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Cosa dice la legge sul riscaldamento?

Amedeo Neri
Amedeo Neri
2025-07-23 06:41:27
Numero di risposte : 28
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L'utilizzo dell'impianto di riscaldamento è normato da direttive statali a cui è obbligatorio sottostare sia in caso di riscaldamento autonomo sia in caso di un condominio dotato di riscaldamento centralizzato. Il periodo di accensione degli impianti di riscaldamento dipende dalla zona geografica in cui si abita. Ecco quando si può accendere il riscaldamento zona per zona: zona A, da 1 dicembre a 15 marzo per 6 ore al giorno; zona B, da 1 dicembre a 31 marzo per 8 ore al giorno; zona C, da 15 novembre a 31 marzo per 10 ore al giorno; zona D, da 1 novembre a 15 aprile per 12 ore al giorno; zona E, da 15 ottobre a 15 aprile per 14 ore al giorno; zona F, nessuna limitazione. Per quanto riguarda la temperatura massima da impostare nel proprio impianto di riscaldamento, di seguito le regole da seguire a meno di eccezioni stabilite a livello locale: 18°C (+2°C massimo di tolleranza) per tutti gli edifici dedicati ad attività industriali o artigianali; 20°C (+2°C massimo di tolleranza) per tutti gli altri edifici, ambienti domestici compresi.
Ugo Gallo
Ugo Gallo
2025-07-16 04:25:39
Numero di risposte : 32
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Le regole che stabiliscono il calendario di accensione degli impianti sono contenute nel DPR 74/2013 e nel DPR n. 412/1993 che suddivide il territorio nazionale in sei zone climatiche in relazione alle temperature medie annue. Ad essere regolamentata non è soltanto la data di accensione e spegnimento dei termosifoni ma anche la temperatura, che nelle abitazioni non deve superare i 19°C, con una tolleranza di 2 gradi. Negli edifici industriali o artigianali, la temperatura deve essere mantenuta a 17°C. Chi viola le disposizioni sull’accensione degli impianti di riscaldamento rischia sanzioni da un minimo di 500 euro a un massimo di 3mila euro, cui possono aggiungersi altre multe previste dai Comuni e dagli enti locali, fino a 800 euro. Eseguire la manutenzione degli impianti. Controllare la temperatura degli ambienti. Attenzione alle ore di accensione. Installare pannelli riflettenti tra muro e termosifone. Schermare le finestre durante la notte. Non coprire i termosifoni. Usare valvole termostatiche.

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Mietta Milani
Mietta Milani
2025-07-08 08:58:08
Numero di risposte : 22
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L'Italia è suddivisa in 6 zone climatiche, disciplinate con Il Decreto DPR 412/1993 del 26 agosto 1993. Per collocare una località in una di queste fasce si fa riferimento al grado giorno, un coefficiente che misura la differenza tra la media della temperatura tra ambienti interni ed esterni. Quanto più è alto il valore dei gradi giorno rilevati, tanto più i territori coinvolti sono caratterizzati da basse temperature e i provvedimenti a cui sono sottoposti sono meno stringenti o addirittura assenti. Ecco come sono suddivise le zone climatiche individuate in Italia: Zona A: comuni con gradi giorno inferiori a 600, Zona B: comuni con gradi giorno tra 601 e 900, Zona C: comuni con gradi giorno tra 901 e 1.400, Zona D: comuni con gradi giorno tra 1.401 e 2.100, Zona E: comuni con gradi giorno tra 2.101 e 3.000, Zona F: comuni con gradi giorno superiori a 3.001. La temperatura massima prevista è di 20°C (+ 2°C di tolleranza) per tutti gli edifici, che scende a a 18°C (+ 2°C di tolleranza) per quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili.
Valdo Pagano
Valdo Pagano
2025-07-08 05:28:47
Numero di risposte : 26
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La legge stabilisce che le date di accensione e spegnimento del riscaldamento variano in base alla zona climatica in cui si trova la propria abitazione. L'Italia è divisa in sei zone climatiche, individuate in base alla temperatura media annuale delle diverse aree del paese. Le zone climatiche stabiliscono le date di accensione e spegnimento del riscaldamento, nonché le ore massime giornaliere di utilizzo e la temperatura consentita. In condominio, l'accensione dei riscaldamenti prevede un passaggio assembleare sugli orari giornalieri di accensione e spegnimento. Chi ha un impianto individuale decide invece autonomamente. Le deroghe sono concesse per gli ospedali, cliniche o case di cura e simili, nonché per piscine, saune e simili, e per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali. Sono previste sanzioni per il mancato rispetto delle regole, che possono andare da 1.000 a 6.000 euro. Inoltre, ai sensi dell’articolo 4 comma 3 Dpr 74/2013 è possibile accendere gli impianti termici anche in assenza di ordinanza sindacale prima delle date previste quando si sia in presenza di temperature al di sotto delle medie stagionali.

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Domenico Pellegrino
Domenico Pellegrino
2025-07-08 05:21:08
Numero di risposte : 29
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L’utilizzo dei riscaldamenti sul territorio italiano è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 16 aprile 2013. In tale documento, sono stati fissati i periodi di accensione nel corso dell’anno per ciascuna delle 6 zone climatiche italiane. Ecco qui di seguito la tabella riassuntiva di date e orari di utilizzo del riscaldamento, validi anche per la stagione 2024-25: Zona climatica Periodo di accensione 2024-25 Orario consentito A 1° dicembre – 15 marzo 6 ore giornaliere B 1° dicembre – 31 marzo 8 ore giornaliere C 15 novembre – 31 marzo 10 ore giornaliere D 1° novembre – 15 aprile 12 ore giornaliere E 15 ottobre – 15 aprile 14 ore giornaliere F nessuna limitazione nessuna limitazione Il valore massimo della temperatura degli ambienti interni per attività industriali, artigianali e assimilabili è di 18°C. Per tutti gli altri edifici, invece, il tetto massimo è di 20°C. Vi è tuttavia una tolleranza di 2°C, quindi fino ad un massimo di 20°C per il primo gruppo e di 22°C per il secondo. Inoltre, è bene ricordare che, in caso di condizioni metereologiche particolarmente rigide, le Amministrazioni comunali possono consentire l’accensione degli impianti di riscaldamento anche in periodi di tempo più ampi, seppur con dei limiti da rispettare. Infine, l’utilizzo giornaliero può essere suddiviso in due o tre sezioni orarie, purché comprese tra le ore 5:00 e le ore 23:00. In caso di caldaia centralizzata a livello condominiale, tali orari vanno deliberati dall’Assemblea dei condòmini.
Morgana Montanari
Morgana Montanari
2025-06-27 16:10:17
Numero di risposte : 31
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L'arrivo delle stagioni più fredde rende necessaria l'accensione dei riscaldamenti, ma il loro utilizzo è vincolato a direttive statali che ne stabiliscono la data di accensione e spegnimento, oltre al numero di ore giornaliere massime di utilizzo e ai gradi da impostare. L'utilizzo dell'impianto di riscaldamento è normato da direttive statali a cui è obbligatorio sottostare sia in caso di riscaldamento autonomo sia in caso di un condominio dotato di riscaldamento centralizzato. Il periodo di accensione degli impianti di riscaldamento dipende dalla zona geografica in cui si abita. Il periodo di utilizzo dei riscaldamenti e il relativo orario d'uso seguono queste regole, che cambiano in base della zona geografica. Per quanto riguarda la temperatura massima da impostare nel proprio impianto di riscaldamento, di seguito le regole da seguire a meno di eccezioni stabilite a livello locale: 18°C (+2°C massimo di tolleranza) per tutti gli edifici dedicati ad attività industriali o artigianali; 20°C (+2°C massimo di tolleranza) per tutti gli altri edifici, ambienti domestici compresi. Queste regole generali possono essere modificate in via eccezionale dallo Stato, dalle Regioni o dai comuni per andare incontro a esigenze particolari come crisi energetiche o temperature fortemente al di fuori dalle normali medie stagionali.

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Baldassarre Palumbo
Baldassarre Palumbo
2025-06-23 00:50:55
Numero di risposte : 23
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Per i condomini e per chi utilizza sistemi di riscaldamento centralizzati le regole che stabiliscono il calendario di accensione degli impianti sono contenute nel DPR 74/2013 e nel DPR n. 412/1993 che suddivide il territorio nazionale in sei zone climatiche in relazione alle temperature medie annue. Ogni comune, tuttavia, può decidere di anticipare o posticipare le date ufficiali di accensione dei termosifoni: questo perché esistono zone del paese dove le condizioni climatiche variano significativamente. Va poi tenuto conto delle delibere dell’assemblea condominiale che fissano le ore di accensione dei riscaldamenti all’interno di uno specifico condominio, ma devono sempre essere conformi alla normativa nazionale. Ad essere regolamentata non è soltanto la data di accensione e spegnimento dei termosifoni ma anche la temperatura, che nelle abitazioni non deve superare i 19°C, con una tolleranza di 2 gradi. Negli edifici industriali o artigianali, la temperatura deve essere mantenuta a 17°C. Chi viola le disposizioni sull’accensione degli impianti di riscaldamento rischia sanzioni da un minimo di 500 euro a un massimo di 3mila euro, cui possono aggiungersi altre multe previste dai Comuni e dagli enti locali, fino a 800 euro.
Alighieri Pellegrino
Alighieri Pellegrino
2025-06-12 15:29:04
Numero di risposte : 20
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La legge sul riscaldamento stabilisce che le date di accensione e spegnimento sono prefissate e variano in base alla zona climatica in cui si trova la propria abitazione, nel rispetto del Dpr 74 /2013 che stabilisce anche le ore massime giornaliere di utilizzo e la temperatura consentita, con possibilità di deroghe in casi particolari. L’Italia è divisa in sei zone climatiche, individuate in base alla temperatura media annuale delle diverse aree del paese, con un margine di flessibilità affidato ai Comuni se ci sono condizioni meteo particolari. La zona A comprende le isole di Lampedusa, Linosa e Porto Empedocle: i riscaldamenti possono essere accesi dal 1° dicembre per un massimo di 6 ore al giorno e dovranno essere spenti entro il 15 marzo. La zona B include province calde come Agrigento, Palermo, Catania e Reggio Calabria. Il riscaldamento può essere acceso dal 1° dicembre per un massimo di 8 ore giornaliere, con spegnimento al 31 marzo. Risalendo lo stivale nella zona C ci sono città come Napoli, Salerno, Cagliari e Taranto. Qui, i riscaldamenti possono essere accesi dal 15 novembre per un massimo di 10 ore al giorno, con spegnimento entro il 31 marzo. La zona D comprende città come Roma, Firenze, Genova e Pescara: il riscaldamento può essere acceso dal 1° novembre per 12 ore al giorno e spento entro il 15 aprile. La zona E copre gran parte del nord e del centro Italia, comprese città come Milano, Torino, Bologna e Venezia. Qui, i termosifoni possono essere accesi dal 15 ottobre per 14 ore al giorno e fino al 15 aprile. Infine la zona F con le aree più fredde come Belluno, Trento e Cuneo. In questa zona non ci sono limitazioni sulle date di accensione e spegnimento del riscaldamento. Ai sensi dell’articolo 4 comma 3 Dpr 74/2013 è possibile accendere gli impianti termici anche in assenza di ordinanza sindacale prima delle date previste quando si sia in presenza di temperature al di sotto delle medie stagionali però per una durata complessiva non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria. In condominio l’accensione dei riscaldamenti, nel rispetto della normativa in vigore, prevede un passaggio assembleare sugli orari giornalieri di accensione e spegnimento. Chi ha un impianto individuale li decide invece autonomamente. Pertanto se chi ha il riscaldamento autonomo può accenderlo prima del tempo, per chi vive in condominio sarà necessario avvertire l’amministratore che provvederà a convocare un’assemblea sul tema. Gli ospedali, cliniche o case di cura e simili sono esclusi dal rispetto delle regole del Dpr limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti. Per piscine, saune e simili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali che non si trovino in stabili condominiali, le autorità possono concedere deroghe motivate. Stessa cosa per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili se esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite oppure se l’energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da una sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo. Sul fronte sanzioni, in linea generale, ai sensi dell’articolo 7 comma 1 del Dlgs 192/2005 la responsabilità ricade sul proprietario, il conduttore, l’amministratore di condominio, o per essi un terzo, il cosiddetto terzo responsabile che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione. L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. Allo stesso modo sono soggetti alla stessa sanzione il responsabile dell’impianto e il terzo responsabile.

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Luisa Santoro
Luisa Santoro
2025-06-04 18:36:25
Numero di risposte : 26
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L’Italia è suddivisa in 6 zone climatiche, disciplinate con Il Decreto DPR 412/1993 del 26 agosto 1993. Per collocare una località in una di queste fasce si fa riferimento al grado giorno, un coefficiente che misura la differenza tra la media della temperatura tra ambienti interni ed esterni. Quanto più è alto il valore dei gradi giorno rilevati, tanto più i territori coinvolti sono caratterizzati da basse temperature e i provvedimenti a cui sono sottoposti sono meno stringenti o addirittura assenti. Zona A: comuni con gradi giorno inferiori a 600. Zona B: comuni con gradi giorno tra 601 e 900. Zona C: comuni con gradi giorno tra 901 e 1.400. Zona D: comuni con gradi giorno tra 1.401 e 2.100. Zona E: comuni con gradi giorno tra 2.101 e 3.000. Zona F: comuni con gradi giorno superiori a 3.001. Zona climatica Date accensione – spegnimento Ore giornaliere (max) A 1 dicembre – 15 marzo 6 B 1 dicembre – 31 marzo 8 C 15 novembre – 31 marzo 10 D 1 novembre – 15 aprile 12 E 15 ottobre – 15 aprile 14 F nessun limite nessun limite La temperatura massima prevista è di 20°C (+ 2°C di tolleranza) per tutti gli edifici. La temperatura massima prevista scende a 18°C (+ 2°C di tolleranza) per quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili.