attraverso la prossima attivazione del tavolo tecnico previsto all’art. 3 dell’allegato II.15 del D.Lgs 36/2023.
Eufemia Pellegrini
Eufemia Pellegrini
2025-06-27 10:27:35
Numero di risposte : 33
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La responsabilità del pagamento delle prove sui materiali da costruzione è a carico della Direzione Lavori. Le spese per le prove sui materiali edili sono一般mente a carico del committente o del costruttore. I costi delle prove sono solitamente inclusi nel preventivo o nel budget del progetto. Le norme definiscono anche le modalità operative per l’esecuzione corretta di questi controlli, compresi i costi e le responsabilità. La Direzione Lavori è responsabile dell'accettazione dei materiali e delle prove sui materiali edili. I laboratori autorizzati a svolgere le prove sui materiali da costruzione devono essere in grado di effettuare e documentare tutte le prove indicate dalla circolare, compresi i costi e le responsabilità. I costi delle prove sui materiali da costruzione sono solitamente a carico del produttore o del fornitore dei materiali. LaLEGGE Sblocca Cantieri del 2019 ha introdotto nuove norme per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione, compresi i costi e le responsabilità.

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Filomena De rosa
Filomena De rosa
2025-06-27 08:53:55
Numero di risposte : 34
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Le spese per i controlli obbligatori non possono essere appaltati in base allo sconto, anzi, non sono scontabili. Si dovrà applicare un tariffario del Consiglio superiore dei lavori pubblici. E sono a carico del committente. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attivita? di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d’appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall’organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese rientrano fra i costi per la sicurezza e non sono soggetti a ribasso.
Manuele Pellegrini
Manuele Pellegrini
2025-06-27 07:52:16
Numero di risposte : 33
0
E sono a carico del committente. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attivita? di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d’appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall’organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese rientrano fra i costi per la sicurezza e non sono soggetti a ribasso. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici determina i criteri da adottarsi per la determinazione di tali costi. Sono assimilate come principio ai costi sulla sicurezza.

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Loris Ferraro
Loris Ferraro
2025-06-27 06:03:49
Numero di risposte : 24
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Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al presente articolo e alle attività di cui all’allegato II.14 oppure specificatamente previsti dal capitolato speciale d’appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall’organo di collaudo o di verifica di conformità, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Le spese per le prove ufficiali di laboratorio ed in situ, i cui importi sono obbligatoriamente da inserire nei quadri economici dei bandi e delle gare, non sono soggetti a ribasso. Tali spese non sono soggette a ribasso. I criteri per l’individuazione dei costi sono individuati dall’allegato II.15. In sostanza le spese per le prove ufficiali di laboratorio ed in situ, i cui importi sono obbligatoriamente da inserire nei quadri economici dei bandi e delle gare, non sono soggetti a ribasso.
Diamante Cattaneo
Diamante Cattaneo
2025-06-27 04:42:23
Numero di risposte : 25
0
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al presente articolo e alle attività di cui all’allegato II.14 oppure specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo o di verifica di conformità, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. I criteri per la determinazione dei costi sono individuati dall’allegato II.15. In sede di prima applicazione l’allegato II.15 è abrogato e sostituito da un corrispondente decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. I costi delle indagini di conoscenza devono essere perfettamente inquadrati dalla Stazione appaltante alla stregua dei costi per la sicurezza.

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Dindo Morelli
Dindo Morelli
2025-06-27 04:16:28
Numero di risposte : 28
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La responsabilità delle prove sui materiali è a carico della Direzione Lavori. Le prove sui materiali edili richieste dalle NTC devono necessariamente essere effettuate e certificate da laboratori autorizzati, secondo quanto definito nell’art. 59 del DPR 380/2001. I laboratori devono implementare e certificare un Sistema di Gestione della Qualità secondo UNI EN ISO 9001 ed è necessario garantire la conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura”. Un laboratorio può essere autorizzato per più settori, ma deve in ogni caso essere in grado di effettuare e documentare tutte le prove indicate dalla circolare. I laboratori autorizzati a svolgere le suddette prove possono certificare le stesse. Nel caso si effettui una qualsiasi prova presso un centro non autorizzato, questa non può essere certificata e si parla esclusivamente di rapporto di prova e non di certificato di prova.
Abramo Ferrara
Abramo Ferrara
2025-06-27 03:45:02
Numero di risposte : 25
0
Il capitolo 11 della circolare per evitare che possa succedere quanto sopra specifica chiaramente che: “È compito del Direttore dei Lavori provvedere al campionamento dei materiali e dei prodotti da sottoporre alle prove di accettazione, quindi al confezionamento dei provini, all’esecuzione/estrazione dei saggi, al prelevamento dei campioni, nonché la corretta conservazione e custodia degli stessi fino alla consegna al laboratorio di cui all’articolo 59 del D.P.R. 380/2001 incaricato, che a tal fine rilascia apposito verbale di accettazione. Tali attività possono essere eventualmente eseguite attraverso personale a tal fine formalmente delegato dal Direttore dei Lavori, ferma restando la responsabilità del Direttore dei Lavori stesso…. Principio generale della Norma è che le prove previste dalle stesse NTC, quali quelle di accettazione in cantiere o quelle di controllo di produzione in stabilimento, siano un reale strumento di controllo e di verifica della qualità della filiera, atte a permettere il miglioramento continuo del processo, eventualmente permettendo, nel caso di esito non positivo, di adottare le idonee azioni correttive… Solitamente è l’impresa edile che si prende l’incarico di organizzare e gestire i prelievi sui materiali, come il conglomerato cementizio o su spezzoni di barre d’acciaio. Infatti, la maggior parte delle volte, a realizzare materialmente i prelievi e i campioni dei materiali sui quali eseguire le prove, è il personale dell’impresa costruttrice o il tecnico dell’impianto di betonaggio scelto dall’impresa costruttrice. Non voglio fare di tutta l’erba un fascio ma ritengo sia importante specificare che, vista la responsabilità del Direttore dei Lavori, è fondamentale che sia presente durante le fasi dei prelievi dei materiali da sottoporre a prova e il seguire scrupolosamente la normativa riguardo alla gestione di tutto il processo.

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