La Legge 14 giugno 2019, n. 55, di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante “disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.140 del 17 giugno 2019, ha modificato l’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. La modifica introduce una novità: la possibilità, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di autorizzare con proprio decreto anche Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti autorizza laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti. La stessa Legge (articolo 3, comma 1-bis) ha inoltre stabilito che: “Al fine di dare attuazione all’articolo 59, comma 2, lettera c-bis ), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotta dal comma l, lettera 0a ), del presente articolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta specifici provvedimenti”. I campi di attività sono già da tempo regolati, rispettivamente, dalle Circolari 7617/STC e 7618/STC del 8 settembre 2010. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha l'autorità di autorizzare i laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione e altre prove su strutture e costruzioni esistenti, sulla base di specifici criteri delineati dai pareri n. 48/2019 del 27 settembre 2019 e n. 633 del 3/12/2019.