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Come sapere la zona climatica?

Carla Parisi
Carla Parisi
2025-06-04 20:05:22
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La definizione delle fasce viene fatta tramite i gradi-giorno. Essi corrispondono alla somma, in tutti i giorni dell’anno, della differenza tra la temperatura dell’ambiente interno e la temperatura media esterna giornaliera. Ciò significa che più è elevato tale numero, più rigido sarà il clima in quel territorio. Tale indicatore è valutato da comune a comune. Il D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 ha introdotto, in base al calcolo dei gradi-giorno, sei zone climatiche sul territorio italiano. La zona A quindi è quella con i climi più caldi, mentre la zona F sono le aree più fredde. Qui è possibile consultare l’elenco completo di tutti i Comuni italiani.
Roberta Bernardi
Roberta Bernardi
2025-06-04 19:55:53
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La classificazione climatica dei comuni italiani è stata introdotta dal Decreto del presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993. L'articolo 2 suddivide il territorio italiano in sei zone climatiche, nominate dalla A alla F in base alla temperatura media esterna giornaliera. Il criterio utilizzato per tale suddivisione è la misurazione dei gradi giorno, e non l'ubicazione geografica. Nella tabella A allegata al decreto, sono elencati i singoli comuni con la loro classificazione climatica. La zona climatica di appartenenza indica in quale periodo dell'anno e per quante ore al giorno è possibile accendere il riscaldamento negli edifici pubblici e privati. I sindaci dei comuni possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione dei riscaldamenti, dandone immediata notizia alla popolazione. La tabella sottostante è riassuntiva delle caratteristiche attribuite ad ogni singola zona climatica. I 2 comuni che rientrano nella zona A, ad esempio, possono accendere il riscaldamento dal 1º dicembre al 15 marzo per massimo 6 ore al giorno. Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche e meteorologiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime. La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve essere comunque compresa tra le ore 5:00 e le ore 23:30 di ciascuna giornata. Per la stagione invernale 2022/2023 i periodi citati sono stati ridotti. La classificazione, definita dalla Tabella allegata al D.P.R. n. 412/1993, è stata successivamente integrata e/o corretta dal D.M. 6 agosto 1994, dal D.M. 16 maggio 1995 e dal D.M. 6 ottobre 1997.