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Chi risponde dei debiti di un'associazione sportiva?

Teresa Testa
Teresa Testa
2025-06-24 17:42:53
Numero di risposte : 27
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Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Questo vuol dire che, per i debiti dell'associazione, risponde l'associazione con il fondo comune, ma se questo è insufficiente, rispondono solidalmente con il loro patrimonio personale anche il presidente, i membri del Consiglio Direttivo o chi ha agito in nome e per conto dell'associazione. Naturalmente il presidente e i consiglieri sono responsabili solo degli atti e dei debiti compiuti durante la loro gestione, e non delle pendenze sorte prima o successivamente. E’ inoltre esente da responsabilità il consigliere che non ha partecipato all’atto che ha causato il danno o la pendenza economica, salvo il caso in cui, avendo cognizione dell’atto che si stava per compiere o approvare, egli non abbia espresso il proprio dissenso.
Isabella Esposito
Isabella Esposito
2025-06-24 13:49:15
Numero di risposte : 21
0
I creditori dell’associazione possono rivendicare i loro diritti solo sul fondo comune, non sui beni personali dei suoi membri o amministratori. I creditori possono rivolgersi sul fondo comune, ma anche ai beni personali degli amministratori per soddisfare i debiti. Gli amministratori delle associazioni, sia riconosciute che non riconosciute, possono essere chiamati a rispondere personalmente per gli obblighi dell’ente o chi ha agito in nome per conto dell’asd. La responsabilità dipende dall’attività concreta svolta e non solo dalla carica rivestita.

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Filomena De rosa
Filomena De rosa
2025-06-11 22:23:57
Numero di risposte : 34
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Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. Esse sono individuabili negli amministratori oppure, secondo un’interpretazione estensiva, in coloro che hanno agito in base ad una procura rilasciata loro dagli amministratori, in qualità di rappresentanti dell’associazione. L’amministratore che stipula un contratto in nome e per conto dell’associazione assume personalmente la responsabilità dell’adempimento dell’obbligazione: l’altro contraente potrà agire contro di lui in ogni momento, anche se avrà cessato di essere amministratore. La responsabilità ha carattere accessorio e personale di fidejussione per il debito contratto in nome dell’associazione, con la conseguenza che essa non si trasmette a chi sia successivamente subentrato nella posizione di chi agì in nome e per conto dell’associazione. Pertanto, alla scadenza del mandato, gli amministratori subentranti non potranno essere chiamati a rispondere delle obbligazioni contratte dai precedenti amministratori, attraverso una mera successione del debito in capo al soggetto subentrante, ferma restando la responsabilità in capo a chi l’aveva in origine contratto. La responsabilità in capo agli amministratori o di altri soggetti per le obbligazioni contratte dall’associazione va di volta in volta verificata e dimostrata da chi la eccepisce, in base all’attività gestoria eventualmente posta in essere dagli stessi soggetti.
Gelsomina Riva
Gelsomina Riva
2025-06-03 15:57:53
Numero di risposte : 27
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Cassazione: Presidente responsabile dei debiti di un’associazione

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Costanzo Vitali
Costanzo Vitali
2025-06-03 15:40:03
Numero di risposte : 21
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Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Questo vuol dire che, per i debiti dell'associazione, risponde l'associazione con il fondo comune, ma se questo è insufficiente, rispondono solidalmente con il loro patrimonio personale anche il presidente, i membri del Consiglio Direttivo o chi ha agito in nome e per conto dell'associazione. Naturalmente il presidente e i consiglieri sono responsabili solo degli atti e dei debiti compiuti durante la loro gestione, e non delle pendenze sorte prima o successivamente. E’ inoltre esente da responsabilità il consigliere che non ha partecipato all’atto che ha causato il danno o la pendenza economica, salvo il caso in cui, avendo cognizione dell’atto che si stava per compiere o approvare, egli non abbia espresso il proprio dissenso.