Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
Esse sono individuabili negli amministratori oppure, secondo un’interpretazione estensiva, in coloro che hanno agito in base ad una procura rilasciata loro dagli amministratori, in qualità di rappresentanti dell’associazione.
L’amministratore che stipula un contratto in nome e per conto dell’associazione assume personalmente la responsabilità dell’adempimento dell’obbligazione: l’altro contraente potrà agire contro di lui in ogni momento, anche se avrà cessato di essere amministratore.
La responsabilità ha carattere accessorio e personale di fidejussione per il debito contratto in nome dell’associazione, con la conseguenza che essa non si trasmette a chi sia successivamente subentrato nella posizione di chi agì in nome e per conto dell’associazione.
Pertanto, alla scadenza del mandato, gli amministratori subentranti non potranno essere chiamati a rispondere delle obbligazioni contratte dai precedenti amministratori, attraverso una mera successione del debito in capo al soggetto subentrante, ferma restando la responsabilità in capo a chi l’aveva in origine contratto.
La responsabilità in capo agli amministratori o di altri soggetti per le obbligazioni contratte dall’associazione va di volta in volta verificata e dimostrata da chi la eccepisce, in base all’attività gestoria eventualmente posta in essere dagli stessi soggetti.