La legge sul riscaldamento stabilisce che le date di accensione e spegnimento sono prefissate e variano in base alla zona climatica in cui si trova la propria abitazione, nel rispetto del Dpr 74 /2013 che stabilisce anche le ore massime giornaliere di utilizzo e la temperatura consentita, con possibilità di deroghe in casi particolari.
L’Italia è divisa in sei zone climatiche, individuate in base alla temperatura media annuale delle diverse aree del paese, con un margine di flessibilità affidato ai Comuni se ci sono condizioni meteo particolari.
La zona A comprende le isole di Lampedusa, Linosa e Porto Empedocle: i riscaldamenti possono essere accesi dal 1° dicembre per un massimo di 6 ore al giorno e dovranno essere spenti entro il 15 marzo.
La zona B include province calde come Agrigento, Palermo, Catania e Reggio Calabria.
Il riscaldamento può essere acceso dal 1° dicembre per un massimo di 8 ore giornaliere, con spegnimento al 31 marzo.
Risalendo lo stivale nella zona C ci sono città come Napoli, Salerno, Cagliari e Taranto.
Qui, i riscaldamenti possono essere accesi dal 15 novembre per un massimo di 10 ore al giorno, con spegnimento entro il 31 marzo.
La zona D comprende città come Roma, Firenze, Genova e Pescara: il riscaldamento può essere acceso dal 1° novembre per 12 ore al giorno e spento entro il 15 aprile.
La zona E copre gran parte del nord e del centro Italia, comprese città come Milano, Torino, Bologna e Venezia.
Qui, i termosifoni possono essere accesi dal 15 ottobre per 14 ore al giorno e fino al 15 aprile.
Infine la zona F con le aree più fredde come Belluno, Trento e Cuneo.
In questa zona non ci sono limitazioni sulle date di accensione e spegnimento del riscaldamento.
Ai sensi dell’articolo 4 comma 3 Dpr 74/2013 è possibile accendere gli impianti termici anche in assenza di ordinanza sindacale prima delle date previste quando si sia in presenza di temperature al di sotto delle medie stagionali però per una durata complessiva non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.
In condominio l’accensione dei riscaldamenti, nel rispetto della normativa in vigore, prevede un passaggio assembleare sugli orari giornalieri di accensione e spegnimento.
Chi ha un impianto individuale li decide invece autonomamente.
Pertanto se chi ha il riscaldamento autonomo può accenderlo prima del tempo, per chi vive in condominio sarà necessario avvertire l’amministratore che provvederà a convocare un’assemblea sul tema.
Gli ospedali, cliniche o case di cura e simili sono esclusi dal rispetto delle regole del Dpr limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti.
Per piscine, saune e simili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali che non si trovino in stabili condominiali, le autorità possono concedere deroghe motivate.
Stessa cosa per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili se esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite oppure se l’energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da una sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.
Sul fronte sanzioni, in linea generale, ai sensi dell’articolo 7 comma 1 del Dlgs 192/2005 la responsabilità ricade sul proprietario, il conduttore, l’amministratore di condominio, o per essi un terzo, il cosiddetto terzo responsabile che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione.
L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro.
Allo stesso modo sono soggetti alla stessa sanzione il responsabile dell’impianto e il terzo responsabile.